Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to submit a new special power of attorney within the forty-day period required by law. The appellant's lawyer requested a decision without this document, arguing for a ruling in their absence, but the court found this request inadmissible. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to provide a special power of attorney within the prescribed term renders the appeal inadmissible and results in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 17133/2018R.G., relativo al ricorso proposto da: DE BIASE GIUSEPPE, difesocome in atti; contro SCISCO ENZA MARIA LUCIA, difesacome in atti ( controricorrent e ) ; GRAZIANO MARIA ROSARIA ED ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso in assenza di una nuova procura speciale, come espressamente prescritto dall’art. 380 bisnuovo testo;
Ritenuto che la richiesta di decisione della causa, formulata in assenza di nuova procura speciale, è inammissibile e, pertanto, tamquam non esset; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,