Cassation Court dismisses appeal on property transfer, ruling tax data must be integrated with deed descriptions to identify the subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Lucia Venditti's appeal against the Campobasso Court of Appeal's decision regarding a property donation. The core dispute involved correcting a notarial error in the cadastral data of the transferred real estate, with the appellant arguing this indicated a different subject matter entirely. The court affirmed that cadastral references are not determinative and must be interpreted alongside the deed's descriptive content and boundary lines to ascertain the parties' true intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 c.c.; Art. 1366 c.c.: In real estate transfers, cadastral data lacks decisive value compared to the descriptive content of the title and indicated boundaries, requiring integration of identification numbers with perimeter coherences unless exclusive reference was made to tax data without contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7583/2019 R.G. proposto da: VENDITTI LUCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CIFALITTI DOMENICO ORESTE -ricorrente- contro VENDITTI ADAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PONTEDERA 6, presso lo studio dell’avvocato D'ANDREA LUCIANA. rappresentato e difeso dall'avvocato BIASIELLO CARMINE -controricorrente- nonché contro VENDITTI ELIDE, VENDITTI GIUSEPPE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 10/2019 depositata il 17/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Lucia Venditti ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 10/2019, pubblicata il 17 gennaio 2019. Resiste con controricorso Adamo Venditti. Gli altri intimati Elide e Giuseppe Venditti non si sono costituiti.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
3. Con citazione dell’11 novembre 2005, Adamo Venditti convenne in giudizio Lucia, Giuseppe, Elide Venditti per la rettifica dell’atto pubblico di donazione stipulato in data 4 settembre 1987 per Notar Giuseppe Gamberale di Isernia (n. 38085 rep.; n. 14546 racc.), a mezzo del quale i genitori Domenico Venditti e Luisa Bonafiglia avevano donato all’originario attore un immobile sito nel Comune di SestoCampano, alla via Ausonia 5. La domanda concerneva, nello specifico, la rettifica dell’errore materiale del notaio nella trascrizione dei dati catastali del bene donato, erroneamente indicati come “partita 439, fg. 31, ptc. 190 sub 3”, piuttosto che “partita 439, fg. 31, ptc. 250 sub 5”.
Si costituirono Lucia Venditti e Giuseppe Venditti, quali eredi dei donanti medio tempore deceduti, deducendo che la rettifica richiesta non riguardava un mero errore materiale, ma supponeva piuttosto una diversa volontà negoziale delle parti con riguardo all’oggetto della donazione. L’adito Tribunale di Isernia, sulla base delle risultanze istruttorie, rigettò la pretesa rettifica. Propose appello Adamo Venditti, evidenziando che il giudice di primo grado non aveva considerato la titolarità in capo ai donanti del solo bene immobile di cui alla ptc. 250 sub 5, né che l’atto pubblico facesse riferimento ad un “fabbricato” e non ad un locale su strada come quello di cui alla ptc. 190 sub 3.
La Corte d’appello di Campobasso ha ritenuto fondato il gravame, osservando che “non è controverso tra le parti che il cespite donato dai genitori all’appellante sia costituito da un fabbricato per civile abitazione, composto di due vani, balcone e accessori, ubicato in Sesto Campano (CB) alla Via Ausonia n. 5” e che “dalla completa certificazione rilasciata dal Comune di Sesto Campano, a cui sono allegate n. 10 fotografie […], la ptc. 250 sub) 5 attiene appunto a un fabbricato per civile abitazione, mentre la ptc. 190 sub 3 concerne un locale – cantina alla strada, ubicata in Vico Freddo, per nulla abitabile in quanto non ad altezza d’uomo e destinata invece adeposito, posto per altro a servizio di un’unità abitativa”.
Inoltre, dall’espletata CTU era emerso che la particella 190 sub 3 fosse di proprietà di tale Antonio Forte, mentre la particella 250 sub) 5 era risultata l’unica catastalmente intestata ai donanti Domenico Venditti e Luisa Bonafiglia. A tali conclusioni i giudici di merito sono pervenuti altresì in base alle coerenze indicate nell’atto di donazione. La sentenza impugnata ha così disposto la rettifica del contratto di donazione, nel senso che i dati catastali dell’immobile donato dovessero intendersi “partita 439, fg. 31, ptc. 250 sub 5”, e non “partita 439, fg. 31, ptc 190 sub 3”.
4. L’unico motivo del ricorso di Lucia Venditti censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1367, 1390 e 1430 c.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente inquadrato la controversia “come se si stesse trattando di un mero refuso nell’indicazione di una particella catastale dell’immobile oggetto della donazione, trascurando del tutto che […] il risultato al quale perviene la sentenza impugnata è che l’atto pubblico di donazione, rettificato dalla sentenza, in realtà attiene ad un immobile completamente diverso”.
La ricorrente evidenzia che nella sentenza di primo grado il Tribunale di Isernia aveva ritenuto non acclarato dalle emergenze istruttorie che l’immobile descritto nel rogito fosse quello di cui alla ptc. 250 sub 5, aveva rilevato discrasie tra il cespite descritto nell’atto pubblico e quello oggetto della domanda di rettifica (con riferimento in particolare alla consistenza ed al numero di vani) ed aveva inoltre riscontrato la coincidenza tra l’ubicazione indicata nell’atto e quella della ptc. 190 sub 3. La censura espone che la rettifica è esperibile solo con riferimento ad errori materiali inequivoci e non, dunque, a modifiche di elementi essenziali dell’atto interessato, qual è la sostituzione dell’immobile donato e dunque dell’oggetto del contratto.
L’eventuale falsa rappresentazione in capo ai donanti avrebbe potuto essere manifestata soltanto dagli stessi e non da Adamo Venditti, il quale ha proposto la sua domanda dopo 18 anni dall’atto pubblico. 5.Non ricorrono le ragioni di inammissibilità del ricorso opposte dal controricorrente: non quella ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la quale suppone che il motivo contrasti immotivatamente un persistente orientamento di legittimità; e neppure quelle di cui all'art. 366, comma 1, n.
4) e n.
6) c.p.c., risultando l’unico motivo di impugnazione connotato da sufficiente specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché corredato dalla indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui sono fondate le censure.
6. Il ricorso non è fondato. All’apprezzamento compiuto dalla Corte d’appello di Campobasso in ordine all’individuazione dell’immobile oggetto dell’atto di pubblico di donazione stipulato in data 4 settembre 1987 da Domenico Venditti e Luisa Bonafiglia in favore di Adamo Venditti, secondo cui l’alienazione riguardava il fabbricato ubicato in SestoCampano alla Via Ausonia n. 5, partita 439, fg. 31, ptc. 250 sub 5, di effettiva proprietà dei donanti, la ricorrente oppone la propria interpretazione secondo cui l’immobile donato era invece un locale –cantina alla strada, ubicata in Vico Freddo, di proprietà di tale Antonio Forte, come si desumerebbe dai dati catastali riportati nel contratto partita 439, fg. 31, ptc 190 sub 3.
Va tuttavia enunciato il seguente principio di diritto, che si ricava dal costante orientamento di questa Corte: in tema di trasferimento immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, dovendo gli estremi di identificazione catastale essere piuttosto integrati con l’indicazione delle cosiddette coerenze, costituite dagli esatti confini perimetrali del bene, ad eccezione solamente del caso in cui le parti abbiano fatto esclusivo riferimento ai dati catastali per descrivere l'immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene (Cass. n. 3996 del 2017; n. 817 del 2014; n. 7138 del 1990; n. 3398 del 1984).
Invero, pur se l'oggetto e gli altri elementi essenziali del contratto soggetto a forma scritta essenziale debbono risultare dalla scrittura, è consentito al giudice del merito utilizzare, nell'interpretazione della volontà delle parti, tutti i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e trarre, quindi, ogni elemento utile a chiarire l’effettiva intenzione e ad individuare l'esatta consistenza dell'oggetto trasferito. Nel caso in esame, la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, in base alla quale il bene donato era il locale cantina di proprietà di Antonio Forte, porterebbe anche alla conseguenza della nullità della donazione stessa, in quanto di cosa altrui e perciò mancante di causa (Cass.
Sez. Unite n. 5068 del 2016). Va invece affermato che l'interpretazione del contratto compiuta dalla Corte d’appello di Campobasso risulta rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, ed è perciò insindacabile in questa sede. Così ricostruito in via interpretativa quale fosse l’oggetto del negozio di alienazione, la rettifica dell'errore materiale relativo alla indicazione dei dati catastali si impone ai contraenti come atto dovuto proprio in esecuzione del contratto stesso.
7. Il ricorso deve perciò essere rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per g li altri intimati Elide e Giuseppe Venditti, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € per 200,00 esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm