Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of clear factual exposition under Article 366(3) CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a clear and understandable exposition of the case facts. The lower court had rejected the claim due to procedural errors regarding the opposition to a writ of execution, but the Cassation appeal itself was rejected for being obscure and lacking necessary details. Consequently, the Court ruled that the appeal violated the statutory requirements for admissibility under Article 366(3) of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3 c.p.c.; The cassation appeal must contain a clear and concise exposition of the case facts; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28920/2018 R.G. proposto da: FERRARA DAVIDE, elettivamente domiciliato in SALERNO , via TRENTO, N. 123presso lo studio dell'avvocato SOLDANO SANSONE che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro LA PADULA MARIANO -intimato - avverso ORDINANZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 2857/2018 depositata il 30/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2018n. 28920sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /2023 1. Davide Ferraracon ricorso ex articolo 702 c.p.c. chiedeva il pagamento della somma di euro 4487 quale compenso professionale maturato nei confronti di Mariano La Padula.
2. Quest’ultimo costituitosi nel giudizio contestava la pretesa avversaria.
3. Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda.
4. In particolare il T ribunale evidenziava che il ricorrente , onerato della prova dei fatti costitutivi, non aveva rappresentato tutti i rapporti intercorrenti tra le parti e non aveva replicato all'eccezioneprincipale della parte resistente. Ilricorrente non aveva depositato l'opposizione a precetto ma solo l'opposizione al decreto ingiuntivo affermando c he si trattava dell’accoglimento parziale dell’opposizione a precetto. La parte convenuta aveva, invece , depositato idonea documentazione rispetto alla quale la parte attrice non aveva formulato alcuna spiegazione soprattutto in ordine alla circostanza che non era necessaria l'impugnazione del precetto, essendo assorbita dall'impugnazione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Nonostante il termine per replicare concesso alla parte ricorrente quest'ultima non aveva preso posizione in ordine all e argomentazioni difensive del La Padula. Tutta l'attività svolta appariva quale duplicazione errata in quanto si doveva provvedere con l'opposizione a decreto ingiuntivo essendo il titolo azionato un titolo esecutivo giudiziale.
5. Davide Ferrara ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.
6. Mariano La Padula è rimasto intimato. Ric. 2018n. 28920sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 3, c.p.c., a causa della radicale mancanza di una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa. In particolare, non è dato comprendere quale fosse l'esatto oggetto del contendere, quale fosse il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio. L'intero ricorso fa riferimento a fatti e vicende dati per noti ma inintelligibili quali un’ opposizione a precetto o a decreto ingiuntivo di cui non si fornisce alcuna specificazione, nemmeno in ordine alle parti in causa.
Ricorsi così concepiti sono, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, inammissibili per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., in quanto: -il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez.
U , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 -01); - i l ricorso per cassazione in cui manchi o sia gravemente carente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del Ric. 2018n. 28920sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /2023 provvedimento impugnato è inammissibile, e tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso (Sez. 1, Ord.n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046 -01); l'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone che la parte riporti in esso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 -01).
I principi sopra riportati, dei quali si sono indicate solo le pronunce più recenti, costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, e sono ribaditi da anni senza oscillazioni.
2. Il ricorso, pertanto, in mancanza di una sia pur minima esposizione dei fatti di causaè inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di altre parti costituite oltre il ricorrente.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
LaCorte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di Ric. 2018n. 28920sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /2023 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art