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Sentenza — n. 21093/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal judgment for lack of reasoning on evidence admissibility under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21093/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment, which had rejected the plaintiff's claim for double return of the deposit. The lower court failed to explain why oral evidence submitted by the plaintiff was inadmissible despite existing documentary proof. Consequently, the Supreme Court declared the appeal judgment null and void due to insufficient reasoning regarding the evidence assessment.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 111 comma 6° Cost.: A judgment declaring evidence inadmissible must provide specific reasoning linking the inadmissibility to the facts; failure to do so renders the decision null.

Parole chiave

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lack of reasoning inadmissible evidence Civil Procedure Code nullity of judgment appellate review declinatoria di competenza compromettibilità aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
3 c.p.c., il Corbisiero deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., anche in relazione all’art.
Art. 111 comma 6° Cost.
4 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 comma 6° Cost. La Corte d’appello avrebbe mancato di motivare sulle ragioni della pretesa mancanza di prova a sostegno della domanda attorea, nonostante la documentazione allegata.
Art. 346 c.p.c.
3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 345 c.p.c.
La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 378 c.p
In prossimità dell’udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 346 c.p
3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.
art. 183 comma 6 c.p
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la presunzione di rinunzia alle istanze istruttorie, che l’appellante non avrebbe avuto alcun onere di ritrascrivere integralmente, richiamandole invece nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., allegata all’atto di gravame.
art. 345 c.p
La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 132 c.p
La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29721 del 15 novembre 2019
In altri termini, non risulta possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, il che determina la nullità della sentenza (Sez. 3, n. 29721 del 15 novembre 2019; Sez.
Sez. 6-5, n. 920 del 20 gennaio 2015
29721 del 15 novembre 2019; Sez. 6-5, n. 920 del 20 gennaio 2015).
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8745/2018 R.G. proposto da : CORBISIERO CIRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIMOLA GAETANO (MMLGTN70E25A080O) -ricorrente- contro DINO D'ONOFRIO SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato MODESTI ANDREA (MDSNDR61C19G438U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1618/2017 depositata il 12/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Ciro Corbisiero evocò la s.r.l. Dino D’Onofrio avanti il Tribunale di Pescara, esponendo di aver sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto – ritualmente accettata ex adverso - di un appartamento nel Comune di Spoltore, al prezzo di € 130.000, versando all’uopo una caparra confirmatoria per € 2.000. Chiese pertanto che, accertato l’inadempimento della controparte alla stipula del preliminare, gli fosse restituito il doppio della caparra.

Nella resistenza della s.r.l. Dino D’Onofrio, che aveva eccepito la presenza di una clausola arbitrale, il giudice adito dichiarava la propria incompetenza, con sentenza n. 1471/2010. La predetta decisione era gravata dal Corbisiero, con quattro motivi di impugnazione. L’appellata resisteva, chiedendo la conferma della decisione di primo grado. Con sentenza n. 1618 del 12 settembre 2017, la Corte d’appello di L’Aquila riconosceva la competenza del giudice ordinario, ma rigettava la domanda nel merito. Sosteneva all’uopo che, quanto alle prove orali dedotte, dopo la declaratoria di inammissibilità del Tribunale, i capitoli non erano stati riprodotti né in sede di precisazione delle conclusioni né nell’atto di appello.

In ogni caso, le istanze istruttorie sarebbero state inammissibili, perché volte a dimostrare una domanda del tutto nuova, ossia la responsabilità precontrattuale della società promittente venditrice. Il Corbisiero ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Hadepositato controricorso la s.r.l. Dino D’Onofrio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la presunzione di rinunzia alle istanze istruttorie, che l’appellante non avrebbe avuto alcun onere di ritrascrivere integralmente, richiamandole invece nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., allegata all’atto di gravame. 1.2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il Corbisiero deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 comma 6° Cost. La Corte d’appello avrebbe mancato di motivare sulle ragioni della pretesa mancanza di prova a sostegno della domanda attorea, nonostante la documentazione allegata. 1.3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia omesso esame circa un elemento decisivo già oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alla doppia planimetria dell’immobile, ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente trascurato un elemento essenziale e capace di orientare la decisione giudiziale, giacché attestante l’alterazione dell’oggetto dell’accordo. 1.4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto “nuova” – e, come tale, inammissibile - la domanda di qualificazione della responsabilità come precontrattuale anziché come contrattuale, secondo l’atto introduttivo.

In realtà, invero, l’allora appellante si sarebbe limitato ad adeguare il petitum a fini difensivi. 1.5) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza di secondo grado sarebbe stata affetta da una motivazione e da un dispositivo illogici e contraddittori, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della domanda attorea principale ed al suo contestuale rigetto nel merito.

2) Per ragioni di pregiudizialità logica, è necessario delibare con priorità il secondo motivo, che è fondato. 2.1) La sentenza impugnata ha ricondotto il rigetto della domanda nel merito alla mancanza di prova sia dell’inadempimento della promittente venditrice, sia della violazione di obblighi di correttezza e buona fede. Pur a fronte della disposta declaratoria di inammissibilità dei capitoli di prova per testi, nessun accenno è stato fatto dalla Corte d’appello alle prove documentali in atti ed alla loro possibilità di decidere la causa anche senza l’assunzione delle prove orali, il che rende assiomatico l’enunciato della sentenza impugnata “mancando la prova sia dell’inadempimento della promittente venditrice che della violazione, da parte sua, di obblighi di correttezza e buona fede, sia la domanda originaria che quella nuova sono del tutto sfornite di prova”.

In altri termini, non risulta possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, il che determina la nullità della sentenza (Sez. 3, n. 29721 del 15 novembre 2019; Sez. 6-5, n. 920 del 20 gennaio 2015). 2.2) La carenza motivazionale dell’impianto su cui si fonda la sentenza della Corte d’appello impone dunque la declaratoria di nullitàdella decisione impugnata, con il coevo rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, che dovrà adeguatamente valutare gli atti di causa per pervenire alla decisione.

I restanti motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità