Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21082/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21082/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21082/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8215/2018 R.G. proposto da : COPPOLA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 3, presso lo studio dell’avvocato DIMA SARA (DMISRA73T55H501G), rappresentato e difeso dall'avvocato AIEVOLA ANTONIO GIUSEPPE ALBERTO (VLANTN45H13G812C) -ricorrente- contro PICCOLO GIORGIO, SORRENTINO ALESSIA, elettivamente domiciliatiin ROMA, V IA PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato VISCO FRANCESCO (VSCFNC62E26H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato SPOSITO ANTONIO (SPSNTN67P16F839M); -controricorrenti- nonché contro SORRENTINO ANNALISA, SORRENTINO DOMENICO, quali eredi di COPPOLA RAFFAELINA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3655/2017,depositata l’ 8/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 395 c.p; Ordinanza — n. 21082/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 395 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo i controricorrenti accettato la rinuncia al ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ricorso per cassazione rinuncia al diritto opposizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 395 c.p
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 395 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8215/2018 R.G. proposto da : COPPOLA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 3, presso lo studio dell’avvocato DIMA SARA (DMISRA73T55H501G), rappresentato e difeso dall'avvocato AIEVOLA ANTONIO GIUSEPPE ALBERTO (VLANTN45H13G812C) -ricorrente- contro PICCOLO GIORGIO, SORRENTINO ALESSIA, elettivamente domiciliatiin ROMA, V IA PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato VISCO FRANCESCO (VSCFNC62E26H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato SPOSITO ANTONIO (SPSNTN67P16F839M); -controricorrenti- nonché contro SORRENTINO ANNALISA, SORRENTINO DOMENICO, quali eredi di COPPOLA RAFFAELINA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3655/2017,depositata l’ 8/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Nicola Coppola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 8 settembre 2017, n. 3655. Hanno resistito con controricorso Giorgio Piccolo e Alessia Sorrentino. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato ai controricorrenti il 13 gennaio 2023 ; i controricorrenti hanno notificato dichiarazione di accettazione della rinuncia il successivo 23 gennaio. Con atto del 24 gennaio 2023 i l ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del processo di cassazione.

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 395 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo i controricorrenti accettato la rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Corte pronuncia l’estinzione del giudizio di cas