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Ordinanza — n. 20899/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20899/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20899/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11881/2018 proposto da: MAGRINI VALERIO,difes o dall'avvocato MARTA BOCCI , domiciliat o in Romapresso lo studio dell’avvocato GIORGIA FALZONE ; -ricorrente- contro FAVINI ELIANA, FAVINI ALDO; -intimati- avverso la sentenza dellaCORTE DI APPELLO DI PERUGIA n. 729 /201 7 depositata il10/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2008 Valerio Magrini conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia Aldo Favini ed Elisa Rosa Catuara per la declaratoria di acquisto per usucapione di unfondo sito in Tuoro sul Trasimeno .

Regesto Legislator

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art. 112 c.p, artt. 1158 c.c, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 20899/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivosi denuncia ex art. 112 c.p.c. omessa pronun- cia sulle deduzioni, eccezioni e domande proposte da parte appellante nell'atto di appello. 3di 5 - 11881 /201 8 – S2 - CC 10/03/2023 ( 24 ) – Caponi Est. Con il terzo motivo di ricorsosi censura che la Corte di appello abbia rilevato che non sussistono i presupposti del possesso ad usucapionem (si deduce violazione degli artt. 1158 c.c. e 1141 c.c., nonché si de- nuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo). Con il quarto motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia rilevato l’esistenza di un nesso pertinenziale tra il fondo oggetto di causa e l'immobile locato a ValerioMagrini (si deduce la violazione degli artt. 817, 1158 c.c.nonché si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo). 2.

Parole chiave

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locatore zona di ville locazione, vendita, cessione accesso al fondo diritto d'abitazione valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
Con il secondo motivosi denuncia ex art. 112 c.p.c.
artt. 1158 c.c
Con il terzo motivo di ricorsosi censura che la Corte di appello abbia rilevato che non sussistono i presupposti del possesso ad usucapionem (si deduce violazione degli artt. 1158 c.c.
art. 111 Cost
c.p.c.,interpretate in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost.Si tratta quindi,pur sempre, di esporre in modo conciso ovvero succinto le ra- gioni di fatto e diritto della pronuncia, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetratoex art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11881/2018 proposto da: MAGRINI VALERIO,difes o dall'avvocato MARTA BOCCI , domiciliat o in Romapresso lo studio dell’avvocato GIORGIA FALZONE ; -ricorrente- contro FAVINI ELIANA, FAVINI ALDO; -intimati- avverso la sentenza dellaCORTE DI APPELLO DI PERUGIA n. 729 /201 7 depositata il10/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2008 Valerio Magrini conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia Aldo Favini ed Elisa Rosa Catuara per la declaratoria di acquisto per usucapione di unfondo sito in Tuoro sul Trasimeno .

L’attore n arrava i seguenti fatti: egli era conduttore in locazione dal novembre 1986 di un'abitazione di proprietà di Aldo Favini ; a partire da l 1987 aveva 2di 5 - 11881 /201 8 – S2 - CC 10/03/2023 ( 24 ) – Caponi Est. ripulito e coltivatoun terreno di proprietà dei convenuti , situato davanti alla loro abitazione; ne aveva riparato la recinzione, l’aveva chiuso con un cancello di cui egli solo aveva la chiave; aveva risistematola vecchia rete di confinee rifatto il correlativo muretto, sul quale av eva appo sto una recinzione in ferro; vi aveva allevato animali da cortile ; più in generale, da allora si era occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo, percependone i frutti in via esclusiva, in modo continuativo ed ininterrotto fino altempo del processo; viceversa erano rimasti completamente inerti i proprietari, residenti in Svizzera e presenti in loco circa due volte all’anno per brevi periodi.

Sulla base di tutto ciò,sosteneva di aver posseduto il fondo uti dominus per il tempo necessario ad usucapirlo.I convenuti proponevano riconvenzionale di rilascio. È stata rigettata la domanda principale ed accolta la riconvenzionale, con due pronunce conformi in primo e secondo grado. Ricorre in cassazione l’attore con quattro motivi, illustrati da memo- ria. I resistenti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa, inesistente e/o apparente motivazionein merito alle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e alle considerazioni che hanno indotto la Corte di appelloa disattenderle; si censura inoltre l’adozione di una motivazione per relationem rispetto alla sentenza impugnata ; si de- nuncia infine la conferma acritica e sbrigativadella sentenza di primo grado (si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4, 112 c.p.c., 118 co. 1 disp. att. c.p.c.,111 Cost.) .

Con il secondo motivosi denuncia ex art. 112 c.p.c. omessa pronun- cia sulle deduzioni, eccezioni e domande proposte da parte appellante nell'atto di appello. 3di 5 - 11881 /201 8 – S2 - CC 10/03/2023 ( 24 ) – Caponi Est. Con il terzo motivo di ricorsosi censura che la Corte di appello abbia rilevato che non sussistono i presupposti del possesso ad usucapionem (si deduce violazione degli artt. 1158 c.c. e 1141 c.c., nonché si de- nuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo). Con il quarto motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia rilevato l’esistenza di un nesso pertinenziale tra il fondo oggetto di causa e l'immobile locato a ValerioMagrini (si deduce la violazione degli artt. 817, 1158 c.c.nonché si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo). 2.

–I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati contestual- mente poiché sono accomunati dall’identità del loro impianto che sol- lecita la Corte di cassazione ad aprire la strada ad un’ulteriore istanza cognitiva di meritosulla controversia. Di ogni motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Il codice di procedura civile italiano non contiene una norma apposita sui requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione resa all’esito dello svolgimento di un processo di appello . Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c.,interpretate in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost.Si tratta quindi,pur sempre, di esporre in modo conciso ovvero succinto le ra- gioni di fatto e diritto della pronuncia, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetratoex art. 112 c.p.c. dal thema decidendum (domande ed ec- cezioni)individuato dalle parti sotto forma di motivi specifici di appello .

Fra i requisiti di forma-contenuto della motivazione della decisione di appellonon vi è quindi la risposta esplicita punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singolo rilievo critico mosso dall’appellante alla sentenza impugnata. In altri termini, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento il giudice di appello non è tenuto a discutere 4di 5 - 11881 /201 8 – S2 - CC 10/03/2023 ( 24 ) – Caponi Est. esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa rico- struzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da rite- nersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

L’apprezzamento del giudice di appelloè sua volta censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.Né ciò implica, evidentemente, che la Corte di cassazionedebba impegnarsi a far propria la ricostruzione dei fatti con- tenuta nella decisione impugnata, sovrapponendo la propria valuta- zione a quella compiuta dal giudice del merito.

Applicati al caso di specie, questi principi impongono di disattendere ciascun motivo di ricorso. La pur stringata motivazione esterna con- gruamentele ragioni del convincimento del giudice di appello (non vi è quindi alcun margine d’ammissibilità del primo motivo), fondate sull’inesistenza di entrambi gli elementi del possesso utile ad usucapire (apprezzamento che il secondo e il terzo motivo aspirano a rovesciare semplicemente sollecitando in modo inammissibile una ricostruzione alternativa della situazione di fatto rilevante), nonché sulla qualifica- zione del terreno oggetto di causa come pertinenza dell’appartamento concesso in locazione dai proprietari, con la conseguente conferma della condanna al rilascio del terreno ( inammissibile è quindi anche il quarto motivo, per le stesse ragioni che sorreggono l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo).Non manca un riferimento ai pregressi rapporti tra le parti come improntati a reciproca fiducia, che è alla base dell’atteggiamento di tolleranza conservato dai convenuti, tant’è che l’attore rice vette le chiavi dell'appartamento di questi ultimi per 5di 5 - 11881 /201 8 – S2 - CC 10/03/2023 ( 24 ) – Caponi Est. controllare, nei momenti della loro assenza , la situazione all'interno dell'immobile, 3. - Il ricorso è inammissibile .

Non vi è da provvedere sulle spese poiché la parte resistente non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulte