Italian Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Marchisella Nunzia, had previously challenged a revocation order regarding a corporate delegate, but remained silent after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term deems the appeal withdrawn, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26320/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: MARCHISELLA NUNZIA + 1, difesicome in atti; contro PARISI ROCCO,difeso come in atti (controricorrente); COMUNE DI GARAGUSO, (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Visto il provvedimento del 25/05/2023, comunicato in pari data, con cui si è dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di revoca del Consigliere delegato avanzata dalla ricorrenteMARCHISELLA Nunzia;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma