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Decreto — n. 20865/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 20865/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by lawyers, did not respond to the court's proposal for case definition, while the opposing party argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period extinction proceedings Civil Procedure Code failure to respond contumacia di una parte divieto di pagamento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva;
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26019/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: MENESTRINA MARIA ANTONIA e altri, difesicome in atti contro NOTAI ASSOCIATI –ANDREA CIMINO E FLAVIO NARCISO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, difesacome in atti ( controricorrent e ) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 (quattrocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati inEuro 100,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. R