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Ordinanza — n. 20305/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming special summary procedure was wrongly applied due to counterclaim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20305/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the special summary procedure applied to the entire case. Although the appellant argued that a counterclaim introduced a new cause of action requiring ordinary summary proceedings, the court ruled that the judge's qualification of the action governs the procedural regime. Consequently, the court held that the principle of apparent legality requires the correct remedy to be used based on the procedure actually adopted by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011; Art. 702 c.p.c.: The determination of the appropriate remedy for appeal depends exclusively on the procedural form adopted by the judge and the qualification of the action exercised by the party, regardless of whether that qualification was correct.

Parole chiave

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special summary procedure counterclaim introduction apparent legality principle judicial qualification of action inadmissible appeal liquidazione degli onorari difensivi risarcimento per errore giudiziario decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011
La Corte territoriale ha ritenuto che l’intero giudizio fosse stato definito dal Tribunale secondo il rito speciale ex art. 14 del d.
Art. 702 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 339 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 702 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 c.p.c.
art. 339 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26083/2021
Cass. n. 26083/2021; Cass.
Cass. n. 24515/2018
26083/2021; Cass. n. 24515/2018).
Cass. n. 17646/2021
Cass. n. 23390/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12516/2022 R.G. proposto da: PANZICA GIOVANNI LUCA, rappresentato e difeso da se stesso e dagli avvocati SCONZA ANTONIO e VANZETTA FRANCESCO , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 48 -ricorrente- contro SIMANI ITRA, rappresentata e difesa dagli avvocati LOMBARDI PAOLO e MARTINETTI CRISTINA -controricorrente- REALE MUTUA ASSICURAZIONI -intimata- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO TORINO n. 321/2022 depositata il21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA Viene proposto da Panzica Giovanni Luca, sulla base di un solo motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, cha ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro l’ordinanza del Tribunale della stessa città, la quale aveva rigettato la domanda di pagamento di onorari professionali di avvocato svolta dall’attuale ricorrente contro Itra Simani. Lo stesso Tribunale aveva dichiarato, su domanda della convenuta, la risoluzione del contratto professionale intercorso con il legale, condannato a restituire quanto ricevuto, oltre al risarcimento del danno.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’intero giudizio fosse stato definito dal Tribunale secondo il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, essendo pertanto inappellabile il provvedimento conclusivo. Resiste con controricorso l’intimata Itra Simani, mentre non svolgedifese la Società Reale Mutua Assicurazioni, chiamata in garanzia dal professionistanel giudizio di merito. La parte ricorrente ha depositato altresì la memoria prima dell’udienza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 c.p.c. in relazione all’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, e dell’art. 339 c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato impropriamente il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione: la corte territoriale, invero, ha fondato al decisione solo sui dati formali, in particolare l’individuazione dell’oggetto della lite e la composizione collegiale del Tribunale che ha pronunziato il provvedimento conclusivo; al contrario, in presenza della domanda riconvenzionale estranea all’ambito di applicabilità del rito speciale, il giudice adito avrebbe dovuto separare le cause e il non averlo fatto non sottraeva la decisione dai comuni mezzi di impugnazione.

Il ricorso è inammissibile. La Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di Torino, ha evidenziato che la stessa è stata pronunciata ai sensi del rito sommario speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 in composizione collegiale, non ai sensi dell’art. 702-bis dal Tribunale in composizione monocratica, in applicazione del rito sommario di cognizione “ordinario”. Al riguardo, va ricordato che, anche in seguito all’entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte ( cfr.

Cass. n. 26083/2021; Cass. n. 24515/2018). Il rilievo del ricorrente, ancora ripreso con la memoria, e cioè che l’ampliamento dell’oggetto del giudizio, derivante dalla proposizione della parte della cliente di una domanda riconvenzionale, imponeva un diverso iter decisorio , non inficia la correttezza della decisione impugnata. Invero, una volta accertato che il Tribunale ha definito l’intera controversia facendo applicazione delle regole dettate per il rito sommario speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche l’erronea scelta del rito,riverberatasi poi sulla costituzione del giudice, andava fatta valere con il mezzo di impugnazione appropriato.

In questo senso il ricorrente no n si confronta, appunto, con il principio dell’apparenza, così come questo è inteso nella giurisprudenza della Corte, secondo cui «l'individuazione del mezzo d'impugnazioneesperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice» (Cass. n. 17646/2021; n. 23390/2020).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, nei confronti della controricorrente, seguono la soccombenza, mentre non occorre procedere sulle spese della Reale Mutua non avendo svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deci