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Ordinanza — n. 20290/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for merit-based complaints lacking new arguments under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20290/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible following a proposal for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellants challenged the lower court's dismissal of their usucapion claim, arguing the appellate court failed to address specific evidentiary points and omitted reasoning on appeal grounds. The court rejected these claims as merit-based doglianze that offered no new arguments beyond the original petition, ruling that such complaints do not justify a full review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: Appeals based solely on merit-based complaints without new arguments are inadmissible, and the court may decide the case in conformity with the proposal for judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based complaints Art. 380-bis c.p.c. usucapion claim proposition for judgment usufrutto prova della proprietà diritto esclusivo nella comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis c.p
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19003-2022 proposto da: CRISTINI ARMANDO, CRISTINI DAVIDE e CRISTINI STEFANIA, in proprio e quali eredi di TRAVINI CARLA,rappresentati e difes i dall’avv. VALENTINA QUATTROCOLO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro FABBRI PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANLUIGI PAGANI e PAOLO FOSCHINI e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 30.7.2015 Travini Carla evocava in giudizio Fabbri Patrizia innanzi il Tribunale di Bologna , invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a suo favore, della metà indivisa di un’area cortiliva a servizio della sua abitazione.

Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 20076/2018, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 194/2022, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame interposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Cristini Armando, Cristini D avide e C ristini S tefania , affidandosi a cinque motivi. Resistecon controricorso Fabbri Patrizia. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1)violazione e falsa applicazione de gli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183 c.p.c., 1158 e ss. e 2697 c.c., nonché vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe motivato la propria decisione mediante una acritica adesione alle risultanze della decisione di prima istanza, senza confrontarsi adeguatamente con i motivi di appello proposti dalla dante causa degli odierni ricorrenti; 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183 c.p.c. e omessa pronuncia su un motivo di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare lo specifico motivo di gravame con il quale era stata contestata la mancata valutazione, da parte del Tribunale, di una serie di risultanze istruttorie; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183 c.p.c. e omessa pronuncia su un motivo di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare lo specifico motivo di gravame con il quale era stata contestata la valutazionedelle risultanze catastali fatta propria dal Tribunale; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183 c.p.c., 1158 e ss. e 2697 c.c.,e vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di segni di delimitazione atti ad individuare l’area oggetto della domanda di usucapione; 5)violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 1 12, 113, 115, 116, 183 c.p.c., 1158 e ss. e 2697 c.c.e vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della prova testimoniale.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso proposto avverso statuizione di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme). Il ricorrente invoca, con i cinque motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, un riesame della valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie. La Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, della quale ha espressamente condiviso i passaggi motivazionali salienti, ha esaminato nel loro complesso le risultanze istruttorie, ritenendo che l’odierna parte ricorrente non avesse fornito la prova del possesso utile ad usucapionem.

Trattasi di valutazione in fatto, non censurabile in sede di legittimità, posto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Né è tenuto, il giudice di merito, a fornire specifica motivazione in relazione ad ogni singolo elemento istruttorio, essendo sufficiente che la sentenza indichi le ragioni del suo convincimento, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione in concreto adottata, e dia quindi atto della ratio decidendi (cfr.

Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330 ). Né si configura, nel caso specifico, alcun profilo di omissione di esame di motivi di gravame, alla luce della valutazione complessiva operata dal giudice di merito”. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il Collegio ritiene di dovere aggiungereche le censure introducono doglianze a contenuto meritale, con le quali si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que