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Ordinanza — n. 20271/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20271/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20271/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3811/2022 R.G. proposto da : STRAZZERI GIOVANNI, MAFODDA DANIELA, STRAZZERI MARIO, STRAZZERI FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA V. DAMIANO MACALUSO 23, presso lo studio dell’avvocato CASABONA GIANLUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato GANDOLFO GIOVANNI -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA, che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2411/2021depositata il 16/12/2021 .

Regesto Legislator

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art. 161 c.p, art. 158 c.p; Ordinanza — n. 20271/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tale principio è certamente applicabile nel caso in esame, in cui i ricorrenti non hanno in alcun modo provato che si sia trattato di un vero e proprio mutamento del collegio, invece che di un semplice errore materiale. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale beni di famiglia donatario donazione donazione mista donazione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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art. 161 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.
art. 158 c.p
per violazione dell’art. 158 c.p.c., perché la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio diverso da quello dinanzi al quale furono precisate le conclusioni.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3811/2022 R.G. proposto da : STRAZZERI GIOVANNI, MAFODDA DANIELA, STRAZZERI MARIO, STRAZZERI FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA V. DAMIANO MACALUSO 23, presso lo studio dell’avvocato CASABONA GIANLUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato GANDOLFO GIOVANNI -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA, che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2411/2021depositata il 16/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Viene proposto da Strazzeri Giovanni, Mafodda Daniela e Strazzeri Federicae Strazzeri Mario ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, resa nel contraddittorio con Unicredit S.p.A., la quale ha chiesto e ottenuto, con sentenza del Tribunale di Catania, confermata in appello, la revoca di una donazione con la quale Mafodda Daniela e Strazzeri Giovanni avevano trasferito ai figli Strazzeri Federicae Strazzeri Mauro la proprietà di alcuni immobili.

Resiste con controricorso Unicredit. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione dell’art. 158 c.p.c., perché la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio diverso da quello dinanzi al quale furono precisate le conclusioni. Il ricorso è manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. I ricorrenti, invero, nel denunciare la nullità della sentenza, non si confrontano con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui « La non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l'onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale» (Cass. n. 24951/2016; n. 24427/2019).

Tale principio è certamente applicabile nel caso in esame, in cui i ricorrenti non hanno in alcun modo provato che si sia trattato di un vero e proprio mutamento del collegio, invece che di un semplice errore materiale. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 3.100,00, di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della