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Sentenza — n. 20265/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 20265/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20265/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’unico motivo, il Consorzio ha sostenuto, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la violazione e la falsa applicazione degli artt. 339 e 702 quater cod. proc. civ. e del principio dell'apparenza in ordine all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale; ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'appello senza dare alcuna rilevanza alla natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi, dal ricorso iniziale, proposto dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 702 bis cod. proc. civ, art. 702 quater cod. proc. civ, art. 14 d.lgs. 150/2011, art. 702 quater c.p; Sentenza — n. 20265/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ric. 2019 n. 00784 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 4 - Secondo lo stesso articolo – e in correlazione con quanto già stabilito dal precedente art. 43- i l curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 12948 del 22/04/2022, con richiami).

Parole chiave

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decadenza dal diritto di regresso azione di contestazione diritto di ricorso delle associazioni retrocessione di credito impugnabilità della decisione di rinvio desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 702 bis cod. proc. civ
Con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 702 quater cod. proc. civ
Avverso questa ordinanza, il Consorzio ha proposto appello ex art. 702 quater cod. proc. civ., contestando che il conferimento a diverso difensore del mandato per il giudizio di cassazione potesse equivalere a recesso.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Ciò posto, nella fattispecie deve escludersi che il rito concretamente applicato dal giudice fosse quello previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011.
art. 702 quater c.p
150del 2011, era impugnabile con l’appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 784-2019 proposto da: CONSORZIO DUEMILACINQUANTA, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Punzi, presso il cui studio a Roma, viale Bruno Buozzi 99, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente – contro avv. ARREDI ALESSANDRO, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Filippo Ermini 68, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – nonché FALLIMENTO CONSORZIO DUEMILACINQUANTA, rappresentato e difeso dall'avv.Antonio Punzi, presso il cui studio in Roma, viale Bruno Ric. 2019 n. 00784 sez.

S2 -ud. 27-04-2023 - 2 - Buozzi 99, elettivamente domicilia per procura speciale in calce alla memoria di costituzione, con indicazione dell’indirizzo pec; -interventore – avverso la sentenza n. 6262/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie e sentiti i difensori delleparti. FATTI DI CAUSA 1.

Con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis cod. proc. civ. in data 4/12/2017, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha condannato il Consorzio Duemilacinquanta al pagamento, in favore dell'avv. Alessandro Arredi, della somma di Euro 812.968,11, quale compenso per l'attività di difesa svolta in un giudizio arbitrale, nella conseguente impugnazione del lodo dinanzi alla Core d’appello e in alcuni giudizi amministrativi; ha operato la liquidazione in forzadi una convenzione stipulata tra le parti in data 1 9 /7/ 12 che prevedeva, all’art. 6, in ipotesi di recesso del Consorzio, la corresponsione degli onorari nella misura massima prevista dalla tabella vigente; ha ritenuto, infatti , che il Consorzio avesse esercitato il recesso dalla convenzione conferendo ad altro difensore il mandato per il giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello di annullamento del lodo.

2. Avverso questa ordinanza, il Consorzio ha proposto appello ex art. 702 quater cod. proc. civ., contestando che il conferimento a diverso difensore del mandato per il giudizio di cassazione potesse equivalere a recesso. La Corte d'appello di Roma , con la sentenza n. 6262/2018 , ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, perché «l'ordinanza ex art. 702 Ric. 2019 n. 00784 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 3 - bis cod. proc. civ.non è ex professo appellabile ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011», anche nel caso in cui il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an debeatur.

Avverso questa sentenza il Consorzio Duemilacinquanta ha proposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo, a cui l’avv. Alessandro Arrediha resistito con controricorso. Con memoria notificata il 5/12/2019, si è costituita la Curatela delfallimento del Consorzio Duemilacinquanta, dichiarato con sentenza del Tribunale di Romadel 17/6/2019, aderendo al ricorso proposto dal Consorzio. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi che, dopo l’instaurazione del presente giudizio, con sentenza del Tribunale di Roma del 17/6/2019, è stato dichiarato il fallimento delConsorzio Duemilacinquanta.

In questo giudizio di legittimità , caratterizzato dall’impu lso di ufficio, non opera tuttavia l'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 e ss. cod. proc. civ. e, in particolare, dall’art.43 della legge fallimentare (Cass. Sez. 1 , n. 27143 del 15/11/2017). Non si determina neppure l’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda perché il credito nei confronti del fallito è stato già riconosciuto con sentenza di merito, ancorché non passata in giudicato; in questa ipotesi, trova infatti applicazione l'art. 96, comma 3, l. fall., che richiede l'impugnazione di quella sentenza nei modi ordinari, quale mezzo necessario per contestare il credito stesso , prevedendo l’ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.

Ric. 2019 n. 00784 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 4 - Secondo lo stesso articolo – e in correlazione con quanto già stabilito dal precedente art. 43- i l curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 12948 del 22/04/2022, con richiami).

1. Con l’unico motivo, il Consorzio ha sostenuto, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la violazione e la falsa applicazione degli artt. 339 e 702 quater cod. proc. civ. e del principio dell'apparenza in ordine all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale; ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'appello senza dare alcuna rilevanza alla natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi, dal ricorso iniziale, proposto dall’avv.

Arredi ex art. 702 bis cod. proc. civ. senza alcun riferimento alla speciale procedura disciplinata dall'art. 28 della I. n. 794 del 1942 e dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, fino alla decisione, assunta dal Tribunale in composizione monocratica invece che collegiale, come prescritto dall’art.14. 1.1.Il motivo è fondato. Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortesin da tempo risalente, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza; decreto) deve essere effettuata soltanto avendo riferimento a quant o previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato in concreto dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito per addivenire alla decisione:è il cosiddetto principio di apparenza che tutela l'affidamento della parte nel rito prescelto e concretamente Ric. 2019 n. 00784 sez.

S2 -ud. 27-04-2023 - 5 - applicato dal giudice (Cass. Sez. 1, n. 17646 del 2021 con numerosi richiami). Ciò posto, nella fattispecie deve escludersi che il rito concretamente applicato dal giudice fosse quello previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011. Da un canto, deve considerarsi, innanzitutto, che con il ricorso – proposto esplicitamente ex art. 702 bis cod. proc. civ. nell’ottobre 2016 –l’avvocato Allegri ha chi esto, oltre al pagamento dei compensi per l’attività di difesa svolta in alcuni giudizi amministrativi e in un giudizio arbitralee nel conseguente giudizio di appello, il risarcimento de l dann o conseguente all’asserita illegittimità del recesso del Consorzio dalla convenzione stipulata il 19/7/2012 per disciplinare l’ammontare dei compensi spettanti per l’attività di difesa e del danno conseguente al mancato conferimento del mandato per l’impugnazione in cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello sul lodo.

D’altro canto, l’ordinanza per cui è giudizio, resa in data 4/12/2017 e, dunque, prima della pronuncia n. 4485/2018 delle S.U. diquesta Corte , ha statuito anche sulla domanda di risarcimento del danno, decidendo in composizione monocratica in esplicito riferimento all’art. 702 bis cod. proc. civ. e senza nessun richiamo dell’art. 14 d.lgs. 150/2011. La cognizione, pertanto, non è stata limitata ai soli compensi per l’attività professionale ed è invece stata estesa ad una materia che, esorbitando dall’art. 14 suddetto, richiedeva la trattazione secondo uno dei riti prescritti dal codice di procedura civile.

In tal senso, allora, la decisione in composizione monocratica invece che collegiale può essere ritenuta ulteriore riprova della consapevolezza del Tribunale nella scelta del rito ex art. 702 bis cod. proc. civ. come invocato dal ricorrente. La collegialità è infatticomposizione connotante la procedura ex Ric. 2019 n. 00784 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 6 - art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 come disposto esplicitamente, al comma 2. Da queste premesse, deriva che l’ordinanza del Tribunale di Roma, in quanto resa seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150del 2011, era impugnabile con l’appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza.

2. Pertanto, la sentenza n.6262/2018 qui impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del