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Ordinanza — n. 20237/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim against property return, overturning lower court's dismissal based on insufficient title evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20237/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the nullity of the lower court's decision, declaring the other grounds absorbed. The appellant argued the appellate court erred by relying solely on a transcription note rather than the underlying sales contract to prove property ownership. The court found the lower court's failure to consider the original sales contract a violation of procedural and substantive laws, necessitating a remand.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 948, 1158, 1159 c.c.: The appellate court must examine all evidence presented, including the original sales contract, and cannot dismiss a property claim based merely on a transcription note when the contract exists.

Parole chiave

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property ownership proof transcription note insufficiency appellate court error remand for retrial civil procedure nullity restituzione di fondo rivendicazione della proprietà diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.
c.p.c., 115 e 165 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 948 c.c.
Il ricorrente ritiene tale produzione sufficiente, ai fini della prova della proprietà, senza avvedersi che l’art. 948 c.c.
Art. 1158 c.c.
Art. 1159 c.c.
artt. 74 disp. att. c.p
nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 74 disp. att. c.p.c., 115 e 165 c.p.c., in relazione all’art.
art. 948 c.c
Il ricorrente ritiene tale produzione sufficiente, ai fini della prova della proprietà, senza avvedersi che l’art. 948 c.c.
art. 380-bis c.p
Alla luce delle deduzioni contenute nell’istanza di decisione e nella memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale, il Collegionon condivide il contenuto della propos ta ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22254-2020proposto da: TREZZA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO VOLTA n. 4 5, presso BENEVENTO RAFFAELE , rappresentatoe difeso dall’avv. GAETANO BRUNO -ricorrente - contro PARISI ALFONSO e INFANTE PINA LUCIA, rappresentati e difesi dall’avv. DAMIANO PALO edomiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 946/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 19.1.2015 Trezza Gaetano evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno Parisi Alfonso ed Infante Pina Lucia, chiedendone la condanna a restituire un immobile da essi occupato a titolo di comodato.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza n. 323/2015, ritenendo non provata l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti. Interponeva appello avverso detta decisione il Trezza e la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, n. 946/2020, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Trezza Gaetano, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Parisi Alfonso e Infante Pina Lucia. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nei seguenti motivi:

1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 74 disp. att. c.p.c., 115 e 165 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato, ai fini della prova della proprietà dell’immobile oggetto di causa, soltanto la nota di trascrizione del 29.11.1977 e non anche le altre emergenze documentali;

2) violazioneo falsa applicazione degli artt. 948, 2644, 2659, 2826, 1158 e 1159 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la predetta nota di trascrizione ai fini della prova della proprietà dell’immobile oggetto di causa;

3) violazione degli artt. 948, 1158 e 1159 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di merito non avrebbe considerato che il Trezza aveva costruito l’immobile di cui è causa oltre venti anni prima dell’inizio della causa. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso,avverso statuizione di rigetto della domanda di rivendicazione e rilascio di un garage.

Primo e secondo motivo: inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché vertenti, rispettivamente sulla prova della proprietà del bene rivendicato, che la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha escluso, essendosi l’odierno ricorrente limitato a produrre la sola nota di trascrizione della compravendita del 29.11.1977 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene tale produzione sufficiente, ai fini della prova della proprietà, senza avvedersi che l’art. 948 c.c. richiede che l’attore in rivendicazione debba “…provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo” (cfr.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 28865del 19/10/2021 , Rv. 662516). Terzo motivo: verte anch’esso sulla prova della proprietà della res, che il ricorrente ritiene conseguita in base ai documenti prodotti nel corso del giudizio di merito. La doglianza è inammissibile perché i documenti indicati dal ricorrente non vengono riprodotti, neanche per estratto, così precludendo alla Corte di Cassazione la verifica della decisività del vizio lamentato (Cass. (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14784del 15/07/2015 Rv. 636120;

Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L , Sentenza n. 4980del 04/03/2014 Rv. 630291). Inoltre, la censura attinge la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito e non tiene conto che quest’ultima e “… la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Infine, essa non si confronta con il decisivo passaggio della motivazione con cui la Corte di Appello evidenzia che il ricorrente aveva affidato la prova del suo diritto al semplice deposito della nota di trascrizione della compravendita del 29.11.1977 (cfr. pag. 5 della sentenza); documento, quest’ultimo, che non è sufficiente ai fini della prova richiesta dall’art. 948 c.c., poiché – pur ammettendo, in via di ipotesi, la sufficienza della nota di trascrizione ai fini della prova della compravendita– quest’ultima costituisce acquisto a titolo derivativo, e non originario.

L’ulteriore deduzione, contenuta a pag. 7 del ricorso, secondo cui al momento della proposizione della domanda giudiziale erano decorsi oltre venti anni dall’edificazione della res è irrilevante, in quanto il mero decorso del tempo, ove non accompagnato dalla prova della sussistenza degli altri requisiti previsti dagli artt. 1158 e ss. c.c., non è sufficiente ai fini della prova dell’usucapione, la quale comunque, nel caso di specie, non risulta esser mai stata dedotta, dall’odierno ricorrente, a fondamento della sua pretesa”. Alla luce delle deduzioni contenute nell’istanza di decisione e nella memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale, il Collegionon condivide il contenuto della propos ta ex art. 380-bis c.p.c.

Nel corso del giudizio di merito, infatti, era stat a depositata la copia non soltanto della nota di trascrizione, ma anche del contratto di compravendita immobiliare del 29.11.1977 a rogito dal notaio Guglielmo Barela, prot. 16980, racc. 5561, registrato in Salerno in data 16.12.1977. Era dunque stato prodotto in giudizio un titolo di proprietàche avrebbe dovuto essere considerato dalla Corte di merito. Va quindi accolto il primo motivo del ricorso , mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.

P. Q. M.La Corte Supremadi Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso edichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in di