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Decreto — n. 20195/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20195/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTETITOLARE Visti gli atti del procedimento n. 30730/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: BANCO BPM S.P.A., difesocome in atti contro LUPARIA LUCA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20195/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTETITOLARE Visti gli atti del procedimento n. 30730/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: BANCO BPM S.P.A., difesocome in atti contro LUPARIA LUCA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento prestazioni compensative compensazione della rendita indennizzo pecuniario condanna al pagamento pecuniario importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTETITOLARE Visti gli atti del procedimento n. 30730/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: BANCO BPM S.P.A., difesocome in atti contro LUPARIA LUCA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 09/05/