Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20147/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on technical grounds but remands case to re-examine absorbed reduction claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20147/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the first ground regarding the technical expert's conclusions but accepted the second and third grounds concerning procedural omissions. The appellants argued that the appellate court erred by not re-examining a reduction claim absorbed by the annulment of the will. The court ruled that while the expert's opinion stood, the appellants had sufficiently re-proposed the reduction claim in their appellate briefs, preventing a presumption of waiver. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal of Bari for a new decision on the remaining claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 346 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The presumption of waiver under Article 346 of the Code of Civil Procedure is not established by generic references to first-instance acts; if the appellant's defense clearly evidences a desire to maintain a claim absorbed in the first instance, such waiver is excluded.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumption of waiver absorbed claims appellate procedure re-proposal of requests Code of Civil Procedure reduction of legacy remand for decision diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 62 c.p.c.
Art. 197 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico sulla base di improprie considerazioni soggettive, talune delle quali basate sul contenuto estrinseco del testamento che non potevano sovvertire gli esiti della consulenza tecnica;
Art. 346 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.
Art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8690/2019
Cass. n. 230/2011
Cass. n. 13195/2018
Cass. n. 10796/2009
Cass. n. 413/2017
Cass. n. 33103/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12673/2022 R.G. proposto da : GRECO ANTONELLA, MOSSA MARIA AZZURRA, MOSSA FLORIANA, MOSSA VIVIANA, elettivamente domiciliate in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato TEMPORALI ANTONIO, rappresentate e difes e dall'avvocato DI FRONZO ALESSANDRA -ricorrente- contro PALELLA ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRIMALDI GIOVANNI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORT E D'APPELLO BARI n. 347/2022 depositata il02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da Antonella Greco e dalle figlie di lei, in relazione alla successione del genitore e nonno delle attrici Angelo Greco, deceduto il 25 ottobre 2010, il quale aveva istituito con testamento olografo unica Maria Sebastiani, compagna del de cuius ; in via subordinata fu proposta anche domanda di riduzione e, tenuto conto che la scheda prevedeva la diseredazione per indegnità della figlia, la domanda di riduzione fu proposta anche dalle nipoti, in ipotesi fosse stata accertata la legittimità della diseredazione disposta in suo danno dal testatore.

La Corte d’appello ha riformato la decisione; sulla base della consulenza tecnica eseguita nel grado ha ritenuto che, dovendosi presumere la capacità del testatore, l’attrice non avesse dato prova dell’incapacità del medesimo al momento di formazione della scheda. La Corte territoriale ha quindi esaurito con tale decisione la materia del contendere, in quanto ha ritenuto che le attrici appellate non avesse ro riproposto in appello le ulteriori domande. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione Greco Antonella, Mossa Maria Azzurra, Mossa Floriana e Mossa Viviana, sulla base di tremotivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Palella Anna Maria, quale unica erede testamentaria di Sebastiani Maria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso possono così essere riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 62, 197, 115, e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico sulla base di improprie considerazioni soggettive, talune delle quali basate sul contenuto estrinseco del testamento che non potevano sovvertire gli esiti della consulenza tecnica;

2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che non fosse stata riproposta dalle appellate la domanda di riduzione per lesione di legittima, che fu invece espressamente richiamata nella comparsa di costituzione in appello;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art.2909 c.c.: la domanda di riduzione, rimasta assorbita dall’accoglimento della domanda di annullamento del testamento, avrebbe dovuto essere semplicemente riproposta, cosa che le appellanti avevano puntualmente fatto con la comparsa di costituzione in appello. Il primo motivo è infondato. La causa è stata istruita nel grado tramite consulenza tecnica, le cui conclusioni sono state interamente richiamate nella sentenza impugnata. A tale trascrizione,la Corte d’appello, dopo avere richiamato il criterio di riparto dell’onere della prova in questa materia, ha fatto seguire una pluralità di considerazioni, relative innanzitutto alle condizioni del testatore prima del ricovero ospedaliero al quale fu sottoposto nel gennaio del 2006 (lo stesso anno di redazione del testamento, che reca la data 30 maggio 2006).

In proposito la Corte territoriale ha rilevato che il testatore non risultava «affetto da alcuna alterazione della sfera psichica [...] era autosufficiente. Inoltre nelle settimane successive all’epoca di datazione del testamento olografo non risulta che i sanitari gli abbiano riscontrato alcun disturbo di tipo neurologico incidente sulle sue facoltà mentali». La corte di merito ha proseguito la propria analisi ponendo l’accento, da un lato, sul consenso informato sottoscritto dal defunto il 7 luglio 2006, poco dopo la data del testamento (30 maggio 2006), dall’altro, sulla irrilevanza delle turbe mnesiche e cognitive diagnosticate nell’imminenza della morte, avvenuta dopo “oltre quattro anni dalla predisposizione del testamento olografo, periodo durante il quale il suo autore aveva recuperato lo stato fisico e ripreso a svolgerele normali abitudini di vita, in assenza di gravi malattie comparse medio tempore, in tempi ravvicinati alle sue dimissioni ospedaliere ed in grado di influire sulle sue funzioni psichiche».

La Corte d’appello ha poi preso in esame il contenuto della scheda testamentaria, ravvisando in essa “un compendio dichiarativo coerente con il senso di profonda amarezza e frustrazione avvertito dal de cuius per l’atteggiamento di disinteresse morale e materiale manifestato dalla figlia e dalle nipoti nei suoi confronti e risulta ispirato da un senso di rivalsa verso chi, agli occhi dello stesso testatore, aveva ingiustificatamente trascurato del tutto i propri inderogabili doveri affettivi ed accuditivi verso il padre». L’analisi è poi completata da considerazioni relative al contenuto estrinseco del testamento, nel quale la Corte d’appello non solo non ha rilevato alcuna anomalia; anzi, ha ritenuto che trasparisse dalla scheda una “sufficient e attitudine e trasposizione del pensiero [...], la padronanza della punteggiatura, una prosa [...] sufficientemente fluida, ordinata, [...], sfoggio di una non comune erudizione [...].» In rapporto a talune critiche avanzate con il ricorso si ricorda che«il giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione di un testamento per pretesa incapacità di intendere e di volere del testatore, può desumere argomenti di convincimento, in ordine alla sussistenza o meno della dedotta incapacità, anche dalla forma e dal contenuto sostanziale del testamento impugnato.

Infatti, lo stesso testamento impugnato, per il modo in cui è stato redatto e per la maggiore o minore aderenza delle disposizioni in esso contenute ai presumibili sentimenti e alla presumibile volontà di un uomo normale, vivente nelle medesime condizioni familiari, ambientali e culturali del testatore, può offrire al giudice utili elementi probatori al fine dell'accertamento dello stato mentale del testatore nel momento della redazione del testamento stesso» (Cass. n. 1980/1063).È stato anche precisato che, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà,normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate.

Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. n. 8690/2019; n. 230/2011). Ebbene, anche in rapporto a questi principi, l’insieme delle considerazioni proposte dalla Corte d’appello sono esenti da vizi logici e giuridici e quindi incensurabili in questa sede, risultando quindi compiutamente assolto l’onere motivazionale imposto al giudice di merito al fine del dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico.

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. È consolidata nella giurisprudenza della Corte la regola secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass. n. 13195/2018).

In mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e l e eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass.n. 10796/2009). «In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sancita dall'art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente assunta, sicché quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato» (Cass. n. 413/2017; cfr. n. 33103/2021).

In applicazione di tali principi deve escludersi, nella specie, la presunzione che le appellateavessero rinunciato alla domanda di riduzione, rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado. Infatti, i riferimenti che si leggono nella comparsa di costituzione e risposta, trascritt a a pagina 31 del ricorso, sono più che sufficienti a ritenere la domanda riproposta, non richiedendosi a tal fine, come appena ricordato, formul e sacramentali. Pertanto, il secondo e il terzo motivo vanno accolti e la causa deve essere rimessa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché decida sulle domande rimaste assorbite dalla decisione del primo giudice.

La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle s