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Ordinanza — n. 20094/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against contract termination due to late defect notification and non-essential delivery delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20094/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Silipo Porte e Finestre against the appellate court's confirmation of contract termination. The appellant argued that defect notification was untimely and that delivery delays were non-essential since the contract lacked specific deadlines. The court upheld the lower courts' findings that defects were reported on the day of delivery, satisfying statutory requirements, and that the failure to deliver specific windows constituted a grave breach justifying termination.

Regesto Legislator

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Art. 1495 c.c.; Art. 1667 c.c.; Art. 1457 c.c.: Notification of defects must be timely to preserve remedies; failure to deliver agreed items constitutes grave breach warranting contract resolution regardless of explicit deadline clauses.

Parole chiave

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contract termination defect notification grave breach delivery delay applicable law aggiudicazione d'appalto edile contratto di fornitura di un'opera mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 c.c.
Art. 1667 c.c.
invece di quelli di cui all’art. 1667 c.c. Quanto al secondo motivo, la ricorrente sostiene che non è stato prodotto alcun documento idoneo a comprovare il rispetto dei termini di cui all’art.
Art. 1457 c.c.
3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c.”: il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto essenziale il termine di consegna, benché non ve ne fosse menzione alcuna nel contratto e Corte s.r.l.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
b) Il secondo motivo denuncia “art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., erronea applicazione dell’art.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 1495 c.c
art. 1667 c.c
invece di quelli di cui all’art. 1667 c.c.
art. 1457 c.c
3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c.”: il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto essenziale il termine di consegna, benché non ve ne fosse menzione alcuna nel contratto e Corte s.r.l.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17551/2018 R.G. proposto da : ESTERNITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain ROMA,VIALE DI PORTA TIBURTINA 30, presso lo studio dell’avvocato ROSANO' VINCENZO, rappresentat a e difes a dagli avvocati VISCOMI ROBERTO, VISCOMI GREGORIO,CARVETTA VALERIO; -ricorrente- contro CORTE SRL-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 868/2017,depositata il 9/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Silipo Porte e Finestre s.r.l., premesso di essere creditrice di euro 16.074,38, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di alcuni serramenti, chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo; il Tribunale di Catanzaro emetteva il decreto e ingiungeva a Corte s.r.l. il pagamento di suddetta somma. Corte ha proposto opposizione avverso il decreto, esponendo di avere commissionato a Silipo Porte e Finestre la fornitura di serramenti da posare in alcune ville e in una palazzina; che la fornitura si era svolta regolarmente sino all’estate del 2004, quando i serramenti consegnati erano di qualità scadente ovvero non erano consegnati; che il ritardo e i vizi erano stati prontamente, ma inutilmente denunciati, così che l’opponente aveva dovuto rivolgersi ad altre due ditte, con esborsi ulteriori e con conseguenti ritardi nella consegna, il che aveva obbligato Corte ad applicare uno sconto del prezzo delle unità immobiliari; che controparte non aveva detratto dal credito fatto valere in via monitoria l’importo di euro 11.963,63, già versato in via anticipata.

L’opponente chiedeva quindi di respingere ogni pretesa avversaria stante la risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte sia in relazione alla non tempestività della consegna che alla sussistenza dei vizi, di condannare altresì Silipo Porte e Finestre al risarcimento dei danni, compreso quello per lesionedell’immagine dell’opponente. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 3068/2011, ha accolto l’opposizione: qualificati i contratti intercorsi tra le parti come contratti d’appalto, ha revocato il decreto opposto e ha condannato Corte al pagamento di euro 4.110,75, quale residuo della maggior somma portata dalla fattura posta alla base del ricorso monitorio; ha poi accertato, in relazione alla fornitura di cui alle conferme d’ordine del 27 novembre 2003 e del 24 marzo 2004 il definitivo inadempimento di Silipo Porte e Finestre, che non aveva adempiuto all’obbligo di consegna di quei serramenti costringendo Corte a rivolgersi ad altre ditte; trattandosi di inadempimento grave, ha quindi pronunciato la risoluzione dei contratti di cui alle due conferme d’ordine, con condanna di Corte alla restituzione dei serramenti viziati; ha poi condannato Silipo Porte e Finestre a risarcire i danni a Corte, quantificati in euro 92.438.

2. Silipo Porte e Finestre ha impugnato la sentenza, contestando l’erronea qualificazione dei contratti come contratti d’appalto anziché di vendita e per avere di conseguenza non applicato la decadenza di cui all’art. 1495 c.c., per non avere rilevato che i vizi non erano stati contestati entro otto giorni dalla consegna, per avere errato nel ritenere che controparte avesse contestato la mancata consegna degli infissi quando invece si era lamentata dei ritardi, per avere ritenuto che il termine di consegna fosse stato pattuito come essenziale e per avere utilizzato la consulenza tecnica d’ufficio come fonte di prova. La Corte d’appello di Catanzaro – con la sentenza 9 maggio 2017, n. 868 –ha rigettato il gravame.

3. Avverso la pronuncia Esternitalia s.r.l. in liquidazione (già Silipo Porte e Finestre s.r.l.) ricorre per cassazione. L’intimata Corte s.r.l. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.

a) Il primo motivo contesta “art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; tipo di contratto intervenuto tra le parti”: la Corte d’appello ha parlato genericamente di fornitura, senza spendere neppure un accenno circa la qualificazione contrattuale del rapporto intercorrente tra le parti, rapporto che andava qualificato come compravendita e non come appalto.

b) Il secondo motivo denuncia “art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., erronea applicazione dell’art. 1495, commi 1 e 3 c.c.”: essendo applicabile la disciplina della vendita, ne consegue che il termine per la denuncia dei vizi fosse di otto giorni, denuncia che nel caso in esame non è stata provata, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a comprovare il rispetto dei termini; dalla stessa sentenza impugnata emerge che l’unico tentativo esperito da Corte s.r.l. sia stato l’invio di un fax mai giunto a destinazione. I motivi non possono essere accolti.

Quanto al primo motivo, è vero che la Corte d’appello si è limitata a parlare di fornitura, senza specificare se si trattasse di appalto, come detto dal primo giudice, ovvero di compravendita, come sostenuto da Silipo Porte e Finestre nell’atto di appello. La qualificazione del contratto non ha però assunto rilievo – come d’altro canto riconosce la stessa ricorrente nell’esposizione del secondo motivo (v. le pagg. 9 e 10 del ricorso) ove sottolinea l’equivalenza sia che “si tratti di contratto di vendita che di contratto d’appalto” –il punto essendo piuttosto che la Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha accertato che la denuncia dei vizi è stata posta in essere lo stesso giorno della consegna dei serramenti, divenendo così irrilevante l’applicazione dei termini previsti dall’art. 1495 c.c. invece di quelli di cui all’art. 1667 c.c. Quanto al secondo motivo, la ricorrente sostiene che non è stato prodotto alcun documento idoneo a comprovare il rispetto dei termini di cui all’art. 1495 c.c. e che l’unico tentativo di denuncia di Corte s.r.l. sia stato l’invio di un fax, mai arrivato.

Al riguardo va rilevato che il giudice d’appello ha confermato l’affermazione del giudice di primo grado della tempestività della denuncia dei vizi, “risultando del tutto aderente alla risultanze istruttorie acquisite”. In tal modo il giudice d’appello ha rinviato alla valutazione operata dal primo giudice delle dichiarazioni testimoniali (in particolare di Florenzio Cappellato e di Benedetto Salvà) assunte in relazione al capitolo di prova n. 5 (riportato nella sentenza impugnata alle pp. 6 e 7) che aveva appunto ad oggetto il fatto che la denuncia dei vizi era stata effettuata al rappresentante legale della Silipo Porte e Finestre lo stesso giorno della consegna.

La tempestività della denuncia dei vizi, lungi dall’essere risultata priva di prova, è risultata quindi – se condo il motivato accertamento in fatto dei giudici di merito –provata sulla base della prova per testimoni.

2. Il terzo motivo fa valere “art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c.”: il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto essenziale il termine di consegna, benché non ve ne fosse menzione alcuna nel contratto e Corte s.r.l. non abbia chiesto l’adempimento della prestazione entro tre giorni dalla scadenza del termine, né tantomeno abbia considerato risolto il contratto, come risulta dalla sua intimazione tardiva di pagamento del 6 ottobre 2004. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello non ha infatti affermato l’essenzialità del termine di consegna, ma ha confermato il giudizio formulato in primo grado di grave inadempimento di Silipo Porte e Finestre, che non ha consegnato i serramenti oggetto delle conferme d’ordine del 27 novembre 2003 e del 24 marzo 2004, né nel termine non essenziale né dopo la comunicazione di sollecito del 31 luglio 2004, così che Corte s.r.l.

è stata costretta a stipulare due nuovi contratti di fornitura con altre ditte, sostenendo i relativi, ulteriori costi (v. le pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri