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Decreto — n. 19912/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19912/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19912/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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; ha pronunciato il seguente DECRETO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1462/2019;vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevatoche è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19912/2023 — snciv · Corte di Cassazione: n. 1462/2019;vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevatoche è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva ritardo ingiustificato termini di ricorso tempestività dell'inoltro proroga tardiva del termine
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Testo completo

; ha pronunciato il seguente DECRETO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1462/2019;vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevatoche è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.