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Ordinanza — n. 19910/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19910/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19910/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19569/2021 R.G. proposto da: ARMELLIN PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato SANTINI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ELDESOUKY ALY ABDESALLAM HENDIA MAHMOUD -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 2707/2021 depositata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal ConsigliereANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE L’avvocato Paola Armellini ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 2707/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 15 febbraio 2021.

Regesto Legislator

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art. 31 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19910/2023 — snciv · Corte di Cassazione: A tale domanda e a tale lite il Tribunale ha fatto impropria applicazione dell’art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio”, il quale dispone: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.

Parole chiave

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indennità di patrocinio indennizzo pecuniario restituzione delle prestazioni risarcimento alle vittime di reati spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 31 disp. att. cod. proc. pen
Oggetto di lite, dedotto con la domanda dell’avvocato Paola Armellini verso ELDESOUKY ALY ABDESALLAM HENDIA MAHMOUD, è il “diritto alla retribuzione del difensore di ufficio”, ex art. 31 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19569/2021 R.G. proposto da: ARMELLIN PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato SANTINI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ELDESOUKY ALY ABDESALLAM HENDIA MAHMOUD -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 2707/2021 depositata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal ConsigliereANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE L’avvocato Paola Armellini ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 2707/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 15 febbraio 2021.

L’intimato ELDESOUKY ALY ABDESALLAM HENDIA MAHMOUD non ha svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto dall’avvocato Paola Armellini avverso la sentenza n. 10843/2018 del Giudice di pace di Roma e dunque confermato il rigetto della domanda svolta dalla professionista per la condanna del convenuto ELDESOUKY ALY ABDESALLAM HENDIA MAHMOUD al pagamento della somma di € 2.083,71, quale compenso per l’attività prestata come difensore d’ufficio dello stesso in un giudizio penale svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale di Roma.Il Tribunale di Roma ha sostenuto che ostava all’accoglimento della domanda dell’avvocato Armellini la mancata dimostrazione del vano esperimento delle procedure di recupero del proprio credito professionale ai sensi dell’art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Paola Armellini denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato Paola Armellini denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del primo motivo, giacché la palese violazione dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha comportato altresì l’insanabile contraddittorietà dell’iter logico - giuridico seguito nella sentenza impugnata.

Oggetto di lite, dedotto con la domanda dell’avvocato Paola Armellini verso ELDESOUKY ALY ABDESALLAM HENDIA MAHMOUD, è il “diritto alla retribuzione del difensore di ufficio”, ex art. 31 disp. att. cod. proc. pen. e art. 103 del d.P.R. n. 115 del 2002, in forza dei quali “[f]ermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio (ora «patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti») l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”. Tale obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio grava, infatti, sull’assistito, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione al beneficio.

A tale domanda e a tale lite il Tribunale ha fatto impropria applicazione dell’art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio”, il quale dispone: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.

Il successivo art. 117, comma 1, del medesimo T.U. (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile, aggiunge: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”. Il citato art. 116, comma 1, riguarda, dunque, il fatto costitutivo del diverso diritto all’onorario e alle spese da azionare nei confronti dello Stato, consistente, appunto, nell’inutile esperimento delle “procedure per il recupero dei crediti professionali”, il quale si intende in giurisprudenza comprensivo altresì del ricorso alla procedura esecutiva volta alla riscossione.

Queste iniziative, peraltro, si rendono necessarie solo ove l'assistito sia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate (Cass. n. 24104 del 2011; n. 30484 del 2017; n. 7067 del 2018; n. 11720, n. 22579 e n. 5609 del 2019; n. 2923 e n. 8359 del 2020; n. 5463 del 2022). Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il primo motivo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma