Decreto — n. 19844/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA21 DECRETO sul ricorso proposto da: KRASIKOV ANDREY, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TERRASI; -ricorrente - contro ALLEGRI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE AMIATA, 33, presso lo studio dell'avvocato MICHELA FUSCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE REVERSI, ROBERTO MANCINI; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.697/2021pubblicata in data 7 giugno 2021 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto da KRASIKOV ANDREY, accettata dallacontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19844/2023 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
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21 DECRETO sul ricorso proposto da: KRASIKOV ANDREY, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TERRASI; -ricorrente - contro ALLEGRI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE AMIATA, 33, presso lo studio dell'avvocato MICHELA FUSCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE REVERSI, ROBERTO MANCINI; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.697/2021pubblicata in data 7 giugno 2021 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto da KRASIKOV ANDREY, accettata dallacontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fis