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Decreto — n. 19825/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19825/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19825/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1 DECRETO sul ricorso proposto da: SENESE WALTER, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PERUGINI; -ricorrente - Contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata PAOLA PARENTE dell'Avvocatura Regionale; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Napoli , n. 435/2021pubblicata in data 5 febbraio 2021 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da SENESE WALTER ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19825/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 435/2021pubblicata in data 5 febbraio 2021 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da SENESE WALTER ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali desistenza dall'azione ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese di difesa ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

1 DECRETO sul ricorso proposto da: SENESE WALTER, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PERUGINI; -ricorrente - Contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata PAOLA PARENTE dell'Avvocatura Regionale; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Napoli , n. 435/2021pubblicata in data 5 febbraio 2021 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da SENESE WALTER ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro2200,00 per compensi + 200 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fis