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Decreto — n. 19677/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19677/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19677/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24753/2021 R.G. proposto da : PROIETTI Ilaria, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato DIGENNARO LORENZO A. (DGNLNZ54C22I158U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMACAPITALE -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4440/2021 depositata il 11/03/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va disposto in punto di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19677/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PROIETTI Ilaria, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato DIGENNARO LORENZO A. (DGNLNZ54C22I158U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMACAPITALE -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4440/2021 depositata il 11/03/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va disposto in punto di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di difesa patrocinatore di controparte controprestazione diritto a un difensore sentenza contumaciale omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va disposto in punto di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24753/2021 R.G. proposto da : PROIETTI Ilaria, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato DIGENNARO LORENZO A. (DGNLNZ54C22I158U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMACAPITALE -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4440/2021 depositata il 11/03/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va disposto in punto di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Così deciso in R