Decreto — n. 19652/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19652/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.160,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25845/2020 R.G. proposto da : CONDOMINIO DEL FABBRICATO DI VIA A MANZONI N 50 IN NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI, 6, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS LORENZO (DSNLNZ47H04H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTICELLI SALVATORE (MNTSVT58T19F839P) -ricorrente- contro CAPASSO ANGELICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DE PRETIS N. 86, presso lo studio dell’avvocato NUNZIATA PAOLA (NNZPLA72D68F839S) rappresentato e difeso dall'avvocato DE DIVITIIS PAOLO (DDVPLA68H21F839Z) -controricorrente- nonchè contro SARA ASSICURAZIONI S.P.A., ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., SCOTTI MARCO, ITALIANA ASSIC SPA, SARA ASSIC SPA, SCOTTI MARCO, CAPASSO ANGELICA, CONDOMINIO DEL FABBRICATO INNAPOLI VIA MANZONI 50 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.139/2020 depositata il 15/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.160,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.