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Ordinanza — n. 19639/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19639/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1959/2023 avente ad oggetto il regolamento d’ufficio sollevato da Tribunale di Bolzano nell’ambito del proc. RG2528/2022 tra la Sicily Car spa e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione della Provincia di Bolzano Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione, proposta innanzi al Tribunale di Palermo, dalla Sicily by car spa avverso una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Bolzano, sulla base di verbali di violazione di norme del Codice della strada; - Il Tribunale di Palermo, qualificato il ricorso quale oppos izione all’esecuzione ex art. 615 cpc, ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bolzano con ordinanza del 05.07.2022; - la Sicily car s .pa. ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano, che ha sollevato conflitto di competenza, rilevando che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada è attribuitaratione materiae al Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della causa; - il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19639/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 1959/2023 avente ad oggetto il regolamento d’ufficio sollevato da Tribunale di Bolzano nell’ambito del proc. RG2528/2022 tra la Sicily Car spa e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione della Provincia di Bolzano Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione, proposta innanzi al Tribunale di Palermo, dalla Sicily by car spa avverso una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Bolzano, sulla base di verbali di violazione di norme del Codice della strada; - Il Tribunale di Palermo, qualificato il ricorso quale oppos izione all’esecuzione ex art. 615 cpc, ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bolzano con ordinanza del 05.07.2022; - la Sicily car s .pa. ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano, che ha sollevato conflitto di competenza, rilevando che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada è attribuitaratione materiae al Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della causa; - il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott.

Parole chiave

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trasmissione per incompetenza lettera di vettura trasporti stradali inosservanza delle norme sulla competenza abbandono del procedimento per infrazione stradale reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1959/2023 avente ad oggetto il regolamento d’ufficio sollevato da Tribunale di Bolzano nell’ambito del proc. RG2528/2022 tra la Sicily Car spa e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione della Provincia di Bolzano Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione, proposta innanzi al Tribunale di Palermo, dalla Sicily by car spa avverso una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Bolzano, sulla base di verbali di violazione di norme del Codice della strada; - Il Tribunale di Palermo, qualificato il ricorso quale oppos izione all’esecuzione ex art. 615 cpc, ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bolzano con ordinanza del 05.07.2022; - la Sicily car s .pa. ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano, che ha sollevato conflitto di competenza, rilevando che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada è attribuitaratione materiae al Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della causa; - il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott.

T. Basile ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di pace di Palermo; Ritenuto che: - ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 150/2011, comma 2, l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art.204- bis del D. Lgs 285/1992 si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione; - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte , in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione delcodice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e t del D.

Lgs 150/2011 (ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021, n.40561); - va, pertanto, dichiarata la competenza ratione materiae del Giudice di pace di Palermo, quale giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, dinanzi al quale andrà riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza; - non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);

P.Q.M.

Regola la competenza in favore del Giudice di pace di Palermo. Fissa per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Palermo nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seco