Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19484/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19484/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19484/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17794/2018 R.G. proposto da: TECNO ENGINEERING 2C SRL, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Oslavia, 39F presso lo studio dall'avvocato CARLONI SILVIO (CRLSLV72A27H501Y), che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro TOSCANA AEROPORTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Maresciallo Pilsudski, 118 presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FRANCESCO (PLTFNC68T23H501R), rappresentat a e difes a dall’Avv. DUCCIO MARIA TRAINA; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 456/2018 depositata il22/02/2018.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1362 c.c, artt. 1418 c.c, art. 1365 c.c; Ordinanza — n. 19484/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., dell’art. 15 L. 143/1949 e dell’art. 17 L. 109/1994, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché il compenso, così come determinato dalla Corte d’appello violerebbe i minimi tariffari. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennizzo per rumore aeroportuale compenso per prestazioni calcolo della prestazione salario netto mercede salario a rendimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1362 c.c
A fronte di tale duplice possibilità di interpretazione letterale, la Corte avrebbe dovuto ricercare la volontà delle parti mediante la valutazione del loro comportamento complessivo, come imposto dall’art. 1362 c.c.
artt. 1418 c.c
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., dell’art.
art. 1365 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17794/2018 R.G. proposto da: TECNO ENGINEERING 2C SRL, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Oslavia, 39F presso lo studio dall'avvocato CARLONI SILVIO (CRLSLV72A27H501Y), che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro TOSCANA AEROPORTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Maresciallo Pilsudski, 118 presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FRANCESCO (PLTFNC68T23H501R), rappresentat a e difes a dall’Avv. DUCCIO MARIA TRAINA; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 456/2018 depositata il22/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA In data 15 dicembre 2005, la TECNO ENGINEERING 2C S.R.L , all’esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, sottoscrisse una convenzione con la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA SAT avente ad oggetto l’affidamento della direzione lavori per le opere di ampliamento del piazzale di sosta dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa S. Giusto. Il bando di gara prevedeva che l’importo stimato per le prestazioni richieste fosse di circa 900.000,00 euro al netto delle spese ed onorari accessori.

L’art.7 della Convenzione prevedeva che il compenso doveva essere calcolato “ con riferimento al corrispettivo delle opere (ovvero importo di aggiudicazione del contratto)” . Con nota del 10 aprile 2009, la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA SAT informava la TECNO ENGINEERING 2C S.R.L che le fatture recavano importi superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, poiché calcolati sulla base del valore delle opere al lordo, anziché al netto dei ribassi d’asta offerti dall’ATI aggiudicataria. La TECNO ENGINEERING 2C S.R.L chiese, quindi, ingiungersi alla Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA il pagamento della somma di € 268.666,08.

Concesso il decreto monitorio, la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA si oppose sostenendo che il computo del corrispettivo dovesse essere effettuato applicando la Tariffa professionale degli ingegneri sulla base dell’importo dei lavori, calcolati al netto del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria dei lavori e che pertanto il conteggio effettuato dalla La TECNO ENGINEERING 2C S.R.L mediante l’applicazione della tariffa all’importo dei lavori al lordo di detto ribasso fosse illegittimo. Il Tribunale di Pisa rigettò l’opposizione.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 22.2.2018, in riforma della sentenza di primo grado, condannò la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA al pagamento della minor somma di € 7107,77 in favore della TECNO ENGINEERING 2C S.R.L . Secondo la Corte di merito, l’art.7 della convenzione stipulata inter partes, interpretata secondo il senso letterale delle parole, non conteneva, come ritenuto dal giudice di prime cure, la previsione di due diversi criteri di calcolo del compenso tra di loro incontraddizione ma faceva riferimento all’importo delle opere, specificando che detto valore corrispondeva a quello di aggiudicazione del relativo appalto.

Nessuna rilevanza aveva la circostanza che la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA SAT avesse pagato i SAL sulla base del costo delle opere anziché sull’importo di aggiudicazione delle stesse, trattandosi di un errore contabile determinato dall’affidamento sulla documentazione predisposta dall’accipiens. Non era dirimente neppure la circostanza dedotta dalla TECNO ENGINEERING 2C S.R.L ., secondo cui le modalità dei pagamenti eseguiti dalla Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA SAT in esecuzione di un analogo ma diverso contratto di servizi stipulato con una società terza fosse analoga a quella contestata in questa sede, trattandosi di vicenda inter alios.

Era, infine, infondata l’eccezione di nullità parziale dell’art. 7 della convenzione in quanto, per violazione della L.340/1976, richiamata dall’art. 17 comma 12 ter L.109/1994, in quanto, sebbene i minimi della tariffa professionale siano inderogabili, tale inderogabilità non limita la libertà negoziale in ordine alla individuazione della base cui parametrare il compenso spettante al professionista. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la TECNO ENGINEERING 2C S.R.L sulla base di tre motivi.

La Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato l’interpretazione della convenzione sul tenore letterale dell’art. 7 della Convenzione, concludendo che detta scrittura, se interpretata nel senso letterale non conteneva alcuna contraddizione.

Al contrario, l’interpretazione adottata dalla Corte di merito avrebbe mutato radicalmente il significato della parola “ovvero”, ad essa attribuendo valore esplicativo anziché valore disgiuntivo. La parte ricorrente evidenzia che, mentre nell’attività di interpretazione delle norme contrattuali spesso è sufficiente avvalersi del testo normativo, essendo univoco il significato delle parole utilizzate, nel caso di specie, invece, la parola “ovvero” avrebbe due distinte funzioni entrambe suscettibili di potenziale applicazione nel testo contrattuale in esame.

A fronte di tale duplice possibilità di interpretazione letterale, la Corte avrebbe dovuto ricercare la volontà delle parti mediante la valutazione del loro comportamento complessivo, come imposto dall’art. 1362 c.c. La sentenza avrebbe, altresì, violato l’art.1368 c.c. in quanto La Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. avrebbe applicato il medesimo criterio interpretativo in altro contratto avente del tutto sovrapponibile a quello oggetto di causa. Infine, sussisterebbe la violazione dell’art.1369 c.c., per non aver la Corte di merito valutato che al momento della formulazione dell’offerta, la TECNO ENGINEERING 2C S.R.L non aveva alcuna contezza di quello che sarebbe stato l’importo di aggiudicazione dei lavori in quanto la gara per l’aggiudicazione, a quella data, doveva ancora essere svolta.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., costituito dall’omessa valutazione del fatto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara, l’esito della gara per l’affidamento dei lavori non era ancora noto sicchè sarebbe stato impossibile per i partecipanti alla gara parametrare la loro offerta ad un dato, l’importo netto dei lavori, in quel momento sconosciuto.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., dell’art. 15 L. 143/1949 e dell’art. 17 L. 109/1994, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché il compenso, così come determinato dalla Corte d’appello violerebbe i minimi tariffari. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez.

VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603) Tra i criteri interpretativi del contratto, il primo strumento da utilizzare è il sensoletterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.1364 c.c.all'art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall' art.1366 c.c. e dall’art.1371 c.c. (Cassazione civile sez.

II, 11/11/2021, n.33451). La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacchè le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319;Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Nel caso di specie, la Corte di merito, nell’interpretare l’art.7 della Convenzione, il quale prevedeva che il compenso doveva essere calcolato “ con riferimento al corrispettivo delle opere (ovvero importo di aggiudicazione del contratto)”, ha ritenuto che la locuzione “ovvero” avesse natura esplicativa e chiarisse il parametro cui ancorare il compenso.

Detta interpretazione, che parametra il compenso al corrispettivo effettivo dell’appalto, è plausibile ed aderente al dato letterale ed il motivo di ricorso si limita a sollecitare un’interpretazione alternativa, attribuendo al termine “ovvero” valore disgiuntivo. In tal modo il ricorrente non denuncia la violazione del criterio ermeneutico ma il risultato dell’interpretazione effettuata dalla Corte di merito, che ha ritenuto il testo contrattuale di chiara e immediata comprensione, contrapponendo ad essa una differente interpretazione.

Inoltre, una volta ritenuto che il testo contrattuale non si prestava ad incertezze interpretative, non era necessario fare ricorso ai criteri sussidiari. Del resto, le argomentazioni proposte dal ricorrenti sono inammissibili perché valorizzano elementi esterni al contratto o, addirittura, atti conclusi tra la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. e società terze. Correttamente la Corte di merito, non ha attribuito rilevanza alla circostanza che le parti, per molti anni, avessero interpretato ed applicato la norma contrattuale nel senso prospettato dall’odierna ricorrente, né, ai fini dell’interpretazione del contratto, era decisiva la circostanza che la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SPA SAT avesse pagato i SAL sulla base del costo delle opere anziché sull’importo di aggiudicazione delle stesse poichè tale contabilizzazione poteva essere stata determinata da un errore contabile.

Infine, non costituisce un canone di interpretazione del contratto la circostanza che in un analogo contratto di servizi stipulato con altra società si fosse utilizzato il diverso criterio del calcolo del compenso, determinato sulla base del valore delle opere al lordo, anziché al netto dei ribassi d’asta offerti dall’ATI aggiudicataria. La deduzione della nullità dell’art. 7 della convenzione per violazione dei minimi tariffari, ai sensi della L.340/1976, richiamata dall’art. 17 comma 12 ter L.109/1994, è priva di fondamento perché dedotta sulla base del parametro di calcolo conseguente alla diversa interpretazione sollecitata dalla parte.

In ogni caso, il ricorrente si duole della violazione dei minimi tariffari senza specificare se ed in quale misura vi sia stata detta violazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1