Ordinanza — n. 19473/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28102/2018 R.G. proposto da : GIUSEPPE TOLIO , elettivamente domiciliato in ROMA , V IA LE GIUSEPPE MAZZINI n. 145, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TEPEDINO (TPDGPP69T09G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO DE CRISTOFARO (DCRMRC69P16B157B)e CARLO TRENTINI (TRNCRL55S06L781X) -ricorrente- contro MARIO TOLIO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GERMANICO n. 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZO LA (ZZLMSM38L12G535S), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoMARIO MIGLIORINI (MGLMRA41P16D325Y) -controricorrente- nonchè contro STEMMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA (ZZLMSM38L12G535S) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MIGLIORINI(MGLMRA41P16D325Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1098/2018 pubblica ta i l 3 /5/2018 e corretta con ordinanza del 5/7/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere DANILO CHIECA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 287 c.p, art. 91 c.p, art. 164 c.p; Ordinanza — n. 19473/2023 — snciv · Corte di Cassazione: A torto, pertanto, la Corte d’Appello, a causa di un’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta di cui all’art. 164 c.p.c., ha ravvisato un vizio di nullità della citazione di secondo grado, per giunta ritenendolo insuscettibile di sanatoria mediante l’emissione dell’ordine di rinnovazione previsto dal comma 2 dello stesso articolo, in quanto asseritamente riguardante l’editio actionis. Il secondo motivo è inammissibileper difetto di specificità. Per costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la violazione dell’art. 91 c.p.c. si verifica nella sola ipotesi in cui le spese processuali vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28102/2018 R.G. proposto da : GIUSEPPE TOLIO , elettivamente domiciliato in ROMA , V IA LE GIUSEPPE MAZZINI n. 145, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TEPEDINO (TPDGPP69T09G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO DE CRISTOFARO (DCRMRC69P16B157B)e CARLO TRENTINI (TRNCRL55S06L781X) -ricorrente- contro MARIO TOLIO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GERMANICO n. 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZO LA (ZZLMSM38L12G535S), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoMARIO MIGLIORINI (MGLMRA41P16D325Y) -controricorrente- nonchè contro STEMMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA (ZZLMSM38L12G535S) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MIGLIORINI(MGLMRA41P16D325Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1098/2018 pubblica ta i l 3 /5/2018 e corretta con ordinanza del 5/7/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere DANILO CHIECA.
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 342/2017 del 26 gennaio 2017 il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione proposta da Giuseppe Tolio avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 250.000 euro emesso nei suoi confronti dal medesimo ufficio giudiziario su istanza della Stemmar s.p.a., nonché le domande riconvenzionali spiegate dall’opponente nei confronti della prefata società. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, la quale, con sentenza n. 1098/2018, pubblicata il 3 maggio 2018 e successivamente corretta ex art. 287 c.p.c. con ordinanza del 5 luglio 2018, «respingeva» l’appello proposto da Giuseppe Tolio.
A sostegno della pronuncia adottata, la Corte lagunare rilevava che in grado di appello era stato evocato in giudizio tale Mario Tolio, soggetto diverso dalla Stemmar s.p.a. e carente di legittimazione passiva sostanziale e processuale. Riteneva, inoltre, il giudice distrettuale di non poter ordinare la rinnovazione della citazione, essendosi in presenza di un vizio attinente non giàalla vocatio in jus , bensì all’ editio actionis , e non sussistendo alcuna incertezza circa l’identità del soggetto convenuto in giudizio, chiaramente e inequivocabilmente indicato nel suddetto Mario Tolio, con la conseguenza che doveva ritenersi inapplicabile, nel caso di specie, il combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 2), e 164, commi 1 e 2, c.p.c..
Al rigetto dell’impugnazione seguiva la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte erroneamente citata in giudizio. Contro la sentenza di secondo grado Giuseppe Tolio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla Stemmar s.r.l.(già s.p.a.) e da Mario Tolio. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 163, comma 3, n.
2) e 164, commi 1 e 2 c.p.c.. Si rimprovera alla Corte d’Appello di Venezia di aver erroneamente ritenuto che il constatato vizio dell’atto di citazione attenesse all’editio actionis, anziché alla vocatio in jus, e che il soggetto convenuto in giudizio fosse chiaramente ed inequivocabilmente identificabile in Mario Tolio, quando invece da un esame complessivo dell’atto di citazione in appello sarebbe stato agevole rilevare che l’effettiva destinataria dell’impugnazione era la Stemmar s.r.l., parte del giudizio di primo grado. In esso, infatti, veniva espressamente richiamata la sentenza di primo grado e i motivi di gravame ivi articolati erano tutti rivolti contro la sola Stemmar s.p.a., non certo nei confronti di Mario Tolio, indicato per mero errore materiale come destinatario dell’appello nella parte contenente la vocatio in jus e nella relata di notifica.
Inoltre, l’atto era stato notificatopresso il difensore della Stemmar s.p.a. costituito nel giudizio di primo grado. Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Si sostiene che, in conseguenza dell’auspicato accoglimento del primo motivo, andrebbe annullata la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata dalla Corte d’Appello in favore di Mario Tolio, la cui costituzione in giudizio risultava del tutto superflua, non essendo egli l’effettivo destinatario dell’impugnazione. Il primo motivo è fondato.
Con sentenza n. 24441/2015, riguardante una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, questa Corte ha affermato che «l’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata». Nella menzionata pronuncia (al paragrafo 3.3) è stato pure chiarito che, ove la notificazione dell’appello sia stata ritualmente eseguita presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, «il riferimento alla decisione emessa dal Tribunale e agli atti relativi a quel procedimento non lascia dubbi circa l’effettivo destinatario dell’atto di gravame».
Il suenunciato principio di diritto, già espresso in termini sostanzialmente coincidenti da Cass. n. 4275/2003, Cass. n. 12655/2009 e Cass. n. 18427/2013 e successivamente ribadito in altre pronunce di legittimità, si presta ad essere applicato anche al caso in esame, nel quale appare configurabile la situazione innanzi descritta, atteso che l’atto di appello, oltre a indicare gli estremi della sentenza impugnata e il numero di ruolo generale del procedimento di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Vicenza, a riassumerne lo svolgimento e a contenere conclusioni rivolte esclusivamente nei confronti della Stemmar s.p.a., è stato notificato a mezzo del servizio postale all’avv.
Mario Migliorini, procurator ad litem della mentovata società nel pregresso grado di giudizio, che ha accettato il piego senza muovere alcuna obiezione. In un simile contesto, nessun dubbio poteva quindi sussistere circa il fatto che la reale destinataria dell’impugnazione fosse la Stemmar s.p.a., sebbene nella parte dell’atto relativa alla vocatio in jus, per un evidente errore materiale agevolmente riconoscibile ed emendabile all’esito di una lettura globale dell’atto il soggetto convenuto in giudizio risultasse indicato con il nome di Mario Tolio.
A torto, pertanto, la Corte d’Appello, a causa di un’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta di cui all’art. 164 c.p.c., ha ravvisato un vizio di nullità della citazione di secondo grado, per giunta ritenendolo insuscettibile di sanatoria mediante l’emissione dell’ordine di rinnovazione previsto dal comma 2 dello stesso articolo, in quanto asseritamente riguardante l’editio actionis. Il secondo motivo è inammissibileper difetto di specificità. Per costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la violazione dell’art. 91 c.p.c. si verifica nella sola ipotesi in cui le spese processuali vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr.
Cass. n. 18128/2020, Cass. n. 24502/2017, Cass. Sez. Un. n. 11137/2016), sottraendosi al sindacato di legittimità il mancato esercizio ad opera del giudice di merito del potere discrezionale di compensare le dette spese per intero o parzialmente (cfr. Cass. n. 36820/2022, Cass. n. 26912/2020, Cass. n. 19327/2020). L’impugnante nemmeno deduce che nella specie ricorra la cennata ipotesi, ma si limita ad invocare la caducazione del capo dell’impugnata sentenza recante la sua condanna al pagamento delle spese in favore di Mario Tolio come conseguenza dell’auspicato accoglimento del primo motivo di ricorso.
Sennonchè, la contestata statuizione condannatoria rimane indipendente dalla parte cassata della decisione d’appello, in quanto la costituzione di Mario Tolio nel giudizio di secondo grado, anche se al limitato fine di far accertare la sua estraneità alla presente controversia, è stata pur sempre provocata dal comportamento tenuto da Giuseppe Tolio, che in applicazione del principio di causalità deve sopportare l’onere delle spese sostenute dal soggetto da lui apparentemente convenuto. In definitiva, va respinto il secondo motivo eaccolto il primo, con conseguente cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa.
A norma dell’art. 385, comma 3, c.p.c., viene rimessa al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra il ricorrente Giuseppe Tolio e la controricorrente Stemmar s.r.l.. In virtù del criterio della soccombenza, il predetto Giuseppe Tolio deve essere condannato a rifondere a Mario Tolio le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra il ricorrente Giuseppe Tolio e la controricorrente Stemmar s.r.l., già s.p.a.; condanna il ricorrente Giuseppe Tolio a rifondere al controricorrente Mario Tolio le spese di questo grado, liquidate in complessivi 1.400 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfett