Ordinanza Interlocutoria — n. 19458/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKATE TASSONE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1839/2017, depositata il 24/10/2017, la quale, decidendo sull’appello principale della stessa ricorrente e sull’appello incidentale di GIANLUCA URSINI, ROBERTO URSINI, ANDREANA VIOLANTE e GILDO URSINI , aveva disatteso entrambi i gravami proposti avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro, in data 24 settembre 2010, aveva accertato la rinuncia dell’odierna ricorrente alla domanda ex art. 2932 c.c. volta a conseguire il trasferimento di un immobile oggetto di contratto preliminare concluso con Pasquale Ursini in data 24 maggio 2000 mentre avevadichiarato legittimo il recesso intimato dalla stessa KATE TASSONE con riferimento allo stesso contratto, condannando Pasquale Ursini “de cuius” degli appellati) alla corresponsione del doppio della caparra, pari ad € 103.291,37.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2932 c.c, art. 189 c.p, art. 190 c.p, art. 112 c.p, articolo 112 c.p, articolo 2932 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 19458/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a normadell’art. 380-bis.1. c.p.c. La difesa dei controricorrenti-ricorrenti incidentali ha depositato memoria.
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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29349/2018R.G. proposto da: KATE TASSONE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA COZZUPOLI, rappresentata e difes a dagli avvocati MAURIZIO SPINA SANTI e UMBERTO FERRARI; –ricorrente – contro GIANLUCA URSINI, ROBERTO URSINI, ANDREANA VIOLANTE e GILDO URSINI , quali eredi di Pasquale Ursini, Oggetto: Compravendita – Preliminare – azione ex art. 2932 c.c. – Recesso -Caparra R.G.N. 29349/2018 Ud. 08/06/2023CC Sez. S2 -R.G. 29349/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 5 elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che li rappresenta e difende; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1839/2017, pubblicatail 24/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/06/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
RITENUTO IN FATTO
1. KATE TASSONE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1839/2017, depositata il 24/10/2017, la quale, decidendo sull’appello principale della stessa ricorrente e sull’appello incidentale di GIANLUCA URSINI, ROBERTO URSINI, ANDREANA VIOLANTE e GILDO URSINI , aveva disatteso entrambi i gravami proposti avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro, in data 24 settembre 2010, aveva accertato la rinuncia dell’odierna ricorrente alla domanda ex art. 2932 c.c. volta a conseguire il trasferimento di un immobile oggetto di contratto preliminare concluso con Pasquale Ursini in data 24 maggio 2000 mentre avevadichiarato legittimo il recesso intimato dalla stessa KATE TASSONE con riferimento allo stesso contratto, condannando Pasquale Ursini “de cuius” degli appellati) alla corresponsione del doppio della caparra, pari ad € 103.291,37.
2. Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale GIANLUCA URSINI, ROBERTO URSINI, ANDREANA VIOLANTEe Sez. S2 -R.G. 29349/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 5 GILDO URSINI, quali eredi di Pasquale Ursini, deceduto nel corso del giudizio d’appello.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a normadell’art. 380-bis.1. c.p.c. La difesa dei controricorrenti-ricorrenti incidentali ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso si articola in seimotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c. –Articolo 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., dell’art. 190 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.”. 1.2. Con il secondo motivo si deduce “Articolo 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché dell’articolo 2932 c.c. – Violazione a falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, con riferimento all’articolo 360, n. 4 c.p.c.”. 1.3. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., dell’articolo 112 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 n.
3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, con riferimento all’articolo 360 n.4 c.p.c.”. 1.4. Con il quarto motivo si deduce“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c.– Violazione e falsa applicazione degli articoli 1427, 1429 Sez. S2 -R.G. 29349/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 5 e 1439 c.c., dell’articolo 395 n. 1 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c.”. 1.5. Con il quinto motivo si deduce “violazio ne e falsa applicazione dell’art. 213 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c.”. 1.6. Con il sesto motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 153 c.p.c. e dell’articolo 112 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c.- O messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c.”.
2. Il ricorso incidentale è affidato ad un motivo, con il quale si denuncia“Omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione consistente nell’accertamento in corso di causa circa la realizzazione della veranda abusiva da parte del terzo chiamato in causa” 3. Preso atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dalla ricorrente (mediante controricorso formulato e notificato ai sensi dell’art. 371, comma 4, c.p.c.), per non essere stato evocato anche VITO TASSONE, già parte del giudizio di appello, ritiene il collegio (rimanendo la decisione sulla stessa eccezione impregiudicata) che il ricorsoprincipale, in virtù del numero di motivi e della complessità e rilevanza delle questioni con essi sollevate (avuto riguardo, soprattutto, a quelle involte dalla prima e seconda censura , relative, rispettivamente, al rapporto tra l’azione ex art. 2932 c.c. e quella di recesso, e alla commerciabilità o meno dei beni Sez.
S2 -R.G. 29349/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 5 immobili con sanatoria “in itinere” ed ai correlati oneri di produzione documentale al riguardo) renda opportuna la trattazione e decisione della causa in pubblica udienza a termini dell’art. 380-bis.1., comma 3, c.p.c. (“ratione temporis” applicabile). P. Q