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Ordinanza Interlocutoria — n. 19456/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19456/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19456/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36008/2018 R.G. proposto da : GUNOZ TEKSTIL VE KIMYA ISLETMELERI SANAYI VE TICARET LTD SIRKETI, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BARBERINI, 67, presso lo studio dell’avvocato IMPRODA ALBERTO (MPRLRT64A14H501Z),che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro SAVIO MACCHINE TESSILI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI MARIO (FRRMRA64L17H501P),che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERGAMO CRISTINA (BRGCST79L48G888O), RAENGO ENRICO (RNGNRC61C16G888S); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 527/2018depositata il 04/10/2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 19456/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Pordenone, dopo avere nominato un consulente tecnico d’ufficio che ha svolto operazioni peritali presso lo stabilimento dell’attrice in Turchia, ha rigettato le domande della medesima. La sentenza è stata impugnata da Gunoz. La Corte d’appello di Trieste –con la sentenza n. 527/2018 – ha rigettato il gravame.

Parole chiave

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ostacoli tecnici contenzioso contrattuale violazione dei trattati gara d'appalto infruttuosa risoluzione delle controversie lite in materia di tariffa
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36008/2018 R.G. proposto da : GUNOZ TEKSTIL VE KIMYA ISLETMELERI SANAYI VE TICARET LTD SIRKETI, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BARBERINI, 67, presso lo studio dell’avvocato IMPRODA ALBERTO (MPRLRT64A14H501Z),che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro SAVIO MACCHINE TESSILI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI MARIO (FRRMRA64L17H501P),che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERGAMO CRISTINA (BRGCST79L48G888O), RAENGO ENRICO (RNGNRC61C16G888S); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 527/2018depositata il 04/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società turca Gunoz Tekstil ve Kimya Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi (di seguito Gunoz) ha citato in giudizio la società italiana Savio Macchine Tessili s.p.a., chiedendo al Tribunale di Pordenone di accertare l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita di alcuni macchinari e conseguentemente di pronunciare la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo.

Il Tribunale di Pordenone, dopo avere nominato un consulente tecnico d’ufficio che ha svolto operazioni peritali presso lo stabilimento dell’attrice in Turchia, ha rigettato le domande della medesima. La sentenza è stata impugnata da Gunoz. La Corte d’appello di Trieste –con la sentenza n. 527/2018 – ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza Gunoz ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Savio Macchine Tessili s.p.a. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 157 c.p.c., dell’art. 1 della convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970; carenza di giurisdizione”: la ricorrente censura il rigetto del motivo di gravame con il quale aveva lamentato come il Tribunale di Pordenone avesse nominato direttamente il consulente tecnico d’ufficio, chiedendogli di recarsi in Turchia per l’espletamento delle operazioni peritali, senza fare ricorso alle procedure previste dalla convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero delle prove, convenzione sottoscritta sia dall’Italia che dalla Turchia.

Il Collegio ritiene che la questione posta dal motivo, ossia l’obbligatorietà o meno per il giudice italiano di avvalersi delle procedure della convenzione dell’Aja in relazione alla consulenza tecnica, con la correlata questione delle conseguenze della loro mancata adozione, siano questioni di diritto di particolare importanza e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella