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Decreto — n. 19141/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19141/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19141/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12387/2021 R.G. proposto da : MURTAS SANDRO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato LUCHI ALDO (LCHLDA66H15B354L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI ORISTANO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI, 3, presso lo studio dell’avvocato GABBRIELLI STEFANO (GBBSFN76D11G113B) rappresentato e difeso dall'avvocato BARDI ANTONIO (BRDNTN58B04E085Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CACLIARI n.584/2020 depositata il 04/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19141/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MURTAS SANDRO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato LUCHI ALDO (LCHLDA66H15B354L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI ORISTANO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI, 3, presso lo studio dell’avvocato GABBRIELLI STEFANO (GBBSFN76D11G113B) rappresentato e difeso dall'avvocato BARDI ANTONIO (BRDNTN58B04E085Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CACLIARI n.584/2020 depositata il 04/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al matrimonio oltraggio alla corte impugnabilità di decisioni incidentali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12387/2021 R.G. proposto da : MURTAS SANDRO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato LUCHI ALDO (LCHLDA66H15B354L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI ORISTANO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI, 3, presso lo studio dell’avvocato GABBRIELLI STEFANO (GBBSFN76D11G113B) rappresentato e difeso dall'avvocato BARDI ANTONIO (BRDNTN58B04E085Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CACLIARI n.584/2020 depositata il 04/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna parte ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, spese che liquida in € 1.210,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso