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Decreto — n. 19138/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19138/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19138/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione delricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese non vanno liquidate, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva,

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19138/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese non vanno liquidate, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva,

Parole chiave

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calcolo dell'indennità risarcitoria restituzione delle indennità di disoccupazione riposo compensativo pagamento degli arretrati termini di ricorso rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione delricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese non vanno liquidate, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva,
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27811/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ESPOSITO NATALINA, CATAPANO RAFFAELE, CONZA GUERRINO, GIUGLIANO GIUSEPPE, VINCITORE FILOMENA, MAURELLI TERESA, VINCITORE GIOVANNI, AMARANTE SALVATORE, CATAPANO GIUSEPPE, CATAPANO LUCA, SERPE ANNA, CERASUOLO ANIELLO, CONZA ANNA, PADUANO ANNA CARLA, ACANFORA LUISA, SERPE SILVESTRO, SERPE FILOMENA, FORTUNATO LUCIA, LAURO SALVATORE, LAURO VALENTINO, LAURO GIUSEPPE, LAURO CIRO, LAURO ANGELA ROSA, LAURO MARIA, VINCITORE MARIA LUIGIA, CONZAGIUSEPPINA, RUSSO VINCENZO, PADUANO ANGELA, GARGIULO ANTONIO-intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.923/2021 depositata il 28/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione delricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese non vanno liquidate, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così de