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Ordinanza — n. 19011/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19011/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to provide specific grounds for their challenge. While the lower court had rejected the request to move a servitude based on the absence of new aggravating circumstances, the Supreme Court found the appeal insufficiently detailed. The decision rests on the strict requirement of Article 366 of the Code of Civil Procedure, which mandates that appeals must explicitly cite specific acts and factual circumstances rather than relying on generic references.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The appeal must explicitly cite specific acts and factual circumstances; generic references to defense acts without reproducing their content result in inadmissibility.

Parole chiave

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Article 366 c.p.c. inadmissible appeal specific grounds requirement servitude relocation Code of Civil Procedure lack of specificity absorption of motives modificazione della servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 366, first paragraph, no. 4, c.p.c.
- integrante error in proced endo , che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito- presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R.
Art. 1068 c.c.
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1068 c.c.
art. 342 c.p
4 di 9 I ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia da parte della Corte d’appello in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., che i ricorrenti sostengono di avere reiteratamente sollevato in sede di gravame.
art. 1068 c.c
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1068 c.c.
art. 112 c.p
4), c.p.c., per supposta violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 366 c.p
- integrante error in proced endo , che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito- presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 31/05/2011
342 del 13/01/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 31/05/2011, ma cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007
28072 del 14/10/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21120/2018R.G. proposto da: ROCCO CAPUANO, CARMELA MASTRANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. FERRAIRONI 25 ED. T3C, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO ATTOLINO rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE DI GAETANO; –ricorrenti – contro CARMELA RICCIARDELLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE IUSEPPE MAZZINI N 6, presso lo studio Oggetto: Servitù – Spostamento ex art.1068 c.c. - Presupposti R.G.N. 21120/2018 Ud. 08/06/2023CC Sez. S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 9 dell’avvocato VANIA ROMANO rappresentata e difes a dall'avvocato SEBASTIANO CINQUEGRANA; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 592/2018,depositata il 29/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. ROCCO CAPUANO e CARMELA MASTRANGELO citarono, innanzi il Tribunale di Foggia, CARMELA RICCIARDELLI e, premesso di essere titolari di un fondo gravato da servitù di passaggio a favore di altro fondo di titolarità della convenuta, chiesero disporsi lo spostamento della servitù in quanto il suo attuale tracciato veniva a dividere in due parti il fondo attoreo servente, rendendone difficoltosa la coltivazione, in quanto impediva il transito di macchine agricole. Costituitasi CARMELA RICCIARDELLI per resistere alla domanda – allegando in particolare che lo spostamento del tracciato della servitù le avrebbe arrecato un consistente pregiudizio economico, oltre a rendere più difficoltoso l’esercizio del transito –il Tribunale di Foggia, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica, accolse la domanda attorea.

2. Proposto appello da CARMELA RICCIARDELLI, la Corte d’appello di Bari, nella regolare costituzione degli appellati ROCCO CAPUANO e CARMELA MASTRANGELO, in integrale riforma della decisione impugnata, respinse l’originaria domanda degli stessi ROCCO CAPUANO e CARMELA Sez. S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 9 MASTRANGELO, gravandoli delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale, infatti, dopo aver premesso che alla fattispecie doveva trovare applicazione l’art. 1068, secondo comma, c.c., osservòche i presupposti per l’applicazione di tale previsione erano non solo la possibilità di esercizio agevole da parte del fondo dominante sul nuovo tracciato ma anche che l’esercizio della servitù fosse divenuto più gravoso o impedisse l’esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti.

Per contro, rilevòla Corte d’appello, nel caso in esame non risultava essere stata prospettata dagli attori né una sopravvenuta maggiore gravosità né la sussistenza di un impedimento all’effettuazione di lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo stata dedotta solo una maggiore gravosità della servitù senza dedurne il carattere sopravvenuto.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorrono ora ROCCO CAPUANO e CARMELA MASTRANGELO. Resiste con controricorso CARMELA RICCIARDELLI.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a normadell’art. 380 - bis.1 . c.p.c.

5. CARMELA RICCIARDELLI ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Sez. S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 9 I ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia da parte della Corte d’appello in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., che i ricorrenti sostengono di avere reiteratamente sollevato in sede di gravame. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1068 c.c. I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non allegata la necessità di effettuare riparazioni o miglioramenti del fondo, in quanto tale allegazione sarebbe regolarmente avvenuta sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, mentre la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’art. 1068 c.c. consente al giudice di disporre il trasferimento della servitù in via discrezionale, contemperando le diverse esigenze relative ai fondi. 1.3.

Con il terzo motivo il ricorso prospetta, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le risultanze della consulenza tecnica disposta nel primo grado di giudizio, laddove dalla inerente relazioneemergeva che il nuovo tracciato non avrebbe cagionato conseguenze negative per il fondo dominante ed anzi ne avrebbe accresciuto il valore, da ciò risultando il carattere immotivato dell’opposizione dell’odierna controricorrente. 1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli Sez. S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 9 artt. 183 3 e814 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di ammettere le prove orali e documentali di cui i ricorrenti avevano chiesto l’assunzione.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre rilevare, in primo luogo, che il vizio denunciato non appare assolutamente riconducibile nell’alveo dell’art. 360, n. 5), c.p.c., dovendo, semmai, ritenersi dedotto un error in iudicando, riconducibile all’art. 360, n. 4), c.p.c., per supposta violazione dell’art. 112 c.p.c. L’inammissibilità del motivo, peraltro, non verrebbe esclusa neppure da una sua riqualificazione, in quanto la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello a norma dell'art.342 c.p.c. - integrante error in proced endo , che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito- presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa Sez.

S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 9 sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere - dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012;

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020). Nel caso in esame, invece, il motivo si risolve in una generica doglianza assolutamente non circostanziata, non avendo i ricorrenti riprodotto –e neppure richiamato – anche in minima parte il tenore dell’atto nel quale l’eccezione di inammissibilità dell’appello sarebbe stata sollevata. Va, anzi, rilevato che, avendo i controricorrenti specificamente contestato (pag. 7 del controricorso) che il profilo dell’inammissibilità dell’appello sia mai stato sollevato, deve trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui,qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel Sez.

S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 7 di 9 thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Va premesso che , ancora una volta , si assiste ad una non corretta deduzione della tipologia di vizio, atteso che la ratio della decisione impugnata si viene ad imperniare in primo luogo sulla omessa allegazione dei presupposti di cui all’art. 1068 c.c., risultando, conseguentemente, dedotto, ancora una volta , un error in procedendo, per avere la Corte erroneamente valutato le allegazioni dell’atto introduttivo. Chiarito tale profilo, l’inammissibilità del motivo discende nuovamente dal mancato rispetto del canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto – ancora una volta -i ricorrenti si sono limitati a richiamare genericamente i propri atti difensivisenza riprodurne in misura anche minima il tenore, ponendo riferimento a mere asserzioni apodittiche.

Si deve rammentare, allora, che l'onere dell ’ indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ( in procedendoo in iudicando) per cui è proposto, non può essere Sez. S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 8 di 9 assolto per relationemcon il generico rinvio ad atti del giudizio, senza l’esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorsosi fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che consentano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata ( Cass.

Sez. 5 - Ordinanza n. 342 del 13/01/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 31/05/2011, ma cfr. anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007).

4. La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo determina l’assorbimento improprio degli ulteriori due motivi, vertendo i medesimi su profili il cui esame postulava l’accoglimento del secondo motivo, implicando i medesimi l’avvenuta adeguata allegazione dei presupposti di cui all’art.1068 c.c.

5. Il ricorso deve, quindi , essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrent i , in solido, alla rifusione, in favore d ella controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Sez. S2 -R.G. 21120/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 9 di 9 parte deiricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020- Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrent i , in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, del le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i