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Ordinanza — n. 18816/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18816/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18816/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il Tribunale di Genova, con sentenza n. 4109/2014, in parziale accoglimento della domanda di Paolo Lattanzi e Sandra Dagnino, proprietari dell’immobile ad uso abitativo situato in Genova via Rollino nn. 52E, 52F - i quali lamentavano che Domenico Franchi, conduttore o comodatario dell’immobile ad uso abitativo di cui ai nn. 52B, 52C della stessa via, da un paio d’anni occupava senza titolo con oggetti e “mezzi” i cortili posti rispettivamente sul lato nord e sul lato est del loro immobile – dichiarò che il cortile posto sul lato nord era di proprietà esclusiva degli attori e, conseguentemente, condannò il convenuto Domenico Franchi al rilascio del medesimo cortile; respinse, invece, la domanda attorea di rilasciodel cortile lato est;

Regesto Legislator

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artt. 116 c.p; Ordinanza — n. 18816/2023 — snciv · Corte di Cassazione: È quindi evidente, a voler prescindere dal rilievo che il convenuto non era nemmeno parte del contratto di comodato, che il Franchi in tanto poteva ritenersi comodatario titolato ad utilizzare (come deposito di propri mezzi ed oggetti) il cortile lato est in quanto il suo titolo contrattuale contemplasse tra le porzioni immobiliari oggetto di comodato tale cortile. Invece né avveniva ciò […]». In altri termini, i tre motivi di ricorso sono inammissibili per carenza di interesse in quanto non si focalizzano sulla ratio decidendi che esclude che il sig.

Parole chiave

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rivendicazione della proprietà azione di manutenzione danneggiamento violazione della precedenza portata geografica dell'infrazione diritti del conduttore

Disposizioni normative citate

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artt. 116 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 657/2019 proposto da: FRANCHI DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Giuseppe Mazzini, 27, presso lo studio dell’avvocato Fabio Pennisi (PNNFBA73E04H501V) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro LATTANZI PAOLO, DAGNINO SANDRA, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Ravera (RVRRCR64E18D969T). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 968/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. PROPRIETÀ Rilevato che:

1. il Tribunale di Genova, con sentenza n. 4109/2014, in parziale accoglimento della domanda di Paolo Lattanzi e Sandra Dagnino, proprietari dell’immobile ad uso abitativo situato in Genova via Rollino nn. 52E, 52F - i quali lamentavano che Domenico Franchi, conduttore o comodatario dell’immobile ad uso abitativo di cui ai nn. 52B, 52C della stessa via, da un paio d’anni occupava senza titolo con oggetti e “mezzi” i cortili posti rispettivamente sul lato nord e sul lato est del loro immobile – dichiarò che il cortile posto sul lato nord era di proprietà esclusiva degli attori e, conseguentemente, condannò il convenuto Domenico Franchi al rilascio del medesimo cortile; respinse, invece, la domanda attorea di rilasciodel cortile lato est;

2. interposto gravame dagli originari attori, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’appellato Domenico Franchi al rilascio del cortile ubicato sul lato est;

3. Domenico Franchi ricorre, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza di appello; Paolo Lattanzi e Sandra Dagnino resistono con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«(ex art. 360 n.3 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute negli artt.1117 e 2697 c.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che gli attori non hanno provato che non esisteva una comunione ex lege tra tutti i proprietari del fabbricato di via Rollino sul cortile posto sul lato est e, ancora, che essi e un altro condomino (il sig. Merlino) erano comproprietari esclusivi del cortile posto sul lato est del complesso immobiliare. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata che afferma che il cortile sul lato est è una modesta porzione di fabbricato, e non un cortile secondo la comune accezione, che serve per il passo e l’accesso verso le unità immobiliari di proprietà degli attori e di proprietà “Merlino”, ed è, pertanto, oggetto di proprietà comune (c.d. condominio parziale) esclusivamente di questi ultimi, senza considerare che, in realtà, non esiste alcun collegamento funzionale esclusivo tra il cortile sul lato est e le proprietà Lattanzi-Dagnino e Merlino;

2. con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa i seguenti fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: (i) l’ampiezza del cortile sul lato est si è assai ridotta negli anni proprio a causa di una serie di interventi edilizi (compresi alcuni abusi condonati a cui fa riferimento la decisione della Corte d’appello); (ii) il cortile sul lato est è stato da sempre utilizzato come parcheggio e rimessa dai proprietari di tutti gli immobili di via Rollino, compreso il ricorrente quale coniuge della comodataria sig.ra Vecchio; (iii) il cortile sul lato est aveva la funzione di fornire luce ed aria a tutto il complesso immobiliare di via Rollino e non quella di consentire l’accesso agli immobili di proprietà Lattanzi-Dagnino e Merlino; (iv) il cortile sul lato est è l’unico accesso al locale dove si trovano le cisterne d’acqua di proprietà comune a tutti gli immobili facenti parte del complesso di via Rollino ed è pertanto utilizzato da tutti i condomini per la manutenzione e il controllo delle cisterne medesime;

3. con il terzo motivo [«(ex art.360 n.3 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto contenute negli artt. 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ricostruito lo stato dei luoghi ed ha affermato che il cortile sul lato est serve esclusivamente per il passaggio e l’accesso alle unità immobiliari di proprietà degli attori e di proprietà Merlino, fondandosi su una planimetria di via Rollino palesemente errata, su una pratica di condono priva di valenza probatoria e, per converso, omettendo di scrutinare elementi documentali di segno opposto, come il progetto edilizio del 1999 presentato da Nicola Vecchio, dante causa degli attori, nella cui planimetria i medesimi spazi cortilizi per cui è giudizio vengono definiti “in comune”, senza alcuna specificazione; 4 il primo, il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto perché pongono la medesima questione di diritto, sono inammissibili; 4.1. va data continuità all’indirizzo nomofilattico (ex multis, Cass.27/07/2017, n. 18641) per il quale ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza; 4.2. nella fattispecie concreta, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché non attingono una delle distinte e autonome rationes decidendidella pronuncia d’appello, segnatamente quella per cui (cfr. pag. 4 della sentenza) «l’autore (il convenuto Franchi Domenico) delle “dominicali” condotte sul cortile lato est lamentate dagli attori non era proprietario di alcuna unità immobiliare nell’ambito del complesso immobiliare suddetto, ma solo coniuge convivente della comodataria (Vecchio Maria Assunta), rispetto ai di lei genitori Vecchio Francesco-Schiariti Anna proprietari dell’unità immobiliare di via Rollino 52 B-G, della porzione abitativa contrassegnata dal civico 52B (vedasi contratto di comodato 1.1.1999 prodotto dal convenuto).

È quindi evidente, a voler prescindere dal rilievo che il convenuto non era nemmeno parte del contratto di comodato, che il Franchi in tanto poteva ritenersi comodatario titolato ad utilizzare (come deposito di propri mezzi ed oggetti) il cortile lato est in quanto il suo titolo contrattuale contemplasse tra le porzioni immobiliari oggetto di comodato tale cortile. Invece né avveniva ciò […]». In altri termini, i tre motivi di ricorso sono inammissibili per carenza di interesse in quanto non si focalizzano sulla ratio decidendi che esclude che il sig.

Franchi avesse un titolo per utilizzare (come deposito dei propri mezzi e oggetti) il cortile sul lato est in quanto lo stesso cortile non rientrava tra le porzioni oggetto del contratto di comodato tra Maria Assunta Vecchio (coniuge del ricorrente) e i genitori di costei. Si aggiunga che le censure in esame sono dirette, in maniera non consentita, a mettere in discussone l’accertamento di fatto e la valutazione del titolo negoziale risultanti dalla sentenza d’appello, la cui motivazione è sorretta da una solida struttura argomentativa;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q