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Ordinanza — n. 18814/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18814/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18814/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lea Giaggioli aveva percepito dal 1981 al 2005 redditi pari ad € 258.729,59 + € 27.981,90, pari a circa € 1.000,00 mensili; con tali redditi la de cuius aveva partecipato alle spese della figlia convivente Giuditta Tudini;

Regesto Legislator

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art. 365 c.p, art. 1367 c.c, art. 159 c.p, art. 737 c.c, art. 742 c.c, art. 738 c.c; Ordinanza — n. 18814/2023 — snciv · Corte di Cassazione: I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 5.1. In caso di asserita lesione della quota di legittima, ed ai fini dell’obbligo di collazione tra i soggetti indicati dall’art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell'azione di riduzione verso il coerede donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius. A norma dell’art. 742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d’uso.

Parole chiave

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contributo alimentare parentale obbligo di assistenza prestazioni per superstiti rendita per orfano di madre assegni familiari contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

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art. 365 c.p
Il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 1367 c.c
art. 159 c.p
e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass.
art. 737 c.c
In caso di asserita lesione della quota di legittima, ed ai fini dell’obbligo di collazione tra i soggetti indicati dall’art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell'azione di riduzione verso il coerede donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius.
art. 742 c.c
A norma dell’art. 742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d’uso.
art. 738 c.c
Sono, viceversa, soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando al riguardo l’eccezione delineata per il coniuge dall’art. 738 c.c.
art. 2729 c.c
In tal senso, mancano nel ragionamento presuntivo adoperato nella sentenza impugnata i requisiti della “gravità” e della “concordanza” di cui all’art. 2729 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14850/2018 R.G. proposto da: TUDINI GIUDITTA, rappresentata e difesa dall'avvocato CIMINO MAURO -ricorrente- contro TUDINI GABRIELE, TUDINI ANGELINA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARANO PIETRO -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1990/2017 depositata il 06/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Giuditta Tudini ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1990/2017 della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicata il 6 novembre 2017. Resistono con controricorso Gabriele ed Angelina Tudini. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I controricorrenti hanno depositato memoria.

2. Il Tribunale di Teramo, accogliendo la domanda di Gabriele ed Angelina Tudini, con sentenza del 14 ottobre 2011 accertò la lesione della quota di legittima spettante agli attori in ordine all’eredità della madre Lea Giaggioli, per effetto delle donazioni fatte in vita dalla de cuius alla figlia Giuditta Tudini, con lei convivente dal febbraio 1981 sino alla morte della Giaggioli, avvenuta il 5 settembre 2005. La convenuta Giuditta Tudini fu perciò condannata a pagare ai fratelli la somma di € 24.343,64. La Corte di L’Aquila ha poi respinto l’appello proposto da Giuditta Tudini in data 22 marzo 2012, ritenendo attendibili le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado quanto alla ricostruzione dei redditi pensionistici percepiti da Lea Giaggioli dal 1981 al 2005 (€ 258.729,59 + € 27.981,90, pari a circa € 1.000,00 mensili).

Con tali redditi la de cuius avrebbe “partecipato alle spese della figlia con la quale conviveva per il vitto e le medicine”. Ricostruite poi le condizioni di vita di Lea Giaggioli, la Corte di L’Aquila ha desunto dalla mancata risposta all’interrogatorio formale che la madre coadiuvasse la figlia Giuditta nelle attività domestiche e le “donasse periodicamente denaro” ed ha condiviso la presunzione raggiunta dal Tribunale, secondo cui Lea Giaggioli spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti, risparmiando il residuo 40%.

Questa percentuale di risparmio portava ad un capitale di € 114.659,40, soldi “che devono ritenersi incassati” da Giuditta Tudini, mentre a Gabriele ed Angelina Tudini risultavano dati “solo € 1.136,22 ciascuno” (mancando prova di donazioni di maggior importo). Esclusa la riconducibilità della complessiva somma di € 114.659,40 a donazione remuneratoria o ad obbligazione naturale, la Corte d’appello ha considerato che la stessa avesse dato luogo ad un “complesso di donazioni lesive della quota di riserva”.

3. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale, sollevata dai controricorrenti, avendo riguardo anche alla denominazione di “delega” data all’atto. Il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass.

Sez. Unite n. 36057 del 2022).

4. Il primo motivo del ricorso di Giuditta Tudini denuncia la violazione degli artt. 2729, 737, 751 e 769 e ss. c.c. La ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto donazione di denaro meritevole di collazione l'apporto che la defunta madre avrebbe conferito alla figlia convivente, ingiustamente considerando lesivo un importo ridotto e diluito nel tempo (24 anni) di 400 euro mensili; e ciò attraverso l'utilizzazione di presunzioni relative alla buona salute della de cuius , alla sobrietà delle condizioni di vita della medesima, e quindi alle ridotte esigenze di vita che le avrebbero consentito di vivere con il 60% di quanto incassato, presumendo che il residuo 40% sia stato donato alla figliaconvivente.

Il secondo motivo del ricorso di Giuditta Tudini denuncia la violazione degli artt. 769 e ss., 737 e 2729 c.c., censurando la sentenza di secondo grado per avere omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla con vivenza fra la de cuius e la ricorrente, tale da impedire ontologicamente la configurabilità di una donazione, atteso che gli apporti dei conviventi, lungi dal costituire donazioni, si concretano in conferimenti vicendevoli. Si ribadisce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la configurabilità di donazioni e perciò applicabile l'obbligo di collazione.

5. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 5.1. In caso di asserita lesione della quota di legittima, ed ai fini dell’obbligo di collazione tra i soggetti indicati dall’art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell'azione di riduzione verso il coerede donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius. A norma dell’art. 742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d’uso.

Il presupposto dell'obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal "de cuius", direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo. 5.2. Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente (nella specie, si assume, fatte dalla madre, morta a 98 anni, in favore della figlia con lei unica convivente nel corso di ventiquattro anni), ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimentodelle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Sono, viceversa, soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando al riguardo l’eccezione delineata per il coniuge dall’art. 738 c.c. (Cass. n. 2700 del 2019). 5.3. La Corte d’appello di L’Aquila ha considerato questi fatti noti, storicamente provati:

1) Lea Giaggioli aveva percepito dal 1981 al 2005 redditi pari ad € 258.729,59 + € 27.981,90, pari a circa € 1.000,00 mensili;

2) con tali redditi la de cuius aveva partecipato alle spese della figlia convivente Giuditta Tudini;

3) le condizioni di vita di Lea Giaggioli erano state estremamente modeste;

4) la madre coadiuvava la figlia Giuditta nelle attività domestiche e le donava periodicamente denaro. Da questi fatti noti i giudici del merito sono risaliti a questi fatti ignoti:

1) Lea Giaggioli spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti, risparmiando il residuo 40%, per un capitale di € 114.659,40;

2) l’importo di € 114.659,40 deve ritenersi “incassato” da Giuditta Tudini, avendo dato luogo ad un “complesso di donazioni lesive della quota di riserva”. 5.4. In tal senso, mancano nel ragionamento presuntivo adoperato nella sentenza impugnata i requisiti della “gravità” e della “concordanza” di cui all’art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 19485 del 2017; n. 9054 del 2022; Cass. Sez. Unite n. 8053 del 2014), riferitial grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma (pari a € 400,00 mensili) fatta da Lea Giaggioli in favore di Giuditta Tudini, giacché la convivenza per ventiquattro anni fra l’anziana madre e la figlia rende altrettanto normale ipotizzare pure l’ adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale. 5.5.

Inoltre, per ravvisare un “complesso di donazioni” quale base causale delle continuative elargizioni patrimoniali fatte dalla de cuius alla figlia, tratte presuntivamente dall’importo lordo dei redditi percepiti decurtato dell’importo forfetizzato stimato congruo per le esigenze di vita di Lea Giaggioli, i giudici del merito avrebbero dovuto altresì accertare l’esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente (si vedano Cass. n. 4682 del 2018; Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010;

Cass. n. 809 del 2014).

6. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenzatra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbliga zioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

7. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sullespese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di