Ordinanza — n. 18812/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon citazione in data 4/11/2005, le sorelle Iole Conte e Maria Pia Conte proposero azione di rivendica nei confronti dei coniugi Silveria Scotti e Giuseppe Porzio chiedendone la condanna all’immediato rilascio in favore delle attrici del terreno censito al catasto dei terreni del Comune di Ponza (foglio 21, particella 541), al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno. La domanda era fondata sull’assunto delle attrici di essere comproprietarie in quote uguali e pro indiviso del fondo e che i convenuti, alcuni mesi prima, si erano clandestinamente introdotti nel terreno, lo avevano recintato e avevano costruito manufatto abusivo, sottoposto a sequestro preventivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1442 c.c, artt. 118 disp. att. c.p, art. 1140 c.c, art. 2729 c.c; Ordinanza — n. 18812/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La domanda era fondata sull’assunto delle attrici di essere comproprietarie in quote uguali e pro indiviso del fondo e che i convenuti, alcuni mesi prima, si erano clandestinamente introdotti nel terreno, lo avevano recintato e avevano costruito manufatto abusivo, sottoposto a sequestro preventivo;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8777/2018 proposto da: CONTE IOLE, CONTE MARIA PIA, elettivamente domiciliate in Roma Piazzale Delle Provincie 11, presso lo studio dell’avvocato Filippo D’Urgolo (DRGFPP32T02D708Z) che le rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro SCOTTI SILVERIA, PORZIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma Viale Gorizia, 52, presso lo studio dell’avvocato Luca Bruno (BRNLCU72D17H501H) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8135/2017 depositata il 29/12/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. PROPRIETÀ Rilevato che:
1. con citazione in data 4/11/2005, le sorelle Iole Conte e Maria Pia Conte proposero azione di rivendica nei confronti dei coniugi Silveria Scotti e Giuseppe Porzio chiedendone la condanna all’immediato rilascio in favore delle attrici del terreno censito al catasto dei terreni del Comune di Ponza (foglio 21, particella 541), al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno. La domanda era fondata sull’assunto delle attrici di essere comproprietarie in quote uguali e pro indiviso del fondo e che i convenuti, alcuni mesi prima, si erano clandestinamente introdotti nel terreno, lo avevano recintato e avevano costruito manufatto abusivo, sottoposto a sequestro preventivo;
2. i convenuti, costituendosi, contestarono le pretese attoree e ne chiesero il rigetto; sostennero di essere comproprietari e compossessori del terreno; chiamarono in causa Rita Popolo - dante causa delle attrici giusta contratto di compravendita dell’11/01/1991 – al fine di sentire dichiarare l’inefficacia e/o la nullità dell’atto traslativo;
3. Rita Popolo si costituì e chiese il rigetto della domanda dei convenuti sul presupposto che, prima del rogito del 1991, era divenuta proprietaria esclusiva del terreno per usucapione ventennale;
4. il Tribunale di Latina, sez. di Gaeta, accolse la domanda principale di rivendica, condannò i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e al rilascio del terreno, respinse la domanda di risarcimento del danno delle attrici e la domanda riconvenzionale d’invalidità del contratto dell’11/01/1991;
5. interposto gravame dai convenuti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa nel contraddittorio delle sorelle Iole e in contumacia di Rita Popolo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto tutte le domande di Iole Conte e di Maria Pia Conte, e ha confermato il rigetto della domanda di nullità del contratto di compravendita proposta da Silveria Scotti e da Giuseppe Porzio;
6. Iole Conte e Maria Pia Conte ricorrono, con otto motivi, per la cassazione della sentenza di appello; i coniugi Porzio e Scotti resistono con controricorso; Consideratoche:
1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1442 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che si è limitata a rigettare la domanda riconvenzionale dei convenuti senza esaminare l’eccezione di prescrizione dell’”azione di annullamento”, sollevata sia dalle attrici sia dalla terza chiamata Rita Popolo, benché tale eccezione fosse rilevante ai fini della decisione della domanda di rivendica;
2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1442 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione della domanda riconvenzionale dei convenuti»], le ricorrenti ascrivono alla Corte d’appello di avere ignorato la questione concernente la prescrizione dell’azione di “annullamento” del contratto di compravendita dell’11/01/1991;
3. con il terzo motivo [«3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. –Vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione delle prove»], le ricorrenti contestano la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte romana sulla base delle prove per testi; sostengono che, per il giudice d’appello, nessuno dei testimoni ha riferito “circostanze che riguardassero fatti diversi dalla coltivazione e dalla pulizia del fondo”, e soggiungono che, in realtà, le deposizioni dei testi (in parte trascritte nella narrativa del mezzo d’impugnazione) forniscono la prova del loro possesso ad usucapionem, e che la documentazione in atti assesta la sussistenza dell’animus possidendi;
4. con il quarto motivo [«4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], le ricorrenti assumono che la sentenza impugnata afferma che i testi hanno fatto riferimento alla coltivazione e alla manutenzione del fondo ad opera delle sorelle Conte, quali atti inidonei a integrare la prova del possesso. Ad avviso delle ricorrenti, invece, dalla prova orale sono emersi sia l’acquisto del fondo iure hereditatisda parte del “genitore” (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione) di Rita Popolo, dante causa delle attrici, sia il consolidamento del diritto di proprietà in capo a queste ultime, in virtù di un titolo e per usucapione, avendo esse acquistato in buona fede il terreno e avendolo posseduto pacificamente per 14 anni: dalla compravendita per notaio Lottini dell’11/01/1991 allo spoglio avvenuto nell’estate del 2005;
5. con il quinto motivo [«4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 565, 583 e 1146 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], le ricorrenti lamentano che, al contrario di quanto asserisce la Corte territoriale, i fatti costitutivi della domanda (possesso del terreno) sono stati provati ed è risultato, attraverso la prova per testi, che il fondo è pervenuto a Rita Popolo, per successione legittima, dal proprio coniuge Luigi Scotti, il quale, a sua volta, lo aveva ereditato dai genitori Salvatore Scotti e Ermelinda Conte;
6. con il sesto motivo [«6. Violazione e falsa applicazione dell’art.1146 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha considerato che queste ultime avevano fornito la prova del possesso ad usucapionem, dovendosi sommare al possesso di Rita Popolo quello dei suoi danti causa, donde la legittimità dell’alienazione del terreno da parte di quest’ultima;
7. con il settimo motivo [«7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha fatto corretta applicazione della prova per presunzioni;
8. con l’ottavo motivo [«8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4-5 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui viene respinto il motivo di appello dei convenuti contro il rigetto della loro domanda riconvenzionale, statuizione, quest’ultima, che, per la Corte romana, «non costituisce affermazione dell’efficacia del contratto di compravendita»;
9. preliminarmente, la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di Rita Popolo, (già) appellata contumace, alla quale il ricorso per cassazione non è stato notificato. Trattandosi di cause scindibili, ed essendo quindi applicabile l’art. 332, cod. proc. civ., non occorre ordinare la notificazione del ricorso a questa parte, in quanto ormai l’impugnazione (da parte dei controricorrenti) nei confronti di essa è preclusa;
10. sempre in via preliminare, è fondata l’eccezione dei controricorrenti d’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla notifica della sentenza d’appello. Risulta dagli atti di causa - ai quali questa Corte ha avuto accesso quale giudice del fatto processuale - che la sentenza d’appello è stata notificata, ai sensi dell’art. 3-bis, legge n. 53 del 1994, mediante posta elettronica certificata, al difensore delle sorelle Conte, in data 12/01/2018, sicché il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione (ex artt. 325, 326, cod. proc. civ.) scadeva il 13/03/2018. La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione è avvenuta il giorno successivo, ossia il sessantunesimo giorno, come documentato dalla ricevuta di accettazione del sistema del 14/03/2018 (ore 20:21:51) e dalla ricevuta di avvenuta consegna del 14/03/2018 (ore 20:21:54), nella casella di posta elettronica del difensore di Giuseppe Porzio e di Silveria Scotti;
11. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di con