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Sentenza — n. 18809/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 18809/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18809/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CALLIPARI NATALE (CLLNTL52T20B766Z) che li rappresenta e difende. Ricorrenti contro CONSOLINI RITA, DANESE AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA MARINA,1, presso lo studio dell’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO (LNGLFL53M27F205N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO (SRDGPL48T02D924X) Controricorrenti e DANESE AGOSTINO, CONSOLINI RITA, elettivamente domiciliati in Roma Piazza della Marina n. 1, presso lo studio dell’avvocato SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO (SRDGPL48T02D924X) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO (LNGLFL53M27F205N) R.G.

Regesto Legislator

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art. 1159 cod. civ, art. 391 bis cod. proc. civ; Sentenza — n. 18809/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per la revocazione di questa ordinanza hanno proposto ricorso Zucchetti Sergio, Zucchetti Maria Pia e Zucchetti Roberto, affidatoad un unico motivo. Hanno notificato controricorso le parti in epigrafe indicate, mentre le altre non hanno svolto attività difensiva. Con ordinanza n. 36989 del 16. 12. 2022 la Corte ha rimesso la decisione del ricorso alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha rassegnato le conclusioni scritte in epigrafe indicate. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione Con un unico motivo i ricorrenti chiedono la revocazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, consistito nell’avere ritenuto accertato, da R.G.

Parole chiave

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prescrizione acquisitiva ordinaria diritto acquisito diritto fondiario rurale prova della proprietà acquisto di beni immobili accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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art. 1159 cod. civ
2021 questa Corte cassò la sentenza impugnata, dichiarando fondato il secondo motivo di ricorso che denunciava violazione ed erronea applicazione dell’art. 1159 cod. civ.
art. 391 bis cod. proc. civ
Per giurisprudenza costante di questa Corte l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art.
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Testo completo

O DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CALLIPARI NATALE (CLLNTL52T20B766Z) che li rappresenta e difende. Ricorrenti contro CONSOLINI RITA, DANESE AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA MARINA,1, presso lo studio dell’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO (LNGLFL53M27F205N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO (SRDGPL48T02D924X) Controricorrenti e DANESE AGOSTINO, CONSOLINI RITA, elettivamente domiciliati in Roma Piazza della Marina n. 1, presso lo studio dell’avvocato SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO (SRDGPL48T02D924X) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO (LNGLFL53M27F205N) R.G.

N. 25349/2021.Controricorrenti e CONSOLINI DANILA, VEDOVELLI MICHELE, VEDOVELLI GIOACCHINO, VEDOVELLI GILBERTO, VEDOVELLI CATIA JANE, PESCETTA GIOVANNA, PESCETTA ZANETTI ADELINA, PESCETTA OTTORINO, PESCETTA ANNA, FAZION RENZO, TRONCONI GIOVANNI BATTISTA, TRONCONI GIOVANNI MICHELE, TRONCONI FILIPPO ANGELO, CONSOLINI ROSA, TRONCONI ISOLINA, FAZION ENNIO, FAZION MARIO, GRIGOLETTI ANDREA, GRIGOLETTI NICOLA, GOZZER LUCIA, TRONCONI ELISA, TRONCONI GIULIA, TRONCONI PAOLO, PESCETTA PATRIZIA, CONSOLINI ANGELO, CONSOLINI ELISA, FAZION MIRANDA, VEDOVELLI ANNA RINA, TRONCONI DINA (DOMENICA), MONTRESOR BENITO, MONTRESOR ELENA, BERTUZZI ANNA, TRONCONI NICOLA, TRONCONI ANGELA, FERRARI FRANCA, PEROTTI ENZO, PESCETTA FELICITA, ZUCCHETTI DIEGO, ZUCCHETTI WALTER, TRONCONI MARIA, TRONCONI ANGELINA, PESCETTA RODOLFO, TRONCONI ORSOLA, CONSOLINI ROBERTO, GOZZER SPERANZA, CONSOLINI GIOVANNI, CONSOLINI RENATA, CONSOLINI LILIA, VEDOVELLI LUCIANO, TAIOLI LINA MARIA, VEDOVELLI ASSUNTA, VEDOVELLI RINALDO NEREO, VEDOVELLI BRUNA, TOSELLI MARGHERITA, TOSELLI SILVANA, TOSELLI GIUSEPPE, VEDOVELLI SILVIA, VEDOVELLI DIANA GRENWALL, CONSOLINI MONICA, CONSOLINI STEFANIA, TRONCONI FRANCESCO, TRONCONI NELLA, TRONCONI GIANNI, TRONCONI ROSA, MONTRESOR LENTI GIUSEPPINA, BOARI ERNESTO, PESCETTA PAOLA REGINA, PEROTTI VITTORINA, PESCETTA IN LAVANDA ALDA, PESCETTA MARCO,STATO ITALIANO , quale successore di TRONCOMI MARIA OTTAVIA.

Intimati avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11182/2021 depositata il 28/04/2021. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Cennicola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. R.G. N. 25349/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa Nel 2000 Sergio Zucchetti -in proprio e quale procuratore speciale di Maria Pia Zucchetti, Roberto (Robert) Zucchetti e Walter Zucchetti - e Renzo Fazion convennero in giudizio Rita Consolini, Agostino Danese, Angelo Consolini, Giovanni Consolini, Rosa Consolini, Renata Consolini, Lilia Consolini, Ferruccio Consolini, Roberto Consolini, Danila Consolini e Speranza Gozzer al fine di far accertare che i germani Zucchetti erano proprietari della quota di 54/80 e Renzo Fazion della quota di 1/640 di un terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale, sito nel comune di Torri del Benaco, bene che alcuni dei convenuti, dichiaratisi proprietari esclusivi per intervenuta usucapione, avevano venduto a Rita Consolini e Agostino Danese con scrittura privata autenticata di compravendita del 1988.

Angelo Consolini, Giovanni Consolini, Rosa Consolini, Renata Consolini, Lilia Consolini e Ferruccio Consolini si costituirono proponendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del bene, in quanto i loro danti causa lo avevano posseduto in via esclusiva dal 1935 al 1990. Rita Consolini e AgostinoDanese, acquirenti del bene, si costituirono eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile,il difetto di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione del loro diritto a fare valere l'inefficacia della compravendita avvenuta nel 1988; chiesero, in via subordinata all’accoglimento della domanda degli attori, di essere manlevati dai loro danti causa.

In corso di causa il contraddittorio venneintegrato nei confronti di tutti coloro che risultavano cointestatari dell’immobile. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 2011, rigett ate le eccezioni e le domande riconvenzionali di usucapione e di garanzia per evizione, accertòla comproprietà dell'immobile, per le rispettive quote, in capo agli attori. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 29 novembre 2016, n. 2720, confermò integralmente la decisione impugnata, affermando che non era stata R.G. N. 25349/2021.data la prova da parte degli appellanti di avere esercitato sul bene un potere di fatto idoneo a giustificare l’usucapione in danno degli altri comproprietari.

Aggiunse poi, con riguardo all’eccezione di usucapione formulata dagli acquirenti del bene, Consolini Rita e Danese Agostino, “ che gli stessi potrebbero al più vantare il loro possesso esclusivo a far data dall’acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2000“. Proposto ricorso per cassazione da parte di Conso lini Rita e Danese Agostino , con ordinanza n. 11182 del 28. 4. 2021 questa Corte cassò la sentenza impugnata, dichiarando fondato il secondo motivo di ricorso che denunciava violazione ed erronea applicazione dell’art. 1159 cod. civ. in relazione alla statuizione di rigetto della loro eccezione di usucapione del bene.

Rilevò la Corte che, una volta affermato il possesso esclusivo degli acquirenti per 12 anni, dalla data del loro acquisto fino all’introduzione del giudizio di primo grado, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare l’applicabilità in loro favore dell’istituto della usucapione decennale prevista d all’art. 1159 citato nei confronti dell’acquirente a non domino in buona fede che abbia trascritto il proprio acquisto, e quindi “ verificare la sussistenza degli altri fatti costitutivi di tale forma di usucapione “. Rinviò quindi la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per svolgere l’accertamento suindicato.

Per la revocazione di questa ordinanza hanno proposto ricorso Zucchetti Sergio, Zucchetti Maria Pia e Zucchetti Roberto, affidatoad un unico motivo. Hanno notificato controricorso le parti in epigrafe indicate, mentre le altre non hanno svolto attività difensiva. Con ordinanza n. 36989 del 16. 12. 2022 la Corte ha rimesso la decisione del ricorso alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha rassegnato le conclusioni scritte in epigrafe indicate. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione Con un unico motivo i ricorrenti chiedono la revocazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, consistito nell’avere ritenuto accertato, da R.G.

N. 25349/2021.parte della Cortedi appello, che i ricorrenti Consolini e Danese, acquirenti del bene, avessero posseduto in via esclusiva l’immobile per 12 anni ed avere per tale ragione accolto il loro motivo di ricorso che lamentava la mancata applicazione della disposizione di cui all’art. 1159 cod. civ., cassando la decisione appellata con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di appello. Tale affermazione, sostengono gli esponenti, è viziata da errore di fatto, sia perché l’argomento speso dalla Corte di appello sul punto è formulato in via ipotetica, non avendo mai i convenuti Consolini e Danese avanzato domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1159 cod. civ., sia perché essa appare fondata sul mancato rilievo che il periodo decennale utile per l’usucapione abbreviata degli acquirenti a non dominoera stato interrotto dalla citazione loro notificata dai germani Zucchetti in data 23. 11. 1990, sicché essa si basava sulla inesistenza di un fatto che invece risultava certo ed accertato negli atti di causa, essendo stato posto a base delle decisioni sia del Tribunale che del giudice di appello.

La revocazione proposta risultainammissibile. Per giurisprudenza costante di questa Corte l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; occorre in sostanza l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali( Cass. n. 6405 del 2018:

Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 22171 del 2010 ); ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso ovvero una errata valutazione della motivazione della sentenza impugnata - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta -si verte in R.G. N. 25349/2021.un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. ( Cass. n. 10184 del 2018;

Cass. n. 14937 del 2017; Cass.n. 5221 del 2009 ); mentre l’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc. c iv ., è esperibile per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimitàche, avuto riguardo al capo della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, bensì una errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio( Cass. n. 16439 del 2021;

Cass. S.U. n. 31032 del 2019;Cass. n. 10184 del 2018 ; Cass. n. 4605 del 2 013 ; Cass. n. 25560 del 2016; Cass. n. 3760 del 2018 ) ; ancora si è precisato che il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile nel caso in cui l’errore denunciato consista nell’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio ( Cass. n. 7758 del 2023; Cass. n. 12046 del 2018 ). L’ordinanza impugnata ha cassato la decisione di merito per la ragione che essa, puravendo dato atto che il possesso di Consolini e Danese si era protratto per 12 anni dal loro acquisto, non ha considerato l’applicabilità in loro favore della figura dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ. a vantaggio dell’acquirente a non domino.

Assumono gli esponenti che, così decidendo, la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto, male interpretando la sentenza di appello, che aveva solo in via ipotetica prospettato l’applicabilità dell’istituto della usucapione, non avvedendosi che tale domanda non era mai stata avanzata dai convenuti R.G. N. 25349/2021.Consolini Rita e Danese Agostino, ma era stata oggetto di eccezione da parte degli altri convenuti. Questa prima censuraè inammissibile, dal momento che prospetta un errore consistente nella non corretta interpretazione della sentenza di appello, che, per quanto detto, non ha carattere revocatorio.

La questione introdotta non concerne infatti l’accertamento di un fatto, che in contrasto con gli atti di causa il giudice abbia dato per esistente ovvero inesistente, ma la portata del significato del passo della motivazione della sentenza di appello, laddove aveva escluso l’usucapione degli acquirenti perché il loro possesso esclusivo si era protratto per un periodo inferiore al ventennio. Nella specie il passo della sentenza della Corte di appello è il seguente: “ Quanto all’eccezione di usucapione formulata dagli stessi appellanti, va considerato che gli stessi potrebbero tutt’al più far valere il loro possesso esclusivo a far data dall’acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 2000“.

Merita aggiungere che dal tenore della decisione emerge che la Corte di appello ha identificato le parti che hanno sollevato l’eccezione di usucapione negli stessi acquirenti del bene, sicché non si scorge possibilità che dalla stessa, come invece asserito dai ricorrenti, possa desumersi il contrario. Sotto altro profilo, gli esponenti assumono che l’ordinanza impugnata, nel momento in cui ha cassato la decisione di merito per la ragione che essa, pur avendo dato atto che il possesso di Consolini e Danese si era protratto per 12 anni dal loro acquisto, non ha considerato l’applicabilità in loro favore della figura dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ. a vantaggio dell’acquirente a non domino, sarebbe incorsa in errore di fatto, per non avere a sua volta considerato che tale termine non era trascorso, essendo stato interrotto in forza di un atto di citazione loro notificato nel 1990.

La Corte di cassazione avrebbe pertanto considerato come accertato un fatto, vale a dire il protrarsi del possesso utile per usucapire per oltre dieci anni, che invece risultava incontrastabilmente escluso per effetto della intervenuta, medio tempore, interruzione del termine decennale. R.G. N. 25349/2021.Sul punto si osserva che la sentenza della Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dagli esponenti, non contiene alcuna menzione o riferimento all’atto di citazione del 1990 né, di conseguenza, alcuna valutazione al riguardo, circa la sua idoneità ad interrompere la prescrizione acquisitiva vantata dalle controparti.

Deve allora convenirsi con l’argomentazione del Procuratore Generale che l’omessa considerazione del fatto in questa sede denunziato, vale a dire la notifica da parte degli attuali ricorrenti alle controparti dell’atto di citazione del 1990, è ascrivibile alla sentenza della Corte di appello e non alla successiva ordinanza della Corte di Cassazione. La censura è invero inammissibile per la ragione assorbente che dalla lettura dell’ordinanza impugnata non risulta affatto che questa Corte si sia soffermata sull’accertamento circa l’esistenza o inesistenza di fatti interruttivi della usucapione.

L’ordinanza non afferma infatti l’inesistenza di atti interruttivi della usucapione, affermazione che in ipotesi astratta potrebbe porsi in contrasto con l’atto processuale del 1990 che gli odierni ricorrenti affermano di avere prodotto, ma si limita a rilevare l’errore giuridico in cui era caduta la Corte di appello, laddove aveva prospettato che il possesso del bene da parte degli acquirenti per 12 anni, dal 1988, data del loro acquisto, al 2000, anno in cui era stato loro notificato l’atto introduttivo del presente giudizio, senza verificare l’applicabilità in loro favore dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ.

L’ordinanza si muove pertanto sul terreno dell’applicabilità nel caso di specie di tale istituto, partendo dal presupposto che i convenuti avevano vantato il possesso per oltre dieci anni, senza però svolgere affermazioni in ordine alla sussistenza di fatti in grado di incidere sulla continuità del possesso utile per l’usucapione, demandando la verifica dei presupposti per l’applicazione della relativa disciplina al giudice del rinvio. Il ricorsova pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti , seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. R.G. N. 25349/2021.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun gruppo di controricorrenti. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il Presiden