Ordinanza — n. 18808/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAngelo Bartolini ed Emma Pat, assumendo di esser e co - usufruttuari in comunione per 3/4 di un fondo sito in Comune di Feltre, contraddistinto al catasto terreni al foglio 28 particella 314, del quale risultavano, rispettivamente, proprietaria per 3/4 Chiara Da Ronch, usufruttuaria per 1/4 Maria Aurora Hidalgo e proprietaria per la rimanente quota di 1/4 Francesca Salizzato, convennero in giudizio l’Associazione El Casel De Foen (in seguito, “Associazione”), nonché i predetti proprietari e usufruttuari, al fine di ottenere una sentenza che dichiarasse, ai sensi dell’art. 216, cod. proc. civ., l’autenticità delle firme apposte in calce al contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 20/01/1929, sottoscritta da Simeone Toffolon, Giovanni Feltrin e Angelo Peruzzo, costitutiva di una servitù di transito in favore del mappale identificato al catasto terreni del Comune di Feltre al foglio 28 particella 314 e a carico del mappale identificato al catasto terreni foglio 28 particella 341, di proprietà dell’Associazione, con ordine al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la sentenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 Cost, art. 216 c.p, art. 360 c.p, art. 132 c.p; Ordinanza — n. 18808/2023 — snciv · Corte di Cassazione: con il terzo motivo [«3. Omessa, erronea, contradditoria ed incomprensibile motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, n. 4 e n.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2553/2018 proposto da: BARTOLINI ANGELO, PAT EMMA, elettivamente domiciliati in Roma Via Ettore Ximenes 3, presso lo studio dell’avvocato Miranda Manenti (MNNMND78P61H163K) rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Cassol (CSSMRA60P27D530I). -Ricorrenti – Contro ASSOCIAZIONE EL CASEL DE FOEN, elettivamente domiciliata in Roma Via Tacito 23, presso lo studio dell’avvocato Claudio Macioci (MCCCLD58A29H501V) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Aspodello (SPDPLA67A11D530T). -Controricorrente – E contro HIDALGO MARIA AURORA, SALIZZATO FRANCESCA, DA RONCH CHIARA. TRASCRIZIONE -Intimate – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1755/2017 depositata il 29/08/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. Rilevato che:
1. Angelo Bartolini ed Emma Pat, assumendo di esser e co - usufruttuari in comunione per 3/4 di un fondo sito in Comune di Feltre, contraddistinto al catasto terreni al foglio 28 particella 314, del quale risultavano, rispettivamente, proprietaria per 3/4 Chiara Da Ronch, usufruttuaria per 1/4 Maria Aurora Hidalgo e proprietaria per la rimanente quota di 1/4 Francesca Salizzato, convennero in giudizio l’Associazione El Casel De Foen (in seguito, “Associazione”), nonché i predetti proprietari e usufruttuari, al fine di ottenere una sentenza che dichiarasse, ai sensi dell’art. 216, cod. proc. civ., l’autenticità delle firme apposte in calce al contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 20/01/1929, sottoscritta da Simeone Toffolon, Giovanni Feltrin e Angelo Peruzzo, costitutiva di una servitù di transito in favore del mappale identificato al catasto terreni del Comune di Feltre al foglio 28 particella 314 e a carico del mappale identificato al catasto terreni foglio 28 particella 341, di proprietà dell’Associazione, con ordine al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la sentenza;
2. Chiara Da Ronch, nel primo atto difensivo, aderì alla domanda; l’Associazione, in comparsa di risposta, eccepì il difetto di legittimazione attiva degli attori, l’improcedibilità/inammissibilità della domanda, la prescrizione della servitù di transito ex art. 1073, cod. civ., chiese il rigetto della domanda e che, in via subordinata riconvenzionale, per l’ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda attorea e attribuita valenza costitutiva del diritto di servitù alla scrittura privata in verificazione, fosse comunque dichiarata la prescrizione della servitù per non uso ventennale ex art. 1073, cod. civ.; le altre convenute non parteciparono al giudizio;
3. il Tribunale di Belluno, istruita la causa con una consulenza grafologica, con sentenza n. 542/2014, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarò l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 20/01/1929, rigettò le altre domande, e condannò parte attrice e Chiara Da Ronch a rifondere all’Associazione le spese del grado;
4. gli attori hanno proposto appello principale, Chiara Da Ronch ha proposto appello incidentale; l’Associazione ha resistito; la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto l’appello e ha condannato gli appellanti, principale e incidentale, alle spese processuali;
5. Angelo Bartolini ed Emma Pat ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Associazione El Casel de Foen resiste con controricorso; le altre parti sono rimaste intimate; le parti costituite hanno depositato memorie; Consideratoche:
1. con il primo motivo di ricorso [«1. Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., artt. 118 e 119 disp. att. e art. 111 Cost.»], si lamenta la nullità della sentenza la cui motivazione è stata scritta a mano, con grafia incomprensibile; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. va data continuità all’indirizzo sezionale per il quale in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Cass.05/03/2020, n. 6307; conf.: Cass. 14/03/2016, n. 4947); 1.3. nel nostro caso, la sentenza è oggettivamente intelligibile attraverso l’esercizio di un’attenta lettura. D’altra parte, il significato del testo della motivazione è stato compreso dai ricorrenti che, nei tre motivi di seguito sintetizzati, lo hanno variamente criticato;
2. con il secondo motivo [«2. Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) art. 216 c.p.c. e degli artt. 2934 e 2935 c.c. in relazione agli artt. 112, 113 c.p.c.»], i ricorrenti lamentano il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata che, confermando la pronuncia impugnata e incorrendo nel medesimo errore del Tribunale di Belluno, ha ritenuto che l’originaria domanda degli attori fosse diritta all’accertamento di una servitù di transito, costituito con la scrittura privata del 20/01/1929, laddove, viceversa, l’azione era diretta esclusivamente ad ottenere la dichiarazione giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni dei contraenti;
3. con il terzo motivo [«3. Omessa, erronea, contradditoria ed incomprensibile motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, n. 4 e n.
5. Violazione artt. 112, 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. comma 1, n. 4 e degli artt.343 e 346 c.p.c.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, senza dare conto del criterio logico seguìto e in assenza di una motivazione, ha fatto riferimento alla presunta prescrizione della servitù di transito benché, per un verso, il primo giudice non avesse pronunciato sulla domanda riconvenzionale dell’Associazione di declaratoria di estinzione della medesima servitù ex art. 1073, cod. civ., ed avesse affrontato l’argomento soltanto al fine di motivare il rigetto della domanda attorea di trascrizione della scrittura nei registri immobiliari, per altro verso, l’Associazione non avesse riproposto, in sede d’appello, l’eccezione exart. 1073, cod. civ., né avesse proposto al riguardo apposita domanda con appello incidentale; 3.1. il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili; 3.2.
è utile rammentare che «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» (Cass. 03/12/2019, n. 31546); 3.3. nella specie, tuttavia, il sindacato sulla motivazione, sollecitato mediante il terzo motivo di ricorso, trova un insormontabile ostacolo nella regola della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Sul punto, questa Corte ha chiarito che la preclusione della “doppia conforme” opera non sol o quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche (ed è il caso di specie) quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentat ivo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. nn. 22601/2022, 7724 /2022, 26774/2016); 3.4. si aggiunga che le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in sostanza, mantenendosi nell’àmbito della domanda, si è limitata a svolgere ad abundantiam alcune considerazioni sulla pretesa costituzione della servitù di transito e sull’asserita estinzione di essa per non uso;
4. con il quarto motivo [«4 Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e contradditoria motivazione su un fatto controverso (art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, con motivazione contraddittoria e discostandosi dalle disposizioni in tema di spese del giudizio, ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali; 4.1. il quarto motivo è inammissibile; 4.2. in materia di spese giudiziali il sindacato di legittimità è consentito nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. Situazione, questa, che non ricorre nella fattispecie concreta nella quale gli attori erano parzialmente soccombenti in primo grado e totalmente soccombenti in appello;
5. il ricorso è inammissibile;
6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all’Associazione El Casel De Foen le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a tit