Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18798/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18798/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

i coniugi Pietro Moioli e Rodolfina Gimondi proposero (nel 2009) nei confronti di Roberto Testa e di Everildo Isacchi domanda di rivendica dell’immobile adibito a pizzeria sito in Lenate, già oggetto di compravendita tra le stesse parti in data 26/05/1989, e, a fondamento della domanda, dedussero che era pendente in Cassazione altro giudizio per la declaratoria di nullità della compravendita e poiché l’immobile era nel possesso esclusivo dei convenuti sin dal 1990 avevano avviato il secondo giudizio per evitare l’usucapione ventennale del bene; che nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo; che, in data 18/01/2010, era stata depositata la sentenza della S.C. n. 649/2010, che riconosceva valido il contratto di vendita in relazione al suo oggetto costituito «solo da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del fabbricato», ragion per cui essi attori avevano riassunto la causa riducendo l’iniziale domanda di rivendica della pizzeria alla quota del 50 per cento dell’immobile;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 324 c.p, art. 2909 cod. civ, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 18798/2023 — snciv · Corte di Cassazione: cpc: violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 cod. civ.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove individua il giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio tra le parti, in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita inter partes del 26/05/1989, facendo riferimento alla sentenza n. 642/2003, della Corte d’appello di Brescia, che dichiara la validità del contratto, rispetto alla dedotta insussistenza del consenso, per essersi l’accordo negoziale formato sulla vendita della proprietà della pizzeria al sig.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni immobili locazione, vendita, cessione immobile locato legato di cosa altrui attribuzione dell'abitazione familiare diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 324 c.p
cpc: violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 324 c.p.c.
art. 2909 cod. civ
e all’art. 2909 cod. civ.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove individua il giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio tra le parti, in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita inter partes del 26/05/1989, facendo riferimento alla sentenza n.
art. 96 c.p
con il terzo motivo [«In relazione alla pronunziata condanna dei signori Moioli al pagamento della somma di euro 3.307,50 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3446/2019 proposto da: MOIOLI LUIGINA, MOIOLI PRIMO LUIGI, MOIOLI MARIO PIETRO, MOIOLI PATRIZIA, MOIOLI NORMA, elettivamente domiciliati in Roma Via Federico Confalonieri, 1, presso lo studio dell’avvocato Antonio Troiani (TRNNTN66R03H501R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alberto Mattina (MTTLRT67C12A794B). -Ricorrenti – Contro TESTA ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Ripetta, 22, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Vesci (VSCLRD76C27H501S) rappresentato e difeso dall’avvocato Aurelio Isacchi (SCCRLA55C24I997Z). -Controricorrente – E contro ISACCHI EVERILDO. PROPRIETÀ -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 79/2019 depositata il 17/01/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. Rilevato che:

1. i coniugi Pietro Moioli e Rodolfina Gimondi proposero (nel 2009) nei confronti di Roberto Testa e di Everildo Isacchi domanda di rivendica dell’immobile adibito a pizzeria sito in Lenate, già oggetto di compravendita tra le stesse parti in data 26/05/1989, e, a fondamento della domanda, dedussero che era pendente in Cassazione altro giudizio per la declaratoria di nullità della compravendita e poiché l’immobile era nel possesso esclusivo dei convenuti sin dal 1990 avevano avviato il secondo giudizio per evitare l’usucapione ventennale del bene; che nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo; che, in data 18/01/2010, era stata depositata la sentenza della S.C. n. 649/2010, che riconosceva valido il contratto di vendita in relazione al suo oggetto costituito «solo da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del fabbricato», ragion per cui essi attori avevano riassunto la causa riducendo l’iniziale domanda di rivendica della pizzeria alla quota del 50 per cento dell’immobile;

2. Roberto Testa, costituendosi, contestò la domanda e ne chiese il rigetto; Everildo Isacchi rimase contumace;

3. il processo, interrotto per la morte degli attori, venne riassunto dagli eredi legittimi (odierni ricorrenti) e il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 324/2016, accolse la domanda degli eredi Moioli e compensò le spese di lite;

4. interposto appello principale da parte di Roberto Testa, e appello incidentale (avverso il capo della sentenza di primo grado che compensava le spese di lite) da parte di Luigina Moioli, Primo Luigi Moioli, Mario Pietro Moioli, Patrizia Moioli, Norma Moioli, in contumacia di Everildo Isacchi, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale di Roberto Testa, ha rigettato la domanda di rivendica degli appellati della quota di un mezzo del fabbricato situato in Levate, ha condannato gli appellati alle spese dei gradi di merito, li ha condannati ex art. 96, cod. proc. civ., a pagare a controparte euro 3.307,50, e, infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli stessi appellanti incidentali, del doppio contributo unificato;

5. Luigina Moioli, Primo Luigi Moioli, Mario Pietro Moioli, Patrizia Moioli e Norma Moioli ricorrono, con quattro motivi, illustrati da memoria, per l a cassazione della sentenza di appello; Roberto Testa resiste con controricorso, e deposita memoria; Everildo Isacchi non ha svolto attività difensiva; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«In relazione al pronunziato rigetto della domanda di rivendica proposta dai signori Moioli. Art. 360 comma 1 n.

3) cpc: violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 cod. civ.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove individua il giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio tra le parti, in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita inter partes del 26/05/1989, facendo riferimento alla sentenza n. 642/2003, della Corte d’appello di Brescia, che dichiara la validità del contratto, rispetto alla dedotta insussistenza del consenso, per essersi l’accordo negoziale formato sulla vendita della proprietà della pizzeria al sig.

Testa e dell’usufrutto di un mezzo dell’immobile al sig. Isacchi. Sostengono che, in realtà, la sentenza n. 642/2003 non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata in Cassazione, ragion per cui l’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art. 2909, cod. civ., è quello contenuto nella definitiva sentenza di questa Corte di legittimità n. 649/2010, la cui “piana lettura”, proseguono i ricorrenti, dà conto che il contratto di compravendita del 26/05/1989 è valido (come stabilito dalla Corte d’appello) in presenza del requisito dell’accordo delle parti (art. 1325, n. 1, cod. civ.), sull’oggetto del negozio, costituito soltanto da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto dell’immobile; 1.1. il primo motivo non è fondato; 1.2. detto che questa Corte, con sentenza n. 649/2010, ha rigettato i ricorsi, principale e incidentale, delle parti, è indubbio che ai fini dell’individuazione della cosa giudicata, ossia dell’accertamento definitivo che, ai sensi dell’art. 2909, cod. civ., fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si debba fare riferimento alla pronuncia di merito, segnatamente alla sentenza n. 642/2003 della Corte d’appello di Brescia (confermata in sede di legittimità); 1.3.

è corretta, pertanto, l’individuazione del giudicato operata dalla sentenza qui impugnata, la quale ha evidenziato il passo della decisione d’appello n. 642/2003, nel giudizio sulla validità del negozio traslativo tra le stesse parti, che stabilisce che, stando alla lettera del contratto di compravendita del 26/05/1989, ciò che Moioli e Gismondi cedono e vendono è esattamente quello che Testa e Isacchi acquistano: la proprietà (Testa) e l’usufrutto vitalizio per la metà (Isacchi). È palese, infine, che l’accertamento del giudice d’appello in punto di validità del contratto di compravendita dell’intero immobile adibito a pizzeria e non soltanto di metà di esso ha efficacia di giudicato;

2. con il secondo motivo [«In relazione al pronunziato rigetto della domanda di rivendica proposta dai signori Moioli. Art. 360 comma 1 n.

5) cpc: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in considerazione un fatto decisivo per il (precedente) giudizio di rivendica, e cioè che la Cassazione, a pag. 6 della sentenza n. 649/2010, afferma che l’oggetto della vendita riguarda solo un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del locale adibito a pizzeria; 2.1. il secondo motivo è inammissibile; 2.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella fattispecie concreta, i ricorrenti non rivolgono alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360, ma prospettano la questione di diritto, già esaminata sub 1.1. e 1.2., concernente l’esatta individuazione del giudicato formatosi nel giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità del contratto di compravendita immobiliare in discorso;

3. con il terzo motivo [«In relazione alla pronunziata condanna dei signori Moioli al pagamento della somma di euro 3.307,50 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 96 c.p.c. Art. 360 n. 1 n.

5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, dopo avere rigettato il loro appello incidentale, li ha condannati al risarcimento del danno ex art. 96, cod. proc. civ., pur in assenza della mala fede o della colpa grave degli stessi appellati, i quali avevano riassunto il giudizio, con riduzione della domanda di rivendica alla quota del cinquanta per cento del bene, facendo riferimento al contenuto di pag. 6 della citata sentenza della S.C. n. 649/2010; 3.1. il terzo motivo, articolato in due censure, è inammissibile; 3.2. quanto al dedotto error in iudicando , è pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cass. nn. 13071/2003, 327/2010, 3464/2017, 7222/2022), il principio di diritto secondo cui l’accertamento della temerarietà della lite, che ricorre quando sussiste coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza, implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Nel caso concreto, il giudice d’appello, alla stregua di una valutazione discrezionale, che si sottrae al controllo di legittimità, ha ravvisato l’evidente colpa grava della “parte appellata” nel tentativo di sovvertire il contenuto del giudicato e nella proposizione dell’appello incidentale; 3.3. quanto al vizio di cui n. 5, dell’articolo 360, vanno ripetute le medesime considerazioni svolte sub 2.2.: la critica non riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo che, se scrutinato, avrebbe mutato le sorti del giudizio, ma mira a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., formulato dalla Corte di merito nei confronti degli appellanti incidentali;

4. con il quarto motivo [«In relazione allapronunciata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quaterd.p.r. n. 115/2002 e alla dichiarazione dell’obbligo a carico degli appellanti incidentali al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione. Art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c.: violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002»], i ricorren ti censurano la sentenza impugnata che, dopo avere dichiarato infondato il loro appello incidentale sull’integrale compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, ha soggiunto che sussistevano i presupposti per porre a carico degli appellantiincidentali il doppio del contributo unificato, senza considerare che ciò può avvenire soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia stata vagliata e ritenuta integralmente non fondata nel merito, mentre nella specie il rigetto dell’appello incidentale era avvenuto senza alcun esame dei motivi del detto gravame, come mera e automatica conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale; 4.1. il quarto motivo non è fondato; 4.2. il rigetto dell’appello ha fatto sorgere ex lege (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) l’obbligo, per la parte appellante, risultata soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere a Roberto Testa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte