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Decreto — n. 18793/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18793/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18793/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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22 DECRETO sul ricorso proposto da: CAMERA GAETANO, CAMERA PASQUALE, rappresentati e difes i dall’avvocato ENNIO FALCONE; -ricorrenti - contro PROTO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE N. 205, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA MAURI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.6330/2022pubblicata in data 12 ottobre 2022 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto daCAMERA GAETANO, CAMERA PASQUALE, accettata dalcontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18793/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 205, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA MAURI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.6330/2022pubblicata in data 12 ottobre 2022 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto daCAMERA GAETANO, CAMERA PASQUALE, accettata dalcontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale costi della perizia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

22 DECRETO sul ricorso proposto da: CAMERA GAETANO, CAMERA PASQUALE, rappresentati e difes i dall’avvocato ENNIO FALCONE; -ricorrenti - contro PROTO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE N. 205, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA MAURI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.6330/2022pubblicata in data 12 ottobre 2022 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto daCAMERA GAETANO, CAMERA PASQUALE, accettata dalcontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fis