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Ordinanza — n. 18579/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18579/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18579/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21164/2018 R.G. proposto da Novella Conserve Alimentari s.r.l. (C.F.:00595600297), nella persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Gianluigi Serafini (C.F.: SRFGLG57T09H199U) e Michele Massironi (C.F.: MSSMHL67M14A944Q) del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67 presso lo studio dell’avv. Rita Gradara; –ricorrente – Oggetto: Vendita –Pagamento corrispettivo –Clausola compromissoria - Requisiti contro Bunge Italia s.p.a. (C.F.: 13250240150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato Alessandro Salvador (C.F.:

Regesto Legislator

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art 808 ter c.p, art 24 Cost; Ordinanza — n. 18579/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 808 ter c.p.c. in virtù di un rinvio imperfetto alla clausola compromissoria, in quanto la sentenza impugnata si discosta dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di validità della clausola compromissoria contenuta in condizioni generali del contratto concluso tra le parti e richiamata attraverso un rinvio imperfetto. In considerazione, inoltre , dell’orientamento consolidato della Cassazione circa la necessità di una relatio perfecta anche con riguardo ad una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la sentenza impugnata va annullata per falsa applicazione dell’art.808 ter c.p.c.

Parole chiave

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inquinamento degli alimenti indicazioni nutrizionali contenzioso commerciale grassi contratto di ristorazione concorso di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art 808 ter c.p
Inoltre, con l’atto di appello la Bunge, dando per assunto che la Novella non avesse mai sottoscritto tale conferma di acquisto, limitava le proprie censure al fatto che una relatio imperfecta fosse comunque idonea a soddisfare i requisiti di forma di cui all’art 808 ter c.p.c.
art 24 Cost
e dell’art 24 Cost., oltrealla nullità della sentenza per la mancata pronuncia in merito all’eccezione riconvenzionale proposta dalla Novella.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21164/2018 R.G. proposto da Novella Conserve Alimentari s.r.l. (C.F.:00595600297), nella persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Gianluigi Serafini (C.F.: SRFGLG57T09H199U) e Michele Massironi (C.F.: MSSMHL67M14A944Q) del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67 presso lo studio dell’avv. Rita Gradara; –ricorrente – Oggetto: Vendita –Pagamento corrispettivo –Clausola compromissoria - Requisiti contro Bunge Italia s.p.a. (C.F.: 13250240150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato Alessandro Salvador (C.F.:

SLVLSN76P28F205) ed elettivamente domiciliata in Roma, via Borgognona n. 47, presso lo studio legale Sherman Sterling LLP; -controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 734/2018, depositata il 15 marzo 2018 e notificata a mezzo Pec in data 18 maggio 2018; Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione, notificato in data 8 maggio 2009, la Bunge Italia s.p.a. evocava, dinanzi al Tribunale di Ravenna, Novella Conserve Alimentari s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento di 45.828,00 euro oltre ad interessi, quale residuo corrispettivo dovuto per le forniture di olio; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza di Novella Conserve Alimentari, la quale proponeva domanda riconvenzionale diretta a far valere asseriti controcrediti per restituzione di somme e risarcimento danni afferenti le forniture di olio poi rivelatosi contaminato, il giudice adito, con sentenza non definitiva n.1575 del 2011, dichiarava infondate le eccezioni di improponibilità delle domande riconvenzionali e di decadenza; - rimessa la causa sul ruolo con ordinanza ed espletata c.t.u., con sentenza definitiva n. 1151 del 2014, il medesimo giudice , in accoglimento della domanda attorea,condannava la Novella s.r.l. al pagamento della somma di euro 45.828,00 oltre accessori, e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava la Bunge Italia a restituire la somma di euro 66.853,00 con accessori, oltre a pagare l’ulteriore somma di euro 125.317,76 con accessori; il giudice adito condannava inoltre la società attrice a pagare alla Novella la differenza tra l’importo di cui al capo 2 e quello di cui al capo 1, nonché a rifonderla delle spese di lite; -sul gravame interposto dalla Bunge Italia, la Corte di Appello di Bologna, nella resistenza della Novella, con sentenza n. 734 del 2018, in riforma della sentenza non definitiva (n. 1575/2011) e di quella definitiva (n. 1151/2014), confermata la sola condanna della Novella a pagare alla Bunge S.p.a. la somma di 45.828,00 con accessori, dichiarava improponibili le domanda riconvenzionali proposte dalla convenuta; disponeva la regolazione delle spese dei due gradi di giudizio secondo soccombenza.

A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado rilevava che l’ordine di acquisto n.68/07 del 21.12.2007 e successiva conferma di vendita n. RS073048 proveniente da Bunge Italia, conteneva una clausola compromissoria, di cui all’art. XXIV delle Condizioni Generali, che rimetteva ad arbitrato irrituale tutte le controversie che eventualmente fossero insorte fra le parti (“nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti”), fatta eccezione per l’azione di adempimento dell’obbligazione di pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione e per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Con la conseguenza che andava confermata la condanna della Novella al pagamento della fattura de quadi euro 45.828,00 e dichiarate improponibili le domande riconvenzionali; -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, proponeva ricorso per cassazione la Novella Conserve Alimentari s.r.l, sulla base di cinque motivi, cui resisteva con controricorso la Bunge s.p.a.; -in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - c on il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame e l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio a causa dell’erronea attribuzione a Novella del contenuto dell’atto di conferma d’acquisto NR. RS073048 quanto al rinvio a clausola compromissoria, quando in realtà tale documento non era mai stato approvato e sottoscritto da Novella ed anzi era stato redatto da lla Bunge e da questa inviato allaNovella in allegato alla conferma di vendita.

L’unico documento attribuibile alla Novella , infatti , è l’ordine di acquisto, che rimanda alle condizioni generali del contratto italiano dell’Associazione Granaria di Milano n.140 per gli oli di semi raffinati, senza fare alcun riferimento alla clausola compromissoria. Con il secondo motivo la ricorrente deduce un vizio di ultra petizionedella pronunci a su un fatto non contestato in appello per non avere la Bunge mai contestato la circostanza della mancata sottoscrizione da parte di Novella della conferma di acquisto, fatto peraltro confermato dai testimoni indotti da quest’ultima.

Inoltre, con l’atto di appello la Bunge, dando per assunto che la Novella non avesse mai sottoscritto tale conferma di acquisto, limitava le proprie censure al fatto che una relatio imperfecta fosse comunque idonea a soddisfare i requisiti di forma di cui all’art 808 ter c.p.c. ed idonea a consentire l’operatività della clausola compromissoria. La Bunge rilevava, altresì, che la produzione in giudizio di proposta e di accettazione sarebbe stata di per sé idonea a superare il difetto di sottoscrizione, avendo effetto equipollente alla sottoscrizione medesima, con ciò confermando che la Novella non aveva mai sottoscritto tale documento.

Con il terzo motivo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 808 ter c.p.c. in virtù di un rinvio imperfetto alla clausola compromissoria, in quanto la sentenza impugnata si discosta dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di validità della clausola compromissoria contenuta in condizioni generali del contratto concluso tra le parti e richiamata attraverso un rinvio imperfetto. In considerazione, inoltre , dell’orientamento consolidato della Cassazione circa la necessità di una relatio perfecta anche con riguardo ad una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la sentenza impugnata va annullata per falsa applicazione dell’art.808 ter c.p.c.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame e l’ insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. per asserita limitazione dell’operatività della clausola di foro esclusivo presente nella conferma di vendita NR.RS073048 e relativa alle conferme di acquisto inviate dalla Bunge Italia alle sole ipotesi previste dall’art. XXIV delle condizioni generali dell’Associazione Granaria di Milano. La Corte d i a ppello ha errato, infatti, nel sostenere che la previsione del foro esclusivo dovesse operare limitatamente a quanto previsto all’art. XXIV delle condizioni generali dell’Associazione Granaria di Milano e così escludendo ogni contrasto con il richiamo alla clausola compromissoria presente nel medesimo documento contrattuale.

Dalla lettura della conferma di vendita e di quella di acquisto appare tuttavia con evidenza che non vi sarebbe alcuna limitazione nel senso inteso dalla Corte di appello circa l’operatività della clausola di foro. La clausola di foro esclusivo, infatti, è inserita prima del richiamo della clausola compromissoria, escludendosi così già di per sé che possa trattarsi di un’eccezione all’applicazione di quest’ultima. Inoltre, la clausola sul foro competente non prevede rebbe alcuna limitazione di applicabilità a determinate controversie, così come esplicitamente prevede l’art. XXIV delle condizioni generali dell’Associazione Granaria di Milano.

Pertanto, si sarebbe dovuto concludere nel senso che nel testo contrattuale in esame risultano previste due clausole per la risoluzione delle controversie, una, con la quale si conviene a un foro esclusivo, e l’altra, con la quale si richiama la clausola compromissoria prevista dalle condizioni generali dell’Associazione Granaria di Milano, con prevalenza della prima clausola. I primi quattro motivi di ricorso – da trattare unitariamente per la connessione argomentativa che li avvince, riguardando la medesima questione della interpretazione e conseguente confine di efficacia della clausola di arbitrato irrituale – sono infondati.

Come reso chiaro dalle difese delle parti e risultante dalla sentenza impugnata, la controversia tra le parti ha ad oggetto il pagamento della merce (olio) fornita dalla Bunge Italia alla Novella Conserve con riferimento all’ordine di acquisto n.68/07 del 21.12.2007 e successiva conferma di vendita n. RS073048, per l’importo di euro 45.828,00 oltre accessori, domanda avverso la quale l’asserita debitrice ha opposto propri controcrediti derivanti dal risarcimento dei danni afferenti forniture di olio contaminato. L'accordo stipulato dalle parti risulta fondato sull’ordine di acquisto n. 68 inviato in data 21.12.2007 dalla Novella Conserve Alimentari e correlata accettazione dello stesso in data 21.12.2007 proveniente dalla Burge Italia, quest’ultima contenente espressamente la clausola di arbitrato irrituale in contestazione, cui ha fatto seguito la ulteriore conferma di acquisto da parte della Novella, contraddistinta dallo stesso numero, nella quale veniva espressamente menzionata la clausola compromissoria, come riscontrato dal giudice di appello nel doc. 35 contenuto nel fascicolo di primo grado della stessa società convenuta ( v. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), in cui si fa espresso richiamo all’art. XXII dell e Condizioni generali del Contratto 140 dell’Associazione Granaria di Milano e all’art. XXIV delle stesse Condizioni generali ove si legge che “Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (fermo restando l’obbligo compromissorio di cui all’art. XXII nel caso di contestazione) e per rendere esecutive le decisioni arbitrali”.

Ne deriva, quindi, l'applicazione della clausola compromissoria per le forniture per le quali non siano sorte contestazioni (nella fattispecie in esame introdotte solo con la domanda riconvenzionale in relazione a consegne diverse rispetto a quella di cui all’ordine n. 68/2007), in virtù di un'espressa pattuizione delle parti. Del resto, è pacifico che, ai fini della validità della clausola compromissoria in generale è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi de gli art t . 897 c.p. c. e 808 c.p.c. ed è altresì consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che siffatto requisito non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, poten do realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento dellacontroversia ad arbitri, dovendosi interpretare la richiesta dicostituzione di un collegio arbitrale e la relativa accettazione come concorde volontà di compromettere la lite in arbitri (Cass. n. 2256 del2007;

Cass. n. 3413 del 1971). A taleriguardo , peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, intema di contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", laconclusione tra persone lontane si ha quando alla proposta in forma scritta segua l'accettazione in forma scritta e questa pervenga a conoscenza del preponente prima dell'eventuale revoca della proposta (Cass. n. 5370 del 1989; Cass. n. 2712 del 1996). In altri termini, il principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte opera purchè vi sussistano i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione e detta volontà non sia stata revocata dal proponente prima che lo stesso abbia avuto notizia - anche in forma verbale o "per facta concludentia" - dell'accettazione della controparte (C ass. n. 7543 del 2016).

Nella specie il Giudice del gravame ha dato conto nell’argomentare il proprio convincimento sulla necessaria applicazione della clausola compromissoria per intervenuta pattuizione scritta della stessa, anche se non contestuale, da parte di entrambe le parti e del contenuto della stessa con la previsione della sola esclusione delle forniture non contestate, come nel caso in esame. Né al riguardo aveva alcuna incidenza la convenzione di un foro esclusivo, che logicamente non poteva che avere ad oggetto le controversie escluse dalla clausola compromissoria.

Ne consegue che le critiche mosse dai motivi di censura non colgono nel segno, per cui correttamente il giudice di appello hariconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario solo per le questioni rimesse dalla originaria società attrice; - con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e dell’art 24 Cost., oltrealla nullità della sentenza per la mancata pronuncia in merito all’eccezione riconvenzionale proposta dalla Novella. Nel dettaglio, la Corte di appello – ad avviso della ricorrente - ha errato nella parte in cui, dichiarando improponibile la domanda riconvenzionale avanzata da Novella, in virtù degli articoli XXII e XXIV delle condizioni generali del contratto Associazione Granaria di Milano 140, poiché tale domanda avrebbe dovuto devolversi alla cognizione di un arbitrato irrituale, ha omesso di statuire in merito all’eccezione di compensazione pure sollevata da lla convenuta Novella .

Il giudice di appello non avrebbe considerato ch e la Novella richiedeva solo in via riconvenzionale la condanna della Bu nge per la differenza residuale dalla compensazione fra l’importo preteso da lla Bunge e quello dovuto allaNovella a titolo di risar c i mento del danno subito in considerazione della fornitura di olio contaminato. La censura non può trovare ingresso stante il riconoscimento della pattizia esclusione della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande riconvenzionali spiegate dalla Novella Conserve Alimentari, alla luce del rigetto delle prime quattro censure.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellastessa ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;c ondanna la ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Burge Italiache si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorren