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Ordinanza — n. 18509/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18509/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18509/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con citazione notificata il 13/10/2000, Alfredo Sguanci ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Antonino Palomba per sentire dichiarare e accertare l’occupazione senza titolo da parte di quest’ultimo, sin dal 1999, di alcuni fondi con destinazione agricola e vivaistica posti in Forio d’Ischia, dei quali l’attore era proprietario pro quota, e per ottenere la condanna del convenuto al rilascio degli immobili e al pagamento di un indennizzo per illecita occupazione;

Regesto Legislator

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art. 116 c.p, art. 115 c.p; Ordinanza — n. 18509/2023 — snciv · Corte di Cassazione: con citazione notificata il 13/10/2000, Alfredo Sguanci ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Antonino Palomba per sentire dichiarare e accertare l’occupazione senza titolo da parte di quest’ultimo, sin dal 1999, di alcuni fondi con destinazione agricola e vivaistica posti in Forio d’Ischia, dei quali l’attore era proprietario pro quota, e per ottenere la condanna del convenuto al rilascio degli immobili e al pagamento di un indennizzo per illecita occupazione;

Parole chiave

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fondo agricolo fondo espropriato aiuti nel settore agricolo azienda agricola diritto successorio rurale causa di carattere pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 116 c.p
26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circala violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9709/2019 proposto da: SGUANCI ALFREDO, elettivamente domiciliato in Roma Via San Tommaso d’Aquino 116, presso lo studio dell’avvocato Carlo Milardi (MLRCRL49P25I862C) rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Migliaccio (MGLBDT58P30G903N), Alfredo Sguanci (SGNLRD57M07I862X). -Ricorrente - Contro PALOMBA MARCO, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Depretis 60, presso lo studio dell’avvocato Donatella Cerè (CREDTL61H41H501M) rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Iacono (CNINTN54B17I652P). -Controricorrente – E contro PROPRIETÀ PALOMBA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma Via A.

Depretis 60, presso lo studio dell’avvocato Donatella Cerè (CREDTL61H41H501M) rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Iacono (CNINTN54B17I652P). -Controricorrente – E contro D’APICE NUNZIA, PALOMBA ROBERTO, elettivamente domiciliati in Roma Via A. Depretis 60, presso lo studio dell’avvocato Donatella Cerè (CREDTL61H41H501M) rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Iacono (CNINTN54B17I652P). -Controricorrenti – E contro FASSINI TEA, AMATI GIANCARLO. -Intimati – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5546/2018 depositata il 30/11/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 giugno 2023. Rilevato che:

1. con citazione notificata il 13/10/2000, Alfredo Sguanci ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Antonino Palomba per sentire dichiarare e accertare l’occupazione senza titolo da parte di quest’ultimo, sin dal 1999, di alcuni fondi con destinazione agricola e vivaistica posti in Forio d’Ischia, dei quali l’attore era proprietario pro quota, e per ottenere la condanna del convenuto al rilascio degli immobili e al pagamento di un indennizzo per illecita occupazione;

2. Antonino Palomba, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda ed ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione o, per l’ipotesi di accoglimento delle altrui pretese, la condanna dell’attore al pagamento di una somma per le opere di miglioramento e recinzione del fondo e per avere mantenuto produttivo il terreno;

3. il primo giudice, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, con sentenza n. 2015/2013, ha rigettato le domande dell’attore ed ha accolto la domanda riconvenzione d’usucapione del convenuto;

4. Alfredo Sguanci ha interposto appello, al quale Antonino Palomba ha resistito; il processo, interrotto per la morte dell’appellato, è stato riassunto nei confronti dei coeredi del de cuius, i quali, costituendosi, hanno aderito alle conclusioni del loro dante causa; Roberto Palomba e Nunzia D’Apice hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio poiché rispettivamente, il primo, figlio di Antonino Palomba, rinunciante all’eredità paterna, la seconda, ex coniuge dell’appellato, dal quale risultava divorziata giusta sentenza di scioglimentodel matrimonio del 28/07/2012;

5. la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha estromesso dal giudizio Roberto Palomba e Nunzia D’Apice, ha rigettato l’appello, e ha condannato Alfredo Sguanci alla rifusione delle spese nei confronti di questi ultimi e degli altri eredi Giovanni Palomba e Marco Palomba;

6. Alfredo Sguanci ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; hanno resistito, con tre distinti controricorsi, rispettivamente, Marco Palomba, Giovanni Palomba, Roberta Palomba e Nunzia D’Apice; Alfredo Sguanci e Giovanni Palomba hanno depositato memorie; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione artt. 832, 1158, 1140, 1141, 1163 e 2697 cod. civ. e art. 115 e 116 c.p.c. – vizio di motivazione»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto provati l’elemento oggettivo e soggettivo del possesso utile ai fini dell’usucapione ventennale recependo in maniere acritica le risultanze istruttorie - segnatamente, le prove per testi - senza sottoporle ad “apposita valutazione”;

2. con il secondo motivo [«Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1140, 1141, 1142, 1158 e 1163 cod. civ. –vizio di motivazione»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto «comprovata la ricorrenza dei requisiti del possesso utile all’usucapione» senza illustrare le ragioni di tale convincimento;

3. con il terzo motivo [«Violazione artt. 91 e 92 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – vizio di motivazione»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha fatto buon governo del principio di soccombenza e lo ha condannato alle spese processuali nei confronti di Nunzia D’Apice (ex moglie di Antonino Palomba) e di Roberto Palomba (figlio di Antonino Palomba, rinunciante all’eredità paterna), trascurando di considerare che l’appellante, evocandoli in giudizio, non era stato poco diligente o imperito dato che la loro qualità di coeredi dell’originario convenuto era attestata dall’estratto della situazione di famiglia rilasciato dall’ufficio anagrafico, versato in atti nel giudizio di appello;

4. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono in parte inammissibili e in parte non fondati; 4.1. quanto all’inammissibilità delle censure, in primo luogo, la motivazione della sentenza d’appello soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 4.2. in secondo luogo, la censura s’infrange nel principio di “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; 4.3. quanto all’infondatezza delle censure, a proposito dei rilievi critici di cui agli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., vale l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass.

Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circala violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione», e, ancora «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass.10/06/2016, n. 11892;

Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass.28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass.26/10/2021, n. 30173). Nella specie, la Corte d’appello, senza discostarsi da tali princìpi di diritto, con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede, ha ritenuto raggiunta la prova dell’usucapione dei fondi da parte dell’appellato;

5. il terzo motivo è inammissibile; 5.1. come ha sottolineato la Corte territoriale, nel solco di Cass., 26/03/2013, n. 7625, la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale; 5.2. è stato inoltre chiarito (ex multis, Cass. 31/08/2020, n. 18128), che in materia di spese giudiziali il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, il che nel nostro caso non è accaduto;

6. il ricorso è rigettato;

7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00, euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre