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Ordinanza — n. 18485/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18485/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18485/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19268/2021 proposto da: TROPIANO VINCENZA, ARCHINÀ LILIANA, ARCHINÀ MARIA TERESA, ARCHINÀ STEFANIA, ARCHINÀ GIUSEPPE, rappresentati e dife si da gli avvocati PATRIZIA COSTA , STEFANO COMMISSO e GIORGIO FER- RARO; -ricorrenti- contro ARCHINÀ FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati RENATA SANSALONEe PASQUALE SANSALONE , domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PALAMARA; -ricorrente incidentale- nonché ARCHINÀ MARIA, ARCHINÀ CARLA, SPANÒ ROSA , rappresentat e e di- fesedagli avvocati PASQUALE SANSALONE e RENATA SANSALONE ; -ricorrenti incidentali- avverso la sentenzadella CORTE D I APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 283/2021 depositatal’11/05/2021. 2di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – Caponi Est.

Regesto Legislator

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art. 110 c.p; Ordinanza — n. 18485/2023 — snciv · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso principale è inammissibile. 3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura ex artt. 91 ss. c.p.c. la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado (la Corte territoriale ha rigettato apposito motivo di appello, mo- tivando sulle ragioni della compensazione). Del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilità. 4di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – Caponi Est. Trattandosi di causa iniziata prima del 2009 (esattamente il 26/09/2005) si applica il vecchio testo dell'art. 92c.p.c., che consente la compensazione per «giusti motivi».

Parole chiave

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diritto d'abitazione soggiorno ininterrotto abitazione individuale intenzione di stabilirsi durevolmente legato di cosa altrui attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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art. 110 c.p
Resiste la parte convenuta , Francesco Archinà, con controricorso e ricorso incidentale.Depositato il certificato di morte di quest’ultimo, si sono poi «costituiti» ex art. 110 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19268/2021 proposto da: TROPIANO VINCENZA, ARCHINÀ LILIANA, ARCHINÀ MARIA TERESA, ARCHINÀ STEFANIA, ARCHINÀ GIUSEPPE, rappresentati e dife si da gli avvocati PATRIZIA COSTA , STEFANO COMMISSO e GIORGIO FER- RARO; -ricorrenti- contro ARCHINÀ FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati RENATA SANSALONEe PASQUALE SANSALONE , domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PALAMARA; -ricorrente incidentale- nonché ARCHINÀ MARIA, ARCHINÀ CARLA, SPANÒ ROSA , rappresentat e e di- fesedagli avvocati PASQUALE SANSALONE e RENATA SANSALONE ; -ricorrenti incidentali- avverso la sentenzadella CORTE D I APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 283/2021 depositatal’11/05/2021. 2di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – Caponi Est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nicola Francesco Archinà conveniva Francesco Archinà dinanzi al Tri- bunale di Locri per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un fabbricato rurale, adibito a propria casa di abitazione. Il Tribunale rigettavala domanda per difetto di prova. La Corte di ap- pello ha confermatola pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione la parte attrice (Vincenza Tropiano e i fratelli Giuseppe, Liliana, Maria Teresa e Stefania Archinà nella qualità di eredi) con due motivi.

Resiste la parte convenuta , Francesco Archinà, con controricorso e ricorso incidentale.Depositato il certificato di morte di quest’ultimo, si sono poi «costituiti» ex art. 110 c.p.c. gli eredi dell’originario convenuto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si censura che non si sia ritenuto provato l’animus possidendie si sia accolt a l’eccezione che l’attore sia un mero detentoredel bene, sulla base di una deposizione de relatonon supportata da ulteriori elementi (si deduce violazione de- gli artt. 1158, 1140, 1141, 1144 e 2697 c.c. nonché degli artt. 116, 244 e 257 c.p.c.).

Con il secondo motivo si reitera la sostanza del primosotto specie di censura di vizi della motivazione(si deduce violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 132 co. 2 n. 4, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.). 2. –I due motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiun- tamente. Essi sono inammissibili. 3di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – Caponi Est. Il primo motivo si ispira all’idea che: (a) si possa ottenere l’accogli- mento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezza- mento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un (di regola) terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’ap- prezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione effet- tiva, resoluta e coerente, o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione, senza che la corte di legittimità si impegnia fare pro- prio l’apprezzamento, che rimane del giudice di meritoanche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116co. 1 c.p.c.).

Nel caso di specie si tratta del mancato raggiungimento della prova del possesso in capo a Nicola Francesco Archinà con il consegue nte rigetto della domanda di accertamento di usucapione. In particolare,la sentenza di appello si è diffusa in un analiticoe coerente riesame delle dichiarazioni testimoniali, con la precisazione che il teste Domenico Ar- chinà ha prevalentemente riferito proprie (non altrui)percezioni. Non supera il vaglio d’ammissibilità nemmeno il secondo motivo: per le stesse ragioni già indicate nel capoverso precedente, non sussistono i lamentati vizi di motivazione.

In conclusione, il ricorso principale è inammissibile. 3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura ex artt. 91 ss. c.p.c. la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado (la Corte territoriale ha rigettato apposito motivo di appello, mo- tivando sulle ragioni della compensazione). Del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilità. 4di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – Caponi Est. Trattandosi di causa iniziata prima del 2009 (esattamente il 26/09/2005) si applica il vecchio testo dell'art. 92c.p.c., che consente la compensazione per «giusti motivi».

La Cort e di appello ha ampia- mente motivato sulle ragioni della compensazione; la decisione sul punto è insindacabile in cassazione e il motivo punta ad una rivaluta- zione di merito. Il ricorso incidentale è inammissibile. 4. –In conclusione, inammissibile il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale, sussistono ragioni per compensare le spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle dueparti ricorrent i , di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inammis- sibilità del ricorso incidentale; dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due partiricorrenti, di un'ulteriore somma pari