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Ordinanza — n. 18457/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18457/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18457/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza iscritto al n. 12170/2022R.G. proposto da: SOCIETA’ GENERALE IMPIANTI GAS SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MOSCONI MARZIA (MSCMRZ65L45F205U); -ricorrente- nei confronti di MAZZUCCHETTI LEONELLO, in qualità di socio unico di GEST. COMM. SRL IN LIQUIDAZIONE, estinta e cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dall’avvocato LOBASCIO ANDREA (LBSNDR78D27H645O); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 414/2022 , depositata il07/04/2022.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 18457/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Contro la sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Società Generale Impianti Gas s.p.a. Mazzucchetti Leonello, in qualità di socio unico ed ex liquidatore di Gest. Comm. Group s.r.l. in liquidazione, società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 12 maggio 2021, nei limiti della successione, ha resistito al ricorso con memoria depositata exart. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardivit Con atto del 21 marzo 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., così che va pronunciata l’estinzione del presente giudizio.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione opposizione al precetto esecutivo declinatoria di competenza azione revocatoria fallimentare legittimazione per agire in via esecutiva ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., così che va pronunciata l’estinzione del presente giudizio.
art. 391 c.p
Vi è pronuncia sulle spese, con condanna della ricorrente che ha dato causa alle medesime, non risultando che Leonello Mazzucchetti abbia aderito alla rinuncia (cfr. l’art. 391 c.p.c.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza iscritto al n. 12170/2022R.G. proposto da: SOCIETA’ GENERALE IMPIANTI GAS SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MOSCONI MARZIA (MSCMRZ65L45F205U); -ricorrente- nei confronti di MAZZUCCHETTI LEONELLO, in qualità di socio unico di GEST. COMM. SRL IN LIQUIDAZIONE, estinta e cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dall’avvocato LOBASCIO ANDREA (LBSNDR78D27H645O); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 414/2022 , depositata il07/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale PAOLA FILIPPI (dichiararsi l’inammissibilità del ricorso). PREMESSO CHE Il Tribunale di Parma, con la sentenza 5 aprile 2022 n. 414, decidendo sull’opposizione fatta valere dalla società Gest. Comm. Group s.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Società Generale Impianti Gas s.p.a., ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Bergamo, e ha revocato il decreto.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Società Generale Impianti Gas s.p.a. Mazzucchetti Leonello, in qualità di socio unico ed ex liquidatore di Gest. Comm. Group s.r.l. in liquidazione, società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 12 maggio 2021, nei limiti della successione, ha resistito al ricorso con memoria depositata exart. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardivit Con atto del 21 marzo 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., così che va pronunciata l’estinzione del presente giudizio.

Vi è pronuncia sulle spese, con condanna della ricorrente che ha dato causa alle medesime, non risultando che Leonello Mazzucchetti abbia aderito alla rinuncia (cfr. l’art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Leonello Mazzucchetti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella adunanza