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Sentenza — n. 18441/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 18441/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18441/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25294-2017proposto da: COMUNE DI AUSTIS, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI n. 9, presso lo studio dell’avv.ARCANGELO GUZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNA ANGIUS e GIAN FRANCO MUREDDU -ricorrente - contro Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 2- SANNA ADAMO, SANNA RITA, ARRU FRANCESCA e SANNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliat i in ROMA, VIA A. BAIAMONTI n. 4, presso lo studio dell’avv. RENATO AMATO, rappresentatie difesi dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 153 c.p; Sentenza — n. 18441/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Poiché nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, alcun fatto a sé non imputabile, ma ha soltanto allegato difficoltà nella ricerca dei soggetti cui notificare il ricorso, non è possibile concedere alcun ulteriore differimento per consentire alla stessa di provvedere all’incombente non integralmente eseguito nel termine all’uopo concessole. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Parole chiave

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opposizione procedura di rivendicazione nel fallimento prescrizione acquisitiva ordinaria petizione d'eredità eccezioni processuali tardive rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 153 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25294-2017proposto da: COMUNE DI AUSTIS, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI n. 9, presso lo studio dell’avv.ARCANGELO GUZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNA ANGIUS e GIAN FRANCO MUREDDU -ricorrente - contro Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 2- SANNA ADAMO, SANNA RITA, ARRU FRANCESCA e SANNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliat i in ROMA, VIA A. BAIAMONTI n. 4, presso lo studio dell’avv. RENATO AMATO, rappresentatie difesi dall’avv.

MARCELLO SEQUI -controricorrenti - nonchè SANNA LUISA, SANNA NUNZIA, ZEDDE ADELINA, SANNA SEBASTIANO, FADDA GIUSEPPA ANNA, SANNA MARIA, SANNA CESARE, SANNA PIETRO, SANNA MARIO, SANNA GINA, FLORIS GIAMPAOLA, SANNA ANNAMARIA, SANNA FRANCESCA, SANNA GIOVANNI, SANNA MARIA, SANNA ROMANO, SANNA LUCIO, SANNA GIORGIO, SANNA LUISA, SANNA PIETRO, SANNA BRUNO, SANNA ROBERTO, SANNA RITA SANTINA e SANNA CHIARINA -intimati - avverso la sentenza n. 465/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA viste le conclusioniscritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa LUISA DE RENZIS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 2.12.1999 il Comune di Austis proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 188/1996, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di Sanna Luigi, della piena proprietà di alcuni terreni. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 247/2011, accoglieva in parte l’opposizione, Ric. 2017n. 25294sez.

S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 3- limitatamente ad alcune porzioni immobiliari, respigendola nel resto. Interponeva appello avverso detta decisione il Comune di Austis e spiegava appello incidentale il Sanna, relativamente alla parte di domanda accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 465/2017, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva il gravame incidentale, rigettando quello principale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Austis, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Sanna Rita, Sanna Giuseppe, Sanna Adamo ed Arru Francesca, eredi di Sanna Luigi.

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 9.6.2022, prima della quale ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte, invocando l’accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 19043/2022, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Sanna Nunzia, degli eredi di Sanna Caneddu, di Sanna Cesare, di Sanna Pietro, di Floris Giampaolo, di Sanna Annamaria, di Sanna Francesca, di Sanna Maria, di Sanna Lucio, di Sanna Giorgio e di Sanna Rita Santina.

Con atto depositato il 26.10.2022 il Comune di Austis ha dato atto di aver adempiuto solo parzialmente all’incombente; non risulta in particolare eseguita la notificazione nei confronti di Sanna Luigi, deceduto, o dei suoi eredi, nè nei confronti di Sanna Maria. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le part i ha nno depositato memoriaed il P.G. ha depositato conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente, con Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 4- memoria del 21.4.2023, ha invocato la concessione di un ulteriore termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti non evocati in giudizio nel primo termine concesso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che il Comune di Austis non ha provveduto, nel termine indicato nell’ordinanza interlocutoria n. 19043/2022,ad integrare il contraddittorionei confronti di tutti i litisconsorti. In particolare, non è stataeseguita la notificazione nei confronti di Sanna Luigi, deceduto, o dei suoi eredi (pure individuati nell’atto di integrazione del contraddittorio), né nei confronti di Sanna Maria. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile, dovendosi ribadire che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato ” (Cass.

Sez.2, Sentenza n. del 15/10/2021 , Rv. 662446; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 11/04/2016 , Rv. 639540 ). Il termine, infatti, si intende concesso “… non solo per iniziare il Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 5- procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso”( Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 26/11/2008, Rv.605785; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del14/10/2005, Rv. 583661).

Poiché nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, alcun fatto a sé non imputabile, ma ha soltanto allegato difficoltà nella ricerca dei soggetti cui notificare il ricorso, non è possibile concedere alcun ulteriore differimento per consentire alla stessa di provvedere all’incombente non integralmente eseguito nel termine all’uopo concessole. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2017n. 25294sez.