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Ordinanza — n. 18431/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against Bolzano's self-declared incompetence, ruling it cannot raise jurisdiction issues not explicitly contested by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18431/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal regarding territorial jurisdiction, declaring the Bolzano Tribunal competent to resume the proceedings. The appellant argued the lower court improperly declared incompetence without the defendant contesting alternative forums under Articles 18, 19, and 20 of the Code of Civil Procedure. The court held that while an exception of jurisdiction under Article 21 does not require listing alternative forums, a judge cannot raise jurisdictional issues d'ufficio that were not explicitly proposed by the opposing party in their statement of defense.

Regesto Legislator

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Art. 21 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: While an exception of jurisdiction under Art. 21 c.p.c. does not require referencing alternative forums under Arts. 18, 19, and 20 c.p.c., the court cannot raise jurisdictional issues d'ufficio that were not explicitly proposed by the opposing party.

Parole chiave

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territorial jurisdiction forum destinatae solutionis d'office jurisdiction Code of Civil Procedure competence regulation incompetenza territoriale risoluzione del conflitto giurisdizionale competenza per materia

Disposizioni normative citate

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Art. 21 c.p.c.
620/22, il Tribunale di Bolzano escludeva l’applicazione al caso di specie dell’art. 21 c.p.c., non avendo la domanda ad oggetto l’accertamento positivo o negativo o la costituzione di un diritto reale, ma l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale.
Art. 38 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c.
Art. 18 c.p.c.
Art. 19 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
2.-Il secondo motivo lamentala violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 c .p.c.
Art. 50 c.p.c.
art. 21 c.p
620/22, il Tribunale di Bolzano escludeva l’applicazione al caso di specie dell’art. 21 c.p.c., non avendo la domanda ad oggetto l’accertamento positivo o negativo o la costituzione di un diritto reale, ma l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale.
art. 38 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c.
art. 28 c.p
art. 50 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31604/21
( per tutte: Cass. n. 31604/21) .
Cass. n. 17374/20
28 c.p.c., il giudice non possa “rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”(Cass. n. 17374/20; 17020/11).
Cass. n. 17020/11
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19330/2022 R.G. proposto da: CAPITADO IMMOBILIARE S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSA MARIA MARE eFABRIZIO RENZ, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro DAZZI BRUNELLA, LUCARINI MICHELA, PICCHI ROBERTO, CESARETTI DANIELA, DA PRATO ENRICA, BRESCIANI ANGELO, LUCARINI ANTONELLA DORA MARIA, BRESCIANI LUCA, DAZZI MANRICO, SARTI RICCARDO, SALIS FILIPPO, SARTI KATIA, TESCONI NADIA, SARTI SERGIO ROMANO, SARTI ANNA -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BOLZANO depositata il 28/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI; lette le conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI in data 13/12/2022, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA 1.

Con atto di citazione del 9 febbraio 2022 la Capitado Immobiliare Srl citava i convenuti, odierni resistenti, avanti il Tribunale di Bolzano quale giudice del luogo dove era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio intercorsa tra le stesse parti, ossia dove erano stati sottoscritti il contratto preliminare del 25/02/2021 e il preliminare collegato del 15/02/2021 (avente ad oggetto il primo un'area edificabile di circa metri quadri 13.398 siti in Forte dei Marmi, comprensiva di terreni e di un fabbricato e il secondo un appezzamento di terreno inedificabile di metri quadrati 2.400, sito nella stessa località).

Preso atto dell’impossibilità di realizzare un progetto edificatorio per vizio del piano attuativo, avendo esercitato il recesso, parte attrice chiedev a la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, pari a euro 800.000,00 e, in subordine, l a dichiarazione di invalidità del preliminare per errore di fatto e/o la risoluzione dello stesso , con conseguente restituzione delle somme pagate a titolodi caparra.

2. Si costituivano in giudizio i convenutichiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti ed eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito infavore del Tribunale di Lucca, in applicazione del criterio del locus rei sitae.

3. Pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza, con ordinanza del 28.06.2022 resa nella causa iscritta al RG n. 620/22, il Tribunale di Bolzano escludeva l’applicazione al caso di specie dell’art. 21 c.p.c., non avendo la domanda ad oggetto l’accertamento positivo o negativo o la costituzione di un diritto reale, ma l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale. Dichiarava tuttavia la propria incompetenza in applicazione del criterio del “forum destinatae solutionis” e disponevala riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Lucca.

4. Avverso tale decisione CapitadoImmobiliare Srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi e successivamente illustrato da memoria.

5. Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, in quanto priva della contestazione specifica di ciascuno dei criteri determinativi della competenza territoriale ex artt.18, 19 e 20 c . p . c . e della prova della fondatezza delle contestazioniavanzate. Contesta inoltre che il giudice di prime cure abbia rilevato d'ufficio la propria incompetenza fuori dei casi previsti dall'art. 38 c.p.c., individuando profili di incompetenza territoriale non proposti dalla parte eccipiente. 2.-Il secondo motivo lamentala violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 c .p.c. per avere il giudice a quo dichiarato la propria incompetenza territoriale, pur essendo il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio correttamente indicato da parte attricee ritiene del tutto irrilevante la considerazione, presente in ordinanza, sul luogo di residenza della maggior parte dei convenuti. 3.-Per la loro evidente connessione, i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente. 4.-Il proposto regolamento di competenza è fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'eccezione di incompetenza sollevata ai sensi e per gli effetti dell'art 21 c.p.c., in quanto riferita a un foro inderogabile , non necessita di essere corredata dal riferimento ai possibili fori alternativi contemplati dagli artt.18, 19 e 20 c.p.c. ( per tutte: Cass. n. 31604/21) . Tuttavia, una volta rilevata l'infondatezza di tale eccezione , i l Tribunale di Bolzano avrebbe dovuto proseguire nella trattazione della causa correttamente radicata avanti a lui, poiché non gli era consentito rilevare d'ufficio profili di incompetenza non esplicitamente proposti dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta.

Il principio - al quale ha contravvenuto l’ordinanza impugnata - è stato affermato in più occasioni da questa Corte, che ha affermato come, al di fuori dei casi dell’art. 28 c.p.c., il giudice non possa “rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”(Cass. n. 17374/20; 17020/11). 5.- In conclusione, il proposto regolamento di competenza merita accoglimento: va di conseguenza dichiarata la competenza del Tribunale di Bolzano, davanti al quale dovrà essere riassunta la causanei termini dettati dall’art. 50 c.p.c., che all’esito del giudizio di merito deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tr ibunale di Bolzano , dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, il quale provvederà all’esito del giudizio di merito anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legitti