Ordinanza — n. 18430/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon atto di citazione del 27/01/2009, Floriano Gabellone convenne in giudizio la zia paterna Eraclea Gabellone per sentire accertare e dichiarare di avere acquistato per usucapione la proprietà della porzione immobiliare (fabbricato rurale e terreni) riportata al NCT del Comune di Lecce alla partita 10035, foglio 225, particella 70, facente parte di un più ampio compendio immobiliare denominato “masseria Scaliddi”. Sostenne di avere posseduto detti immobili dal 1954, anno in cui i beni erano stati venduti da terzi ai fratelli Salvatore Gabellone, padre di Floriano Gabellone, ed Eraclea Gabellone, fino alla data di instaurazione del giudizio, prima unitamente al padre Salvatore Gabellone e, dalla morte del genitore (nel 1989), in via esclusiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 c.c, art. 115 c.p, art. 116 c.p; Ordinanza — n. 18430/2023 — snciv · Corte di Cassazione: con il quinto motivo [«Omesso esame di fatti […] e documenti decisivi […] in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 360, comma 1, n.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9124/2019 proposto da: GABELLONE ERACLEA, elettivamente domiciliata in Roma via A. Chinotto 1, presso lo studio dell’avvocato Lilia Grenga (GRNLLI47T52H501F) rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Castelluzzo (CSTMRC67P04H501J). -Ricorrente - Contro GABELLONE FLORIANO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Caprioli (CPRLCU32A27E506V), Romeo Russo (RSSRMO68H22D643H). -Controricorrente – E contro BANCA SELLA SPA. POSSESSO -Intimata – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 887/2018 depositata il 17/09/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 giugno 2023. Rilevato che:
1. con atto di citazione del 27/01/2009, Floriano Gabellone convenne in giudizio la zia paterna Eraclea Gabellone per sentire accertare e dichiarare di avere acquistato per usucapione la proprietà della porzione immobiliare (fabbricato rurale e terreni) riportata al NCT del Comune di Lecce alla partita 10035, foglio 225, particella 70, facente parte di un più ampio compendio immobiliare denominato “masseria Scaliddi”. Sostenne di avere posseduto detti immobili dal 1954, anno in cui i beni erano stati venduti da terzi ai fratelli Salvatore Gabellone, padre di Floriano Gabellone, ed Eraclea Gabellone, fino alla data di instaurazione del giudizio, prima unitamente al padre Salvatore Gabellone e, dalla morte del genitore (nel 1989), in via esclusiva;
2. costituendosi, Eraclea Gabellone contestò la domanda e ne chiese il rigetto;
3. il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2109/2013, rigettò la domanda;
4. sul gravame d i Floriano Gabellone, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’intervenuta usucapione da parte di Floriano Gabellone della predetta porzione della“masseria Scaliddi”;
5. Eraclea Gabellone ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; Floriano Gabellone resiste con controricorso; Banca Sella S.p.a. non ha svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memorie; Consideratoche:
1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1164 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha dichiarato che Floriano Gabellone ha acquistato per usucapione la proprietà della porzione di fabbricato rurale di cui al catasto dei terreni di Lecce, partita 10035, foglio 225, particella 70, senza che l’attore, il quale aveva dedotto l’acquisto dei beni da parte del padre Salvatore Gabellone e della sorella Eraclea Gabellone per atto di compravendita del 1994, abbia dedotto e provato l’interversio possessionis;
2. con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.345, comma 3 c.p.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha valutato il documento denominato “tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 316 del 1957”, prodotto per la prima volta in appello, senza che l’appellante Floriano Gabellone avesse dimostrato di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad esso non imputabile;
3. con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.216 c.p.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha utilizzato ai fini della decisione il documento denominato “tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 316 del 1957”, che la stessa Eraclea Gabellone aveva formalmente disconosciuto, senza che l’appellante Floriano Gabellone, che intendeva avvalersene, avesse fatto istanza di verificazione;
4. con il quarto motivo [«Nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
4) c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha travisato il contenuto dell’interrogatorio formale della convenuta Eraclea Gabellone e ha ritenuto che essa avesse confessato che, sin dall’atto notarile di vendita (1954), il fratello Salvatore Gabellone avesse posseduto in maniera esclusiva e pacifica la porzione di masseria oggetto della domanda di usucapione, così come era stata divisa nel rogito notarile, benché l’interrogata avesse dichiarato che, sino alla morte del fratello (29/05/1989), la masseria non era divisa in alcun modo, e che la porzione di masseria di sua proprietà era quella posta a sinistra presso la quale si recava, con la propria famiglia, per risiedervi, per lo meno sino alla morte del fratello;
5. con il quinto motivo [«Omesso esame di fatti […] e documenti decisivi […] in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato i seguenti fatti: (i) esecuzione dell’unico pozzo artesiano presente sui terreni della masseria su commissione di Eraclea Gabellone, da parte di Gabriele Lezzi (sentito come teste); (ii) cessione in mezzadria di tutta la “masseria Scaliddi” a Immacolata Licci, da parte di Antonio Taurino, marito di Eraclea Gabellone, senza che Salvatore Gabellone e Floriano Gabellone seguissero i lavori (come dichiarato dal teste Francesco Perrone, figlio della mezzadra Immacolata Licci); (iii) alcuni documenti decisivi (contratto di affitto del 12/03/1988; mutuo ipotecario notaio Aldo Gallo; mutuo ipotecario notaio Mariella Costa), che attestavano che, fin dal rogito notarile del 1954, Eraclea Gabellone aveva ceduto in affitto o in mezzadria tutti i suoi terreni, compresi quelli oggetto di causa, prima a Immacolata Licci e poi (dal 1988) al figlio di quest’ultima Cesare Taurino.
Per la ricorrente, tali elementi fattuali e anche le risultanze della prova testimoniale sono in contrasto con il documento denominato “tipo di frazionamento”, tardivo e disconosciuto, sicché non è dato comprendere su quali basi la Corte territoriale abbia ritenuto assolto, da parte dell’attore, l’onere della prova circa l’usucapione del compendio immobiliare;
6. il primo motivo non è fondato; 6.1. la Corte leccese non ha commesso il prospettato errore di diritto; infatti la c.d. interversio possessionis è estranea al perimetro della controversia. E questo perché l’attore non ha mai allegato alcun mutamento, da detenzione a possesso, della sua relazione con il bene domandato, dato che quale fatto costitutivo della domanda allega il possesso ultraventennale della porzione della “masseria Scaliddi” che egli sostiene di avere posseduto, prima insieme con il padre Salvatore Gabellone, e, dopo la morte di questi (nel 1989), in via esclusiva;
7. il secondo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, sono inammissibili; 7.1. le relative censure, che ruotano attorno all’asserita violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., vanno disattese alla luce dell’orientamento di legittimità(Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), per il quale «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892;
Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass.26/10/2021, n. 30173);
8. il quarto motivo non è fondato; 8.1. non è ravvisabile alcun travisamento del contenuto delle prove; 8.2. il giudice d’appello ha ritenuto provata la domanda alla stregua di una valutazione discrezionale del variegato e ricco quadro istruttorio, che, senza incorrere in aporìe logiche, ha illustrato, in maniera chiara e meticoloso, nei seguenti termini: (a) nel rogito del 1954, con il quale Giovanni Balsamoe Agnese Balsamo vendettero a Salvatore Gabellone (padre dell’attore Floriano Gabellone) e ad Eraclea Gabellone, alcune zone della “masseria Scaliddi”, in agro di Lecce, era già riportata la quota venduta a Eraclea Gabellone ed era già indicata una divisione dei beni oggetto di vendita, laddove, nel medesimo atto, è scritto:
«Per quanto riguarda le porzioni di fabbricato acquistate tanto da Gabellone Salvatore che da Gabellone Eraclea, le parti si rimettono alla pianta planimetrica che verrà allegata al presente atto sotto la lettera A, nella quale la parte attribuita a Gabellone Salvatore verrà tinteggiata in bleu e quella attribuita a Gabellone Eraclea verrà tinteggiata in rosso e la parte che resterà in comune verrà tinteggiata in amaranto. Il relativo frazionamento verrà allegato alla copia per la voltura»; (b) la circostanza che non sia stato rinvenuto l’allegato all’atto di vendita non è motivo di determinazione di una diversa volontà delle parti, ma costituisce piuttosto motivo di incertezza nella individuazione e attribuzione dei beni; (c) risolutiva, sul punto, è la dichiarazione resa nell’interrogatorio formale da Eraclea Gabellone che afferma «ci recavamo nella masseria che non avevamo diviso in alcun modo, in quanto fino a quando era vivo mio fratello andavamo d’accordo, dalla morte di mio fratello invece […] io ho rispettato la volontà e la divisione bonaria che lo stesso aveva effettuato», donde l’evidenza della consapevolezza della convenuta di una divisione con il fratello Salvatore, che definisce bonaria, ma che espressamente dichiara di avere sempre rispettato, quale implicito riconoscimento del possesso in capo a questi dell’immobile così come diviso nell’atto di vendita, possesso che si è protratto dalla vendita (1954) fino alla morte di Salvatore Gabellone (29/05/1989) e poi si è trasferito al figlio Floriano, quale suo erede, ed ha complessivamente superato i venti anni necessari ai fini dell’usucapione.
La dichiarazione della convenuta ha contenuto confessorio ed è già sufficiente al fine di ritenere fondata la domanda senza necessità di altre prove; (d) tuttavia, si aggiungono ulteriori elementi di prova, a cominciare dal verbale di contravvenzione del genio civile del 20/10/1983, per l’esistenza di un pozzo sulla particella 70, che viene contestato a Cesare Taurino, figlio di Eraclea Gabellone, che nelle immediatezze si qualifica “nipote” del proprietario Salvatore Gabellone, il quale in effetti paga la sanzione, la cui ricevuta è prodotta in giudizio.
Realizzazione e successiva regolarizzazione del pozzo sono un indice del possesso del bene uti dominus da parte di Salvatore Gabellone, dante causa dell’attore; (e) vi è poi il tipo di frazionamento, presentato e sottoscritto da Eraclea Gabellone in data 17/05/1957 (e allegato alla voltura 316/1957), depositato tardivamente dall’attore nel giudizio di appello, per averlo ripetutamente richiesto ai competenti uffici che lo hanno rilasciato soltanto in data 03/10/2013, nel quale la parte di fabbricato rurale, di proprietà e in possesso di Floriano Gabellone, (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza) «risulta identificata in catasto alla partita 10035, fol. 225, part. 70, […] oggi ancora intestata alla sig.ra Eraclea Gabellone, effettivamente derivata dalla divisione del fabbricato tra gli allora acquirenti […]», mai effettivamente eseguito, che ha la valenza di un documento ufficiale depositato presso i pubblici uffici, e inoltre ha valore confessorio perché reca la sottoscrizione di Eraclea Gabellone; (f) infine, rilevano le dichiarazioni di tre testimoni, in linea con la dichiarazione dell’appellata, secondo cui, in sintesi, la parte destra della masseria era di Eraclea Gabellone e la parte sinistra era di Salvatore e Floriano Gabellone, non contraddette dalle dichiarazioni, incerte e non riscontrate dei testi indicati da parte appellata;
9. il quinto motivo è inammissibile; 9.1. la censura ad esso sottesa mira a un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle prove assunte nel giudizio di merito che, nell’ottica di Eraclea Gabellone, dimostrerebbero che Floriano Gabellone non ha mai esercitato un possesso utile ai fini dell’usucapione della porzione della “masseria Scaliddi”; 9.2. al riguardo è il caso di ricordare che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355);
10. il ricorso è rigettato;
11. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna Eraclea Gabellone a rifondere a Floriano Gabellone le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, per compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti