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Ordinanza — n. 18414/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses usucapion appeal, upholding appellate court's rejection of property claim due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Giovanni Grasso and his wife against the Second Instance Court's rejection of their usucapion claim. The appellants argued that the lower court erred in finding no evidence of a gratuitous loan (comodato) and misapplied civil code provisions regarding property acquisition. The court rejected these arguments, noting the absence of proof for the alleged loan and correctly applying the principle that the burden of proving usucapion rests on the claimant.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1158 c.c.; Art. 360 n. 3, 4 c.p.c.: The court of appeal correctly rejected the usucapion claim when the appellant fails to prove the requisite possession or the existence of a gratuitous loan, and the external judgment does not directly impact the current property dispute.

Parole chiave

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usucapione immobile comodato gratuito carico della prova violazione codice civile giudicato esterno acquisto di proprietà fondiaria cosa senza padrone contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1158 c.c.
Art. 360 n. 3, 4 c.p.c.
(art. 360 numeri 3 – 4 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che, senza alcuna ragione, dalla consegna (nel 1969) delle chiavi del locale fatta dalla madre alla figlia e al genero, ha erroneamente desunto l’esistenza di un comodato gratuito, trascurando il giudicato esterno (sentenza n.
Art. 1144 c.c.
Art. 1803 c.c.
Art. 1810 c.c.
Art. 2909 c.c.
1803 e 1810 in relazione all’art. 2909 c.c. nonché sotto ulteriore profilo degli artt.
Art. 99 c.p.c.
Art. 2907 c.c.
Art. 24 Cost.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei rico

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/04/2017, n. 9097
Cass. 07/03/2018, n. 5355
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11337/2019 proposto da: GRASSO GIOVANNI, DEL CORE CONCETTA, elettivamente domiciliati in Roma Via Sistina 121, presso lo studio dell’avvocato Giacomo Mauriello (MRLGCM51M18B581G) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro DEL CORE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma Via Sistina 121, presso lo studio dell’avvocato Carlo Antonio Esposito (SPSCLN68M15G309R) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – E contro DEL CORE LUIGI, DEL CORE GIUSEPPA, DEL CORE CARLO, DEL CORE MARIA, DEL CORE GIOVANNI, DEL CORE GIULIANO. -Intimati – POSSESSO Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 502/2019 depositata il 31/01/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 giugno 2023. Rilevato che:

1. Giovanni Grasso convenne in giudizio Giovanni Del Core, Giuseppa Del Core e gli eredi di Giacomo Del Core – Carlo, Maria, Giovanni, Luigi, Giuliano Del Core -, per sentire accertare e dichiarare di avere acquistato per usucapione la proprietà di un vano terraneo (di circa 12 mq) facente parte di un fabbricato situato in Mugnano di Napoli, con accesso dal viale privato prospiciente via S. D’Acquisto, di cui aveva il pieno possesso da oltre venti anni, e sostenne di averlo avuto in piena disponibilità dalla suocera Maria Liccardo e che, dal 1969, vi svolgeva la propria attività senza alcuna opposizione né da parte della suocera né, successivamente, da parte degli eredi di quest’ultima;

2. Giovanni Del Core resistette alla domanda e ne chiese il rigetto assumendo di essere l’esclusivo proprietario del vano donatogli dalla madre per la nuda proprietà;

3. il Tribunale di Napoli, sezione di Marano, integrato il contraddittorio nei confronti di Concetta Del Core, coniuge dell’attore, istruita la causa con prove orali, con sentenza n. 1165/2015, accolse la domanda;

4. interposto gravame da Giovanni Del Core, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda;

5. Giovanni Grasso e Concetta Del Core ricorrono, con tre motivi (nella sintesi dei motivi – a pag. 4 del ricorso – è indicato il quar to motivo che però in seguito non viene trattato), per la cassazione della sentenza di appello; Giovanni Del Core resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti costituite hanno depositato memorie; Consideratoche: I. preliminarmente, è priva di fondamento l’eccezione di Giovanni Del Core di inammissibilità del ricorso di Concetta Del Core per carenza di interesse. L’eccezione poggia su un elemento privo di riscontro, quale l’asserita insussistenza del regime di comunione dei beni tra i ricorrenti;

1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1158 c.c. Violazione artt. 112 – 115 e 116 c.p.c. (art. 360 numeri 3 – 4 c.p.c .)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, per non avere bene individuato il locale oggetto del giudizio, ha ritenuto che esso fosse di esclusiva proprietà di Giovanni Del Core (e non anche degli eredi Del Core, germani di Giovanni Del Core) al quale sarebbe stato donato, con atto pubblico del 1978, dalla madre Maria Liccardo (che ne aveva mantenuto l’usufrutto) in nuda proprietà, ed ha quindi erroneamente negato valore confessorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dagli “eredi Del Core”; e, ancora, non ha considerato la pregressa situazione di fatto, opponibile sia alla donatrice che al donatario, del possesso in capo al ricorrente del detto “piccolo vano terraneo”, a partire dal 1969; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. detto che le censure ex artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., sono generiche e soltanto abbozzate, con rifermento all’asserita violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, cod. proc. civ.), osserva la Corte che la doglianza è priva di autosufficienza -per mancata trascrizione, nel testo del ricorso, dei passi salienti del contratto di donazione, che si assume male interpretato dal giudice territoriale – e carente di specificità.

L’allegazione del vizio, in sé generica, non si attiene al principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui «[i]n tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai princìpi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali» (Cass.15/11/2017, n. 27136);

2. con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1140-1141 comma 2° - 1142 e 1158 c.c. Violazione artt. 112 – 115 e 116 c.p.c. (art. 360 numeri 3 – 4 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove afferma che dal libero interrogatorio di Giovanni Grasso risulta che fu l’originaria proprietaria Maria Liccardo a concedere, nel 1969, alla figlia Concetta Del Core e al genero Giovanni Grasso, l’uso del locale poi donato, nel 1978, per la nuda proprietà al figlio Giovanni, e, ancora, che essa Liccardo, fino alla morte (1997) rimase usufruttuaria dei suoi beni, compreso il vano contestato, destinato a laboratorio odontotecnico da Giovanni Grasso.

Rimarcano che quanto meno a partire dal 1973, e cioè da quando, cessata l’attività di Concetta Del Core (che aveva adibito il piccolo vano a latteria), quest’ultimo allestì nel detto locale il proprio laboratorio odontotecnico, sostenendo delle spese per adattarlo a quella destinazione (come testimoniato dall’idraulico Giuliano Pirozzi), deve ritenersi verificata l’interversio possessionis utile ai fini dell’usucapione a favore di Giovanni Grasso; 2.1. il secondo motivo non è fondato; 2.2. la Corte distrettuale, liberamente apprezzate le risultanze istruttorie, è pervenuta alla conclusione, della quale ha dato conto in maniera chiara e approfondita, che dagli atti di causa non risulta la prova di un possesso ad usucapionem del locale oggetto del giudizio da parte di Giovanni Grasso, ma risulta soltanto una diversa situazione detentiva, sia pure protratta per anni, riconducibile ad un comodato giustificato dai rapporti di parentela tra Maria Liccardo (che ebbe a disporre del bene per nuda proprietà in favore del figlio Giovanni Del Core e ne mantenne fino alla morte l’usufrutto), il genero e la figlia; 2.3. da una diversa angolazione giuridica, è il caso di ricordare che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355);

3. con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione degli artt.1144 e 1158 c.c. – degli artt. 1803 e 1810 in relazione all’art. 2909 c.c. nonché sotto ulteriore profilo degli artt. 99 c.p.c. –2907 c.c. e 24 Cost. –Violazione artt. 112 – 115 e 11 6 c.p.c. (art. 360 numeri 3 – 4 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che, senza alcuna ragione, dalla consegna (nel 1969) delle chiavi del locale fatta dalla madre alla figlia e al genero, ha erroneamente desunto l’esistenza di un comodato gratuito, trascurando il giudicato esterno (sentenza n. 4000/2011) che sanciva l’occupazione senza titolo del locale da parte di Concetta Del Core, ed ha anche violato il principio della domanda in quanto, a fronte dell’azione di usucapione ventennale dell’attore, benché il convenuto non avesse fornito alcun elemento per fare risalire il prospettato possesso ad una detenzione qualificata e men che meno a un’ipotesi di comodato gratuito, ha erroneamente riformato la pronuncia di accoglimento del primo giudice; 3.1. il terzo motivo, articolato in più rilievi critici, non è fondato; 3.2. non sussiste la prospettata violazione del principio della domanda in quanto la sentenza impugnata, senza travalicarne il confine, ha negato l’usucapione del bene immobile, aderendo alla prospettazione dell’appellante Giovanni Del Core, il quale, (cfr. pag. 3 della sentenza) con il quinto motivo di appello, aveva fatto valere la carenza di prova dell’usucapione, per essere stato il bene concesso in comodato gratuito e in mancanza di prova di atti corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà; 3.3. quanto all’asserita rilevanza di un giudicato esterno, giusta sentenza definitiva n. 4000/2011, (che i ricorrenti, a pag. 23 del ricorso, dichiarano essere stata tardivamente depositata dal convenuto in primo grado), osserva la Corte che esso non è fondatamente invocabile, per un verso, perché intervenuto nella causa di rilascio dell’immobile per occupazione senza titolo promossa da Giovanni Del Core nei confronti della sorella Concetta Del Core e del figlio di questa Luigi Grasso, e come tale riguarda parti (parzialmente) diverse da quelle di questo giudizio; per altro verso, perché, comunque, esso sancisce esclusivamente l’occupazione senza titolo del locale di cui si discute e non ha pertanto diretta incidenza sull’asserito possesso utile ai fini dell’usucapione su cui si basa la domanda di Giovanni Grasso;

4. il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigettail ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, per compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso per spese generali, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato Carlo Antonio Esposito, dichiaratori antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei rico