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Ordinanza — n. 18287/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18287/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18287/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3369/2021 proposto da: MONTALTO FRANCESCO, MONTALTO PIETRO, rappresentati e dife si dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA POLICASTRI, domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocatoFILIPPO POLICASTRI ; -ricorrenti- contro PERRONE SILVANA, GERVASI ALESSIA, GERVASI DANIELA, rappresen- tatie difesi da ll’ avvocat o MAURIZIO NUCCI ; -controricorrenti- nonché LA FIORENTE DEI FLLI TOCCI s.n.c.; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI CATANZARO n. 820/2020depositata i l 1 2 /0 6 /202 0 .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18287/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte di appelloanalizza poi nel dettaglio le censure dell’appellante e conclude che esse si concentrano invece sull’individuazione della linea di confinecompiuta dal giudice di prime cure. Ne discende l’applicazione dell’art. 329 co. 2 c.p.c. che è corretta e in ogni caso non è colpitadal motivo di ricorso, ove gli attori manife- stano il loro reputato difetto di interesse a bersagliare il correlativo capo di sentenza, opinamento che è appunto un’attestazione del difetto di impostazionedi cui si è detto nel precedente paragrafo.

Parole chiave

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fondo espropriato azione per l'apposizione dei termini confisca dei beni utilizzazione del fondo acquisto di proprietà fondiaria causa di carattere pecuniario
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3369/2021 proposto da: MONTALTO FRANCESCO, MONTALTO PIETRO, rappresentati e dife si dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA POLICASTRI, domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocatoFILIPPO POLICASTRI ; -ricorrenti- contro PERRONE SILVANA, GERVASI ALESSIA, GERVASI DANIELA, rappresen- tatie difesi da ll’ avvocat o MAURIZIO NUCCI ; -controricorrenti- nonché LA FIORENTE DEI FLLI TOCCI s.n.c.; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI CATANZARO n. 820/2020depositata i l 1 2 /0 6 /202 0 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. 2di 5 - 3369 /2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 4 ) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA Pietro e Francesco Montalto convenivano Luciano Gervasi dinanzi al Tribunale di Castrovillari per il regolamento dei confini di fondi rustici, al cospetto di un vanto stragiudiziale del convenuto di esserne proprietario di una parte, premettendo che il loro padre ne aveva acquistato la proprietà dal convenuto con due contratti, poi confluiti in un atto pubblico del 1995.

Interveniva La Fiorente s.n.c., lamentando l’incertezza del confine tra i fondi degli attori e il proprio e chiedendone a sua volta l’accertamento giudiziale. In prime cure, nel 2010, qualificata l’azione come di rivendicazione, veniva accertato l’acquisto per usucapione di una porzione del fondo da parte Luciano Gervasi e rigettata la domanda attorea. Su appello degli attori, La Fiorente proponeva appello incidentale con cui chiedeva che il confine venisse accertato in conformità alle indicazioni del c.t.u. Luciano Gervasi chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di appello di Catanzaro ha dichiaratoinammissibili gli appelli e con ciò ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione la parte attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte convenuta (eredi di Luciano Gervasi) con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto necessaria la specifica impugnazione del capo di sentenza re- lativo all’accertamento dell’usucapione ( s i deduce violazione dell’art.329 co. 2 c.p.c.).Con il secondo motivo si denuncia che la Corte di appello non abbia preso in considerazione la produzione documentale relativa all’atto pubblico di acquisto del 1995(si deduce omessoesame circa fatto decisivo). 3di 5 - 3369 /2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 4 ) – Caponi Est. 2.

– I due motivi sono da esaminar si congiuntamente per la loro connessione logica, che emerge dall’esposizione del primo motivo, con il quale gli attori lamentano in sostanza che la Corte di appello non abbia considerato la relazione di dipendenza tra il diritto da loro vantato nei confronti del convenuto e l’usucapione che il convenuto ha vantato con successo non già nei loro confronti, bensì nei confronti della terza intervenuta. Infatti, la loro azione giudi ziaria presuppo ne proprio tale maturata usucapione e si focalizzasull’interpretazione dell’atto di ac- quisto del 1995, che –nella loro prospettiva interpretativa – si estende anche alla porzionedi fondo usucapita.

Da tale espos izione segue non solo la c onnessione logica tra i due motivi, ma anche l’inammissibilità del primo motivo, che deriva da un difetto di impostazione dell’assetto argomenta tivo , che e merge già dall’atto di appello. Gli attori orientano taleimpianto all’idea che la loro azione giudiziaria debba continuare ad essere trattata nello svolgi- mento del giudizio così come era stata da loro concepitaall’inizio: cioè come un’azione di regolamento di confini sulla base dell’atto di acquisto del loro dante causa. Senonché - come si è messo in evidenza nell’esposizione dei fatti di causa - la loro azione è stata riqualif icata fin dal primo grado come azione di rivendicazione .

Gli attori non solo non hanno efficacemente censurato la riqualificazione, cosicché essa è da considerare un punto fermo, ma hanno assunto di doversi muovere con le loro iniziative di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) entro l’orbita ipoteticamente tracciata da un’azione di regolamento di confini. 3. –Si spiega così l’inammissibilità del primo motivo: esso non coglie la ratio decidendi, che fluisce dal principio secondo cui, accolta la ri- convenzionale di usucapione a fronte di azione di rivendicazione, 4di 5 - 3369 /2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 4 ) – Caponi Est. l’oggetto dell’appello è chiamato a polarizzarsi innanzitutto sul capo relativo all’usucapione.

La Corte di appelloanalizza poi nel dettaglio le censure dell’appellante e conclude che esse si concentrano invece sull’individuazione della linea di confinecompiuta dal giudice di prime cure. Ne discende l’applicazione dell’art. 329 co. 2 c.p.c. che è corretta e in ogni caso non è colpitadal motivo di ricorso, ove gli attori manife- stano il loro reputato difetto di interesse a bersagliare il correlativo capo di sentenza, opinamento che è appunto un’attestazione del difetto di impostazionedi cui si è detto nel precedente paragrafo.

Quanto al secondo motivo, esso è specificamente inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non ha riporta to i passi salienti dell’atto di acquisto del 1995, affinché questa Corte fosse posta in gradodi valutare la sussistenza o meno del lamentato vizio di omesso esame circa fatto decisivo. 4. – In conclusione , dall’inammissibilità di ciascuno dei due motivi discende l’inammissibilità del ricorsonel suo complesso. Le spese se- guono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Maurizio Nucci, dichiaratosi antistatario. 5di 5 - 3369 /2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 4 ) – Caponi Est. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrent e