Ordinanza — n. 18286/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1168 c.c., 113, 115, 116 e 132 c.p.c.; errata, omessa o insufficiente motivazione.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso di un terreno. Unico motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla ripartizione dell’onere della provae sulla valutazione delle risultanze istruttorie fatta propria dal giudice di merito, con particolare riferimento alla sussistenza del possesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 703 c.p, art. 380-bis c.p, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 18286/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2697 e 1168 c.c., 113, 115, 116 e 132 c.p.c.; errata, omessa o insufficiente motivazione.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso di un terreno. Unico motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla ripartizione dell’onere della provae sulla valutazione delle risultanze istruttorie fatta propria dal giudice di merito, con particolare riferimento alla sussistenza del possesso.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27481-2020proposto da: DI CANTO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO n. 25, nello studio dell’avv. CALOGERO INFUSO, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MOLLO LEONARDO, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA GRAMSCI n. 24, nello studio degli avv.ti DI NITTO – MASINI e rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO F. DELL’ANNO -controricorrente - avverso la sentenza n. 3376/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva;
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. Di Canto Gennaro evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, Mollo Leonardo, chiedendo di essere reintegrato nel possesso di un terreno attiguo alla sua abitazione. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza n. 228/2012. Interponeva appello avverso detta decisione il Di Canto e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 3376/2020, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Canto Gennaro, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Mollo Leonardo. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nelseguente motiv o :
1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1168 c.c., 113, 115, 116 e 132 c.p.c.; errata, omessa o insufficiente motivazione.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso di un terreno. Unico motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla ripartizione dell’onere della provae sulla valutazione delle risultanze istruttorie fatta propria dal giudice di merito, con particolare riferimento alla sussistenza del possesso.
La Corte territoriale ha ritenuto non conseguita, dal Di Canto, la prova dell’esercizio del possesso esclusivodel terreno di cui è causa, sia per l’insufficienza delle circostanze indicate (annaffiatura periodica di alberi da frutto, bollitura di conserve, prevenzione incendi), sia a fronte dell’assenza di varchi sul muro di confine atti a mettere il terreno oggetto di causa in diretta comunicazione con l’abitazione del Di Canto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Quest’ultimo attinge tale statuizione proponendo, in sostanza, una lettura delle risultanze istruttorie alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto del principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.
Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ) ”. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il Collegio ritiene di dovere aggiungere che il motivo contiene censure meritali in fatto, non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne lla misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico