Ordinanza Interlocutoria — n. 18247/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA REGOLAMENTO DI COMPETENZA sollevato D’UFFICIO dal TRIBUNALE DI ROMAcon ordinanza resa il 21 luglio 2022, iscritto al n.r.g.18783/2022, in relazione al processo tra: BRUNO DOMENICO; -attore- contro ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA, rappresento e difeso dell’avvocato Caturano Walter Giacomo; -convenuto- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Domenico Bruno ha proposto domanda al Giudice di pace di Roma chiedendo che IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. fosse condannata a pagare euro 663,65 a titolo di rimborso del costo del credito con riferimento a un contratto di mutuo estinto anticipatamente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 47, comma 5 c.p, art. 380-ter c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 18247/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha così, a sua volta, ritenuto di essere incompetente e ha richiesto d’ufficio il regolamento con ordinanza resa il 21 luglio 2022. IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5 c.p.c.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA REGOLAMENTO DI COMPETENZA sollevato D’UFFICIO dal TRIBUNALE DI ROMAcon ordinanza resa il 21 luglio 2022, iscritto al n.r.g.18783/2022, in relazione al processo tra: BRUNO DOMENICO; -attore- contro ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA, rappresento e difeso dell’avvocato Caturano Walter Giacomo; -convenuto- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Domenico Bruno ha proposto domanda al Giudice di pace di Roma chiedendo che IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. fosse condannata a pagare euro 663,65 a titolo di rimborso del costo del credito con riferimento a un contratto di mutuo estinto anticipatamente.
L’Istituto, costituendosi, ha anzitutto eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito. Il Giudice di pace ha ritenuto fondata l’eccezione, essendo stato chiamato a valutare il globale contenuto economico del contratto di finanziamento, e si è dichiarato incompetente, risultando compente il Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma, davanti al quale è stata riassunta la causa, ha ritenuto che il valore della medesima debba essere determinato esclusivamente sulla base della domanda di ripetizione delle somme, senza che ad essa possa essere cumulata la pregiudiziale domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali impeditive della ripetizione.
Il Tribunale ha così, a sua volta, ritenuto di essere incompetente e ha richiesto d’ufficio il regolamento con ordinanza resa il 21 luglio 2022. IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5 c.p.c.
2. Il Collegio rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380 - ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella a