Ordinanza Interlocutoria — n. 18246/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21648/2022 R.G. proposto da : BIZZOCA FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA , V ia TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato DI LERNIA STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO DOMENICO -ricorrente- contro ENTERRAS.P.A. - intimato - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di BARI depositata i l 18/07/2022, r.g.n. 1585/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Fedele Bizzoca ricorre per regolamento di competenza avverso il provvedimento reso il 16 luglio 2022 e comunicato alle parti il 18 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Bari si è dichiarato incompetente “in favore del Collegio Arbitrale, indicato nella clausola compromissoria”.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-ter c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 18246/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21648/2022 R.G. proposto da : BIZZOCA FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA , V ia TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato DI LERNIA STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO DOMENICO -ricorrente- contro ENTERRAS.P.A. - intimato - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di BARI depositata i l 18/07/2022, r.g.n. 1585/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Fedele Bizzoca ricorre per regolamento di competenza avverso il provvedimento reso il 16 luglio 2022 e comunicato alle parti il 18 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Bari si è dichiarato incompetente “in favore del Collegio Arbitrale, indicato nella clausola compromissoria”.
L’intimata Enterra s.p.a. non ha proposto difese. Il Collegio rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però statafissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio.
Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del