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Ordinanza — n. 18139/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18139/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18139/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sul ricorso n.20379/2018 R.G. proposto da: GIRARDI ITALIA SILVIA, c.f. GRRTLI58L42G224X, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Benzi e dall’avv. Mario Ettore Verino, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in via Barnaba Tortolini n.13; ricorrente contro GIRARDI GRAZIELLA, c.f. GRRGZL60A47C111Q, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Codogno, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Nicola Baioni, nel suo studio in piazza Armenia n.4; controricorrente avverso la sentenza n. 2973/2017 della Corte d’appello di Venezia depositata il 27-12-2017;

Regesto Legislator

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art. 700 cod. proc. civ, art. 92 c.p, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18139/2023 — snciv · Corte di Cassazione: All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. RITENUTO CHE: -1. L’atto di rinuncia e di contestuale accettazione della rinuncia è rispettoso dei requisiti di f orma di cui all’art. 390 , co.2,cod. proc. civ. e, di conseguenza , deve essere dichiarata ai sensi dello stessoart. 390 e del successivo art. 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, compensando le spese del giudizio medesimo in conformità della richiesta delle parti. -2.Per effetto della rinuncia non trova applicazione l’obbligo posto dall’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 - 5 - 2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., sez. 6-1,18-7- 2018 n. 19071 e C ass., sez. 6- 1, 12 - 11 - 2015 n. 23175).

Parole chiave

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rimborso delle spese riduzione delle spese giudiziarie spese di manutenzione spese di ristrutturazione recupero delle spese esecutive modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 700 cod. proc. civ
a seguito di procedimento ex art. 700 cod.
art. 92 c.p
-4.2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto “violazione dell’art. 92 c.p.c.e degli artt.
art. 391 cod. proc. civ
390 e del successivo art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ANZA sul ricorso n.20379/2018 R.G. proposto da: GIRARDI ITALIA SILVIA, c.f. GRRTLI58L42G224X, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Benzi e dall’avv. Mario Ettore Verino, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in via Barnaba Tortolini n.13; ricorrente contro GIRARDI GRAZIELLA, c.f. GRRGZL60A47C111Q, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Codogno, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Nicola Baioni, nel suo studio in piazza Armenia n.4; controricorrente avverso la sentenza n. 2973/2017 della Corte d’appello di Venezia depositata il 27-12-2017;

OGGETTO: diritti reali R.G.20379/2018 C.C. 8-6-2023 udita la relazione della causa svolta dal consigliere Linalisa Cavallino nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023. RILEVATO CHE: -1. La sentenza n. 2764/2015 del Tribunale di Treviso, pronunciando nella causa promossa da Ascopiave s.p.a. a seguito di procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.nei confronti di Italia Silvia Girardi e Graziella Girardi al fine di ottenere l’accertamento della legittimità dello spostamento dell’impianto di erogazione del gas, rigettò la domanda di Ascopiave e la domanda di Graziella Girardi di accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio dei tubi per l’erogazione del gas metano sul fondo di Italia Silvia Girardi, dichiarò l’inesistenza del diritto di servitù gravante sul fondo di Italia Silvia Girardi, condannò Ascopiave s.r.l.a rimuovere dal fondo di Italia Silvia Girardi le opere funzionali alla pretesa servitù e compensò le spese di lite tra le parti. -2.

Propose appello Italia Silvia Girardi , censurando la statuizione di compensazione delle spese di lite nei confronti della soccombente Graziella Girardi. -3.Nella contumacia di Graziella Girardi, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 2973/2017pubblicata il 27-12-2017 ha accolto parzialmente l’appello e ha condannato Graziella Girardi alla rifusione della metà delle spese di lite di primo grado, liquidate per la quota in euro 2.000,00 per compensi, e della metà delle spese di lite di secondo grado, liquidate per la quota in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori ex lege.-4.Con ricorso notificato il 27-6-2018Italia Silvia Girardi ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di due motivi. -4.1.Con il primo moti vo di impugnazione la ricorrente ha dedotto“violazione degli artt. 91 e/o 92 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la Corte d’Appello di Venezia, nell’accogliere l’appello proposto da Girardi Italia Silvia, con motivazione assente, e in tal caso quindi pure ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e/o insufficiente e/o contraddittoria ha: -confermato, pur in presenza di un’ipotesi di soccombenza piena (essendo risultata l’odierna ricorrente totalmente vittoriosa in primo grado) e in carenza in toto di ‘giusti motivi’, la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite della fase cautelare, sostenendo che il Giudice di prime cure ha ‘correttamente compensato le spese di lite della fase cautelare’; -confermato che le spese di c.t.u. della fase di merito restano ‘definitivamente a carico delle parti come già precedentemente liquidate’, in contraddizione con quanto emerso in sede di ctu e motivato dal giudice di prime cure in relazione alla patente fondatezza della domanda azionata in primo grado dalla sig.ra Girardi Italia Silvia; -parzialmente accolto l’appello promosso da Girardi Italia Silvia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e condannando la convenuta appellata rimasta contumace in appello a rimborsare all’attrice soltanto il 50% delle spese di lite del primo grado, anziché porle integralmente a carico della stessa, e conseguentemente, per parziale soccombenza, compensando sempre nella misura del 50%, quelle del grado d’appello”. -4.2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto “violazione dell’art. 92 c.p.c.e degli artt. 2, 4, 5 e 28 del D.M. n. 55 del 2014, tariffario professionale applicabile ratione temporis alla controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 (in quanto determinazione resa con motivazionedel tutto assente) c.p.c., laddove la Corte d’Appello di Venezia, nel determinare per la prima volta i compensi professionali del primo grado di giudizio, ha liquidato, compensandole nella misura del 50%, un importo che complessivamente considerato è inferiore ai minimi del tariffario vigente, disattendendo e non considerando la nota spese prodotta e discostandosi grandemente dalla stessa”. -5.Ha resistito con controricorso Graziella Girardi. -6.Lacausa è stata avviata alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e in data 31-5-2023 è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso di Italia Silvia Girardi e di contestuale accettazione della rinuncia di Graziella Girardi a spese compensate.

All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. RITENUTO CHE: -1. L’atto di rinuncia e di contestuale accettazione della rinuncia è rispettoso dei requisiti di f orma di cui all’art. 390 , co.2,cod. proc. civ. e, di conseguenza , deve essere dichiarata ai sensi dello stessoart. 390 e del successivo art. 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, compensando le spese del giudizio medesimo in conformità della richiesta delle parti. -2.Per effetto della rinuncia non trova applicazione l’obbligo posto dall’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 - 5 - 2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., sez. 6-1,18-7- 2018 n. 19071 e C ass., sez. 6- 1, 12 - 11 - 2015 n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione e compensa le spesedello stesso. Così de